USUCAPIONE : qual è l’OGGETTO dell’USUCAPIONE?

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USUCAPIONE : qual è l’OGGETTO dell’USUCAPIONE?

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Quali sono i beni usucapibili?

Prima di rispondere dettagliatamente a questa domanda è opportuno fare una piccola considerazione di carattere generale: ad essere usucapibili NON sono soltanto i beni ma anche alcuni diritti.

…Partiamo, comunque, dai beni 😉

Possono costituire oggetto di usucapione i beni immobili, i beni mobili, i beni mobili registrati e le universalità di mobili.
i beni immobili, com’è facile intuire, sono tutti quei beni che siano incorporati nel terreno e, conseguentemente, impossibili da trasportare (es: i terreni, gli edifici, i capannoni, le strade private ecc).

i beni mobili sono, invece, tutti gli altri beni trasportabili (es una tv) ma anche un bene pesantissimo che pur risultando impossibile da trasportare “a mani nude” lo sia per mezzo di un macchinario – es un automobile, facilmente rimovibile grazie all’utilizzo di un carroattrezzi. Il riferimento all’automobile ci permette, tra l’altro, di introdurre direttamente l’ultimo tipo di beni usucapibili: i beni mobili registrati. le automobili, i motocicli e tutti i mezzi di locomozione che devono obbligatoriamente essere iscritti in pubblici registri come il PRA, infatti, sono beni mobili registrati e pertanto sono usucapibili.

Prima di passare ai diritti usucapibili, diamo ancora uno sguardo ad una categoria di beni mobili che, invece, a differenza di quelli appena descritti NONpuò essere oggetto di usucapione: i beni demaniali dello Stato, i beni dei Comuni (es una strada pubblica) gli edifici pubblici di culto (chiese, ecc).

I diritti usucapibili:

per quanto riguarda i diritti usucapibili, questi possono essere:

1)il diritto di proprietà

2)la servitù: nei riguardi della servitù è FONDAMENTALE che, nella condotta soggetto che intenda usucapirla, sia presente l’elemento psicologico consiste nella volontà di comportarsi e farsi considerare come titolare del relativo diritto reale (in questo caso la servitù)
nei riguardi della servitù è cmq necessario operare delle distinzioni:

a)per la servitù apparente: l’usucapione è condizionata, come è facilmente intuibile, dalla sussistenza del requisito dell’apparenza…in cosa consiste tale requisito? La risposta è la seguente: non consiste soltanto nell’esistenza di opere che siano visibili e permanenti, ma richiede in più che queste costituiscano (al contempo) una manifestazione non equivoca del peso imposto sul fondo servente, in modo che possa presumersi senza alcun dubbio che il proprietario di questo ne sia a conoscenza.

b)per la servitù di passaggio questa è ritenuta usucapibile in presenza di DUE CONDIZIONI:
b1)sia esercitata attraverso un sentiero che si sia formato naturalmente
b2)sia contraddistinta dal requisito dell’apparenza

c)le servitù non apparenti: NON sono invece usucapibili per espressa previsione legislativa.

3)l’abitazione, l’uso, l’enfiteusi (quest’ultima è usucapibile a condizione che, in aggiunta al pagamento del canone, vi sia la presenza effettiva di miglioramenti alla cosa e che che tali migliorie ne abbiano accresciuto il valore.

Infine un piccolo sguardo ai diritti NON usucapibili: non sono usucapibili i diritti reali di garanzia (pegno e ipoteca) né i diritti personali (es l’affitto).

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