Art 143 cpc – COMMENTO!

COPERTINA ART 143 CPC COMMENTO

Art 143 cpc – COMMENTO!

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Art 143 cpc (Notificazione a persona di residenza, dimora o domicilio sconosciuti)

COME SFRATTARE L’INQUILINO MOROSO CHE RENDE VOLUTAMENTE SCONOSCIUTA LA RESIDENZA, DOMICILIO O DIMORA?

L’art 143 cpc è una norma molto importante in quanto consente di risolvere un problema, molto spinoso, come quello della notificazione a persona di residenza, dimora o domicilio sconosciuti.

Ma c’è di più: questa norma consente al notificante di ottenere giustizia anche nel caso in cui il soggetto destinatario della notificazione decida di “fare il furbo” creando artificiosamente la situazione a lui favorevole al fine di rendere sconosciute la residenza, dimora o domicilio (ad es distruggendo e facendo sparire la propria buca delle lettere – allo scopo di ostacolare il notificante al quale, in questo modo, sarà più difficile notificare gli atti). Tuttavia, come detto, anche in tale situazione l’art 143 cpc “viene in soccorso” del notificante, consentendogli di ottenere giustizia.

Prima di analizzare la norma, può essere utile operare una brevissima differenziazione rispetto ad un altro articolo del cpc: l’art 140.

Mentre l’art 140 cpc disciplina il caso in cui pur essendo conosciuta la residenza, dimora o domicilio del destinatario in tale luogo NON sia possibile procedere alla consegna dell’atto da notificare a causa di irreperibilità del destinatario o per incapacità o rifiuto a ricervere l’atto da parte delle persone indicate nel precedente art 139 cpc, l’art 143 riguarda, invece, l’ipotesi in cui la residenza, dimora o il domicilio del destinatario dell’atto NON SONO proprio conosciuti.

N.B. la disciplina in esame, tuttavia, può essere applicata SOLO se la suddetta ignoranza NON sia superabile con le ricerche e le richieste di informazioni suggerite dall’ordinaria diligenza.

Tornando all’oggetto del discorso – l’art 143 cpc – La cassazione si è espressa molto chiaramente sull’argomento con una serie di pronunce che vale la pena segnalare. Innanzitutto ha affermato che Il ricorso alle formalità della notificazione per le persone irreperibili NON può derivare dalle mere risultanze di una certificazione anagrafica o dalla mera circostanza che il destinatario risulti trasferito dal precedente indirizzo (Cassaz 20 – 1 – 06 n. 1180) ma presuppone, invece, sempre e comunque che nel luogo dell’ultima residenza nota, della dimora o del domicilio del destinatario siano compiute EFFETTIVE ricerche ed indagini e che di esse l’ufficiale giudiziario dia espresso conto nella relata (Cass 1-12-03 n 18385). è richiesto, in altre parole, che la condizione di ignoranza non possa essere superata attraverso le indagini possibili del caso concreto.

Tuttavia, posto che il deposito dell’atto nella casa comunale rappresenta un elemento ESSENZIALE della fattispecie in quanto è indispensabile per mettere il destinatario in condizione di entare in possesso del documento a lui destinato, la sua eventuale mancanza compota l’inesistenza della notificazione (cass 25 – 6 – 79 n 3527).

Quindi, per essere un po’ sintetici, come può fare il notificante per “superare l’ostruzionismo del destinatario della notificazione”? la risposta è la seguente: notificando copia l’atto/gli atti nella casa comunale (tale compito spetta all’ufficiale giudiziario) in modo da mettere il destinatario in condizione (se lo vuole) di venire a conoscenza della notificazione a lui diretta entrando in possesso del documento a lui destinato. Se il destinatario, più o meno consapevolmente, non venisse a conoscenza dell’atto (nel nostro esempio, l’atto di intimazione di sfratto per morosità con contestuale citazione in giudizio per la convalida dello sfratto) costui potrà cmq essere condannato (a questo punto in contumacia) A CONDIZIONE CHE tra la data di compimento delle formalità richieste per la notificazione e la data dell’udienza di comparizione intercorra un periodo NON inferiore a 20 gg (tale termine, previsto dall’art 143 c.3 cpc è stabilito a tutela del destinatario della notifica al quale deve essere riconosciuto un termine per poter, se lo vuole, prendere visione dell’atto depositato presso la casa comunale (cassaz 22 – 6 – 81 n 4072)

 

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