Riassunti Diritto Processuale Civile – Espropriazione Forzata: Pignoramento

COPERTINA ART PIGNORAMENTO

Riassunti Diritto Processuale Civile – Espropriazione Forzata: Pignoramento

ESPROPRIAZIONE FORZATA

CARATTERI GENERALI

L’espropriazione forzata è quel tipo di processo esecutivo volto a sottrarre coattivamente alla disponibilità del debitore determinati beni al fine di soddisfare, con la loro vendita o assegnazione, il credito del creditore.

È una forma di esecuzione “indiretta” in quanto, a differenza di quanto accade in ipotesi di esecuzione in forma specifica (nella quale il creditore si soddisfa “proprio su quel bene oggetto dell’esecuzione), nel caso dell’espropriazione forzata il creditore si soddisfa sul prezzo della vendita o grazie all’assegnazione del bene.

Quanto all’oggetto, l’espropriazione può essere:

mobiliare (quando i beni sono mobili ed appartengono al debitore o ad un terzo oppure quando, oggetto del pignoramento, è un credito vantato dal debitore nei confronti di un terzo. In questo caso, quindi, il creditore potrà pignorare il credito del quale il suo debitore è a sua volta creditore di un terzo soggetto).

immobiliare

Ai sensi dell’art 483 cpc in via generale il creditore è libero di scegliere ed altresì di cumulare i tipi di espropriazione (mobiliare ed immobiliare) MA! In caso di opposizione del debitore, il creditore dovrà scegliere una delle forme di espropriazione consentite dalle legge e/o, in caso di mancata scelta, sarà il giudice a decidere il tipo di espropriazione.

Nonostante vi siano 3 diversi tipi di espropriazione tutti, nonostante le relative differenze, sono accomunati dalla presenza di 3 fasi:

1)pignoramento

2)vendita/assegnazione

3)distribuzione del ricavato

PIGNORAMENTO

il pignoramento è l’atto con il quale ha inizio qualunque forma di espropriazione.

Esso consiste nell’ingiunzione (effettuata dall’ufficiale giudiziario) al debitore di astenersi da qualunque atto volto a sottrarre dalla garanzia del credito i beni e i frutti di essi oggetto dell’espropriazione.

Il pignoramento è quindi necessario salva l’ipotesi in cui le cose espropriate siano soggette a pegno o ipoteca: in tali casi, infatti, il creditore procedente può direttamente chiedere la vendita o l’espropriazione senza che sia necessario il pignoramento.

Lo scopo del pignoramento è quindi quello di sottrarre dalla disponibilità del debitore (in modo che costui NON ne possa disporre distruggendoli, ad es) i beni oggetto dell’espropriazione.

Ai sensi dell’art 492 cpc, Nel caso in cui i beni individuati non siano sufficienti a garantire la soddisfazione del credito, l’ufficiale giudiziario chiede al debitore di indicare ulteriori suoi beni pignorabili e i luoghi nei quali essi si trovano. Inoltre, previa richiesta del creditore e autorizzazione del giudice, l’ufficiale giudiziario può avvalersi, per le operazioni di ricerca dei beni, della collaborazione dei gestori dell’anagrafe tributaria o di altri pubblici registri e può altresì chiedere, quando lo ritiene necessario, L’assistenza della forza pubblica.

La legge pone poi in capo al debitore un onere di partecipazione al procedimento nel seguente modo: il pignoramento deve contenere l’invito al debitore di indicare il luogo di residenza o di elezione del domicilio nel luogo in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione. Nel caso in cui non lo faccia, le eventuali notificazioni (di atti e provvedimenti) nei suoi confronti saranno effettuate solo presso la cancelleria del giudce competente.

Quanto agli effetti del pignoramento, questo comporta inefficacia relativa di tutti gli eventuali atti di disposizione dei beni pignorati che il debitore, contravvenendo all’obbligo di non eseguirne, abbia compiuto. L’inefficacia è relativa in quanto ha effetto solo nei confronti dei creditori (procedente e intervenuti). Sono fatti salvi, infatti, gli effetti degli acquisti in buona fede dei beni mobili non registrati (secondo la regola “possesso vale titolo”).

