Procedimento Amministrativo L.241/1990 – 1a parte

procedimento amministrativo l. 241 del 1990
procedimento amministrativo l. 241 del 1990

 

Il procedimento amministrativo, disciplinato dalla l.241/1990 è la serie coordinata di atti volta a prefigurare un assetto di interessi tali da consentire di perseguire per il tramite di un provvedimento finale il fine pubblico.

Di regola deve concludersi entro 30 gg (termine superiore fino a 90 gg per le amministrazioni statali), decorre dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento della domanda se è a iniziativa di parte e può essere sospeso per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 gg per l’acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso della PA o non direttamente acquisibili presso altre PA.

Nell’ottica di accelerazione nella definizione del procedimento amministrativo le PA se ravvisano manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata in cui la motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. Per scongiurare ipotesi di inefficienza nell’attività amministrativa l’organo di governo è tenuto ad individuare nell’ambito delle figure apicali della PA il soggetto a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Il mancato rispetto dei termini procedimentali comporta l’indennizzo per il mero ritardo (da 30 euro a 200 euro per ogni giorno di ritardo possono essere richiesti al G.A.). in caso di silenzio della PA, posto che esiste il diritto alla conclusione del procedimento, il legislatore si è preoccupato di disciplinare le ipotesi di decorrenza infruttuosa dei termini di conclusione del procedimento per inerzia della PA (silenzio inadempimento) individuando idonei strumenti per il cittadino. A tutela contro l’inerzia della PA infatti chiunque ne abbia interesse decorsi inutilmente i termini di conclusione del procedimento e negli altri casi previsti dalla legge senza l’adozione di un provvedimento espresso può ricorrere al giudice amministrativo affinché accerti l’obbligo dell’amministrazione di provvedere. Tale azione è esperibile fino a quando perdura l’inadempimento e cmq non oltre un anno dalla scadenza del termine finale del procedimento ed il giudice può direttamente pronunciare sulla fondatezza della pretesa dell’interessato fatta valere in giudizio ma SOLO qualora in relazione alla stessa non sia necessario l’esercizio di alcuna attività discrezionale da parte della PA.

Il procedimento amministrativo si articola in 4 fasi principali: 1)iniziativa (è la fase propulsiva e può essere ad iniziativa privata – istanza, denuncia o ricorso-; ad iniziativa d’ufficio – autonoma: quando promana dallo stesso organo competente per l’emissione del provvedimento conclusivo; eteronoma: quando promana da un organo diverso; una volta aperta la fase di iniziativa la PA deve prevedere un termine di conclusione del procedimento, individuare il RUP e comunicare l’avvio del procedimento agli interessati); 2)istruttoria (in essa si acquisiscono e si elaborano i fatti e gli interessi); 3)decisoria (fase deliberativa del provvedimento => si determina il contenuto provvedendo alla formazione ed emanazione dello stesso); 4)integrativa dell’efficacia (fase eventuale ricorrente solo nelle ipotesi previste dalla legge). Al RUP è affidata la gestione del procedimento amministrativo ed è colui che in rappresentanza della PA interagisce con il privato per addivenire laddove possibile ad un provvedimento condiviso, inoltre se l’organo competente per l’adozione del provvedimento finale è diverso dal RUP non potrà discostarsi dall’istruttoria condotta da costui e, infine, in caso di conflitto di interessi anche soltanto potenziale impone al RUP di astenersi.

Riguardo alla partecipazione al procedimento, sussiste l’obbligo in capo alla PA di comunicarne l’avvio anche se ciò può non avvenire in una serie di eccezioni tra cui ad es in caso di procedimenti cautelari e cmq anche in caso di omessa comunicazione dell’avvio questa non da luogo ad annullabilità del provvedimento laddove per la sua natura vincolata sia palese che il contenuto dello stesso non avrebbe cmq potuto essere diverso; sussiste il diritto di intervento nel procedimento; il diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte e documenti; il preavviso di rigetto (con cui la PA comunica tempestivamente i motivi ostativi all’accoglimento della domanda e tale comunicazione interrompe i termini di conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni; stipulazione di accordi integrativi e sostitutivi; predeterminazione dei criteri per l’attribuzione dei vantaggi economici.

Riguardo alla semplificazione dell’azione amministrativa questa serve a snellire l’azione amministrativa ed è adottata attraverso diversi strumenti a)la conferenza di servizi (forma di cooperazione attraverso l’esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti e può essere istruttoria – per valutare un esame dei vari interessi pubblici; decisoria – per assumere decisioni concordate tra varie PA; in genere si svolge in forma semplificata ed in modalità asincrona e si conclude con una determinazione motivata che sarà positiva o negativa e sostituisce ogni atto di assenso e laddove adottata all’unanimità è immediatamente esecutiva mentre, se presa sulla base delle posizione prevalenti, l’efficacia è sospesa per il periodo utile ad esperire i rimedi previsti ossia 10 gg per proporre opposizione); b)gli accordi (finalizzati a disciplinare lo svolgimento di attività di pubblico interesse in collaborazione, sono quei moduli convenzionali di esercizio dell’attività della PA e possono essere integrativi: determinano il contenuto del provvedimento essendo espressione del confronto dialettico tra privati e PA; sostitutivi: stipulati in sostituzione del provvedimento amministrativo; accordi di programma: disciplinano lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune come la realizzazione di opere ed interventi che coinvolga più livelli di governo – statale, regionale, provinciale o comunale. La giurisdizione è esclusiva del G.A.); c)silenzio devolutivo (comporta la possibilità di richiedere ad altri organi valutazioni tecniche per l’adozione del provvedimento finale) d)il sistema delle autocertificazioni (consente al privato di poter provare nei suoi rapporti con la PA determinati fatti, stati e qualità a prescindere dall’esibizione dei relativi certificati presentando una dichiarazione sostitutiva); e)presentazione di istanze segnalazioni o comunicazioni (l’art 18 bis l.241/1990 prevede che all’avvenuta presentazione venga rilasciata una ricevuta telematica che attesti l’avvenuta presentazione e indica i termini entro i quali la PA è tenuta ove previsto a rispondere oppure entro i quali il silenzio della PA equivale ad accoglimento dell’istanza); f)SCIA (da presentare allo sportello unico, di regola telematico, prevista l’art 19 l.241/1990 dispone che ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso, nulla osta cmq denominato è sostituito da una segnalazione dell’interessato. Unica eccezione riguarda i casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e gli atti rilasciati dalle PA preposte alla difesa nazionale, pubblica sicurezza, immigrazione, asilo, cittadinanza, amministrazione della giustizia o delle finanze. L’attività oggetto di SCIA può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione. La PA adotta provvedimenti motivati di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi nel caso in cui accerti la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per presentare la SCIA => in queste ipotesi laddove possibile la PA invita il privato a conformare l’attività intrapresa prescrivendo le misure necessarie a tal fine => se il privato non si adegua, l’attività sarà vietata. In presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela di interessi sensibili la PA può poi adottare un provvedimento motivato di sospensione dell’attività. Le PA devono adottare moduli unificati e standardizzati che definiscano per ogni tipo di procedimento i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni e della documentazione da allegare, rendendoli pubblici mediante pubblicazione sui siti web delle PA)

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