Procedimento Amministrativo l. 241/1990 – 2a parte

Procedimento Amministrativo l. 241/1990 - 2a parte
Procedimento Amministrativo l. 241/1990 – 2a parte

 

In questa seconda parte (se ti sei perso la prima, qui puoi recuperarla 😉 ) ci occuperemo, innanzitutto, della  documentazione amministrativa.

Questa è volta a dare certezza pubblica e semplificazione dell’attività amministrativa e si esplica in attività di certificazione.

 

il certificato è il documento rilasciato da una PA avente funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici cmq accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche.

È uno strumento di comunicazione ed è proprio il procedimento certificatorio che crea la certezza poi esternata dal certificato. Le certificazioni possono essere proprie: quelle produttive di certezze legali che mettono in circolazione tra i membri dell’ordinamento info tratte da registri pubblici; improprie: quelle che NON esternano fatti già rappresentati mediante un atto di certezza in registri, albi o elenchi costituendo semplicemente dichiarazioni di scienza provenienti da soggetti pubblici contenenti l’attestazione del giudizio conclusivo a cui è pervenuto il certificante nell’esame di una determinata situazione, giudizio che ammette in ogni caso la prova contraria e la cui effettiva accettazione da parte dei consociati è fondata sull’autorevolezza professionale o funzionale del certificante stesso.

Il certificato per poter svolgere la sua tipica funzione di partecipazione a terzi di fatti e qualità deve necessariamente esternarsi attraversi segni durevoli e tangibili. È infatti esclusa la possibilità di certificazioni in forma orale, tuttavia le certificazioni non devono assumere obbligatoriamente la forma del documento scritto potendo anche consistere nell’apposizione di marcazioni – bolli, punzoni, sigilli o simili – come avviene ad adempi per le certificazioni di provenienza di prodotti tipici o per la verificazione di metalli preziosi.

Le qualità essenziali degli strumenti di certezza sono la percepibilità: perché non potrà esserci partecipazione a terzi se le dichiarazioni di certezza non si materializzano in supporti percepibili; stabilità: esigenza insita nel concetto stesso di certezza la permanenza di tale qualità nel tempo e nello spazio. Om conclusione, tra l’atto di certezza (la certificazione) e il documento (certificato vero e proprio) sussiste un rapporto di dipendenza reciproca.

Il legislatore ha distinto, poi, due ipotesi specifiche in relazione all’oggetto della certificazione: mentre i certificati attestanti stati, qualità personali e fagtti NON soggetti a modificazioni hanno validità illimitata, le restanti certificazioni hanno validità di 6 mesi dalla data di rilascio, salvo diversa disposizione di legge o regolamento che preveda una validità superiore.

Si è tuttavia assistito ad un processo di Decertificazione nel rapporto tra PA e cittadini.

Nel più ampio contesto della semplificazione dell’azione della PA, di conseguenza nessuna PA può richiedere atti o certificati contenenti informazioni già in possesso della PA, di conseguenza le certificazioni rilasciate dalla PA in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Gli stessi soggetti sono tenuti ad acquisire d’ufficio tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle PA e le info contenute nelle dichiarazioni sostitutive di cui agli art 46 e 47 T.U. previa indicazione da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento delle info o dei dati richiesti oppure ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato mediante autocertificazione, ossia dichiarazioni sostitutive che possono essere dichiarazioni sostitutive di certificazioni (documento sottoscritto dall’interessato in sostituzione dei certificati; non è richiesta per la sua validità l’autenticazione della firma; attualmente una elencazione tassativa – che può essere integrata solo con disposizioni di legge regolamentari – dei dati autocertificabili dal privato è contenuta nell’art 46 D.P.R. 445/2000 ed è cmq sempre immediatamente applicabile anche in mancanza di richiami espressi alla stessa che le amministrazioni facciano dei propri atti) e  dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà (documento sottoscritto dall’interessato concernente stati, qualità personali e fatti che siano diretta conoscenza di questi; disciplinate dall’art 47 D.P.R. 445/2000 si differenziano da quelle di certificazioni in quanto attraverso il ricorso ad esse l’interessato NON sostituisce una certificazione ma un atto di notorietà, di conseguenza con esse si possono comprovare tutti quei fatti, stati e qualità personali di cui si abbia diretta conoscenza che non risultino compresi tra quelli per cui è possibile il ricorso alla dichiarazione sostitutiva di certificazione con la sola eccezione di quelli per cui questa possibilità sia esplicitamente esclusa con una legge. I limiti al suo utilizzo sono a)deve trattarsi di una dichiarazione di conoscenza relativa ad un fatto accaduto o cmq esistente; b)la conoscenza del fatto deve essere diretta e personale del dichiarante anche se non relativa alla sua persona; c)NON può essere relativa ad una dichiarazione di giudizio o di impegno o di volontà di carattere negoziale intercorrenti tra privati oppure inerenti a rapporti privatistici).

Quanto alle modalità di redazione e presentazione di entrambe le dichiarazioni sostitutive, queste hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono e per la loro redazione il soggetto autorizzato ha la facoltà di utilizzare i moduli predisposti dalla PA che devono contenere sia il richiamo alle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci sia l’informativa circa il trattamento dei dati personali. In particolare l’art 46 T.U. sulla documentazione per le dichiarazioni sostitutive di certificati prevede che per la validità della dichiarazione sia sufficiente la semplice sottoscrizione dell’interessato; invece per quelle sostitutive di atto di notorietà è necessaria la sottoscrizione non autenticata a condizione che venga sottoscritta in presenza del dipendente addetto oppure venga trasmessa unitamente alla fotocopia di un documento di identità).

Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività le PA devono incentivare l’Uso della telematica attraverso il documento informatico, ossia un documento elettronico contenente la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti con valore giuridico e probatorio se digitale sia nei rapporti interni tra le diverse PA sia tra queste e i privati. La ratio è semplificare l’attività potenziando i principi di pubblicità e trasparenza, prevista dal codice dell’amministrazione digitale il dlgs 7.3.2005 n. 82; i soggetti tenuti ad applicare le disposizioni sono lo stato, le regioni e le autonomie locali, le autorità amministrative indipendenti, i gestori di servizi pubblici e le società a controllo pubblico. È prevista la carta della cittadinanza digitale (diritto all’uso delle tecnologie, all’identità e domicilio digitale, effettuare qualsiasi pagamento con modalità telematiche, comunicazione tra imprese e PA).

 

 

Precedente Procedimento Amministrativo L.241/1990 - 1a parte Successivo Procedimento Amministrativo l. 241/1990 - 3a parte