Quanto all’oggetto del pignoramento, esso può avere ad oggetto beni determinati (scelti tra tutti quelli appartenenti al patrimonio del debitore- ex art 2910 c.1 cc) o beni appartenenti a terzi (quando questi beni siano posti a garanzia del debito del debitore). Vi sono poi una serie di beni mobili che NON possono essere pignorati (art 514 cpc), altri “relativamente” pignorabili (art 515) e, infine, cose pignorabili in determinate circostanze di tempo (art 517 cpc)

Quanto agli effetti del pignoramento, questi possono essere:

a)sostanziali

-nei confronti del debitore: costui NON perde né la proprietà né il possesso dei beni ma tuttavia perde il diritto di disposizione di essi

-nei confronti dei creditori: nei loro confronti gli eventuali atti di disposizione dei beni compiuti dal debitore sono inefficaci.

b)processuali: tali effetti consistono nel diritto, in capo a tutti i creditori, di provocare i singoli atti di espropriazione (vendita e/o assegnazione) e di partecipare alla distribuzione dei ricavati.

il creditore può scegliere liberamente i beni del debitore da pignorare ad eccezione del caso in cui sia titolare di pegno o ipoteca: in casi come questi, infatti, il creditore ha l’obbligo di chiedere la vendita/assegnazione dei suddetti beni prima di poterne pignorare degli altri.

L’organo competente è l’ufficiale giudiziario

è possibile, per il debitore, evitare il pignoramento in 2 modi:

1)pagando, nelle mani dell’ufficiale giudiziario, una somma di denaro corrispondente all’importo del credito e degli interessi)

2)depositando (SENZA!!! la volontà di pagare) nelle mani dell’ufficiale giudiziario una somma pari all’importo del credito (di tutti i creditori presenti) e delle spese in quanto andrà a sostituire alle cose oggetto del pignoramento, tale somma di denaro. Tale somma costituirà “l’oggetto del pignoramento” consentendo, da un lato, al debitore di NON dover incorrere nelle spiacevoli conseguenze del pignoramento e, dall’altro, permettendogli di sollevare opportune opposizioni)

Una volta eseguito il pignoramento, per il debitore non risulta più possibile evitarlo ma costui ha la possibilità di chiederne una sua conversione oppure una sua riduzione.

la conversione del pignoramento comporta la sostituzione dei beni oggetto del pignoramento con una somma di denaro (esattamente come detto su) e le modalità con le quali tale conversione può essere richiesta sono le seguenti:

a)il debitore ha l’onere di depositare, insieme all’istanza di conversione, 1/5 dell’importo dei crediti

b)l’istanza può essere proposta una sola volta a pena di inammissibilità.

Prima della riforma avvenuta con la L 80/2005 NON era possibile per il debitore effettuare il pagamento usufruendo di una rateazione. Oggi, invece, tale modalità è ammessa ma SOLO per le espropriazioni IMMOBILIARI e quando ricorra giusto motivo.

La riduzione del pignoramento comporta, invece, una riduzione dei beni oggetto del pignoramento qualora il loro valore sia superiore a quello del credito e delle spese. Anche la riduzione è disposta dal giudice.

Il pignoramento, infine, perde efficacia quando siano trascorsi più di 90 gg (termine perentorio e quindi a pena di decadenza) dalla data del suo inizio senza che sia stata richiesta né la vendita né l’assegnazione dei beni. Tale termine può tuttavia essere sospeso in caso di opposizione agli atti esecutivi e tale sospensione non opera automaticamente ma deve essere disposta dal giudice.

Precedente Riassunti Diritto Processuale Civile - Atti preparatori del processo esecutivo: Titolo esecutivo e Precetto Successivo Riassunti Diritto Processuale Civile - Espropriazione Forzata: Intervento dei Creditori