Riassunti Diritto Processuale Civile – Atti preparatori del processo esecutivo: Titolo esecutivo e Precetto

COPERTINA ART PROCEDURA CIVILE TITOLO ESECUTIVO E PRECETTO

Riassunti Diritto Processuale Civile – Atti preparatori del processo esecutivo: Titolo esecutivo e Precetto

con l’espressione “atti preparatori” (o preliminari) del processo esecutivo ci si riferisce ad quegli atti il cui compimento è necessario al fine di poter dare inizio all’azione esecutiva.
La funzione di tali atti è duplice: da un lato, il creditore, consegue lo scopo di intimare al debitore di adempiere la propria obbligazione (al fine di evitare l’inizio dell’esecuzione); dall’altro, il debitore stesso, ha la possibilità di eccepire gli elementi che a suo avviso dimostrano l’eventuale l’illegittimità della pretesa del creditore.
I due atti preparatori in questione sono descritti dall’art 479 cpc e sono la notificazione del titolo in forma esecutiva e la notificazione del precetto

Titolo esecutivo:

Partendo dall’analisi del primo dei due atti preparatori, il titolo esecutivo è disciplinato dall’art 474 cpc.
In base a quanto affermato nel c.1 di tale art, l’azione esecutiva può aver luogo SOLO in presenza di un titolo esecutivo per un diritto certo (accertato giudizialmente – nel processo di cognizione – oppure stragiudizialmente – es all’interno di un atto pubblico); liquido (preciso nel suo ammontare) ed esigibile (non sottoposto a termini o condizioni).
Il c.2 dell’art in esame, invece, indica una serie di atti che la legge considera come titoli esecutivi. Tali atti possono essere “divisi” in due gruppi:
a)le scritture private autenticate, le cambiali e gli altri titoli di credito ai quali la legge conferisce il carattere dell’esecutività
b)le sentenze, gli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio od altro pubblico ufficiale.
Gli atti indicati nel primo gruppo NON necessitano che di “loro stessi” per consentire al creditore di dare inizio al processo di esecuzione.
Gli atti indicati nel secondo gruppo, invece, a norma dell’art 475 cpc (spedizione in forma esecutiva) necessitano, per poter legittimamente essere utilizzati come titoli esecutivi, della c.d. “spedizione in forma esecutiva”.

art 475 cpc (Spedizione in forma esecutiva)
c.1:
in base a tale comma, le sentenze, gli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da un notaio o da altro pubblico ufficiale, per poter valere come titolo esecutivo devono essere muniti di formula esecutiva. Con tale espressione ci si riferisce alla formula descritta nel c.3 di tale art e, tale formula, NON va apposta sull’originale dell’atto (questo perche, nel caso sia una sentenza o altro provvedimento giurisdizionale, l’originale è custodito in cancelleria; se invece l’originale è un atto pubblico, esso sarà presso un notaio) essendo quindi necessaria una COPIA AUTENTICA.
(N.B. Quanto detto NON vale per le scritture private autenticate, le cambiali e gli altri titoli di credito ai quali la legge conferisce il carattere dell’esecutività – quindi, in pratica, agli atti indicati nel n.2 del dell’art 474 cpc – perché in tali casi l’originale è invece in possesso del creditore. Ne consegue che una copia NON serve).

art 479 (notificazione del titolo esecutivo e del precetto) cpc
c1:
Una volta apposta la formula esecutiva di cui all’art 475 c.3, il titolo esecutivo va notificato al debitore.
in base a questo primo comma, salvo che la legge disponga altrimenti, l’esecuzione forzata può avere inizio SOLO dopo l’avvenuta notificazione del titolo in forma esecutiva e la notificazione del precetto.
Con l’espressione “notificazione del titolo in forma esecutiva” NON ci si riferisce alla notificazione del titolo originale (che, come detto, rimane custodito in cancelleria o presso un notaio – a seconda del tipo di titolo) ma, invece, alla notificazione della COPIA AUTENTICA munita di formula esecutiva. Infatti, l’apposizione (da parte del cancelliere o altro pubblico ufficiale) della c.d. Formula esecutiva al titolo costituisce la c.d. “spedizione esecutiva” (che quindi non è una vera spedizione ma, appunto, consiste nella apposizione da parte del cancelliere o altro pubblico ufficiale, della formula esecutiva descritta nel 475 c.3). Quindi, l’unico modo per effettuare la notificazione al debitore è notificargli una “copia autentica della copia autentica munita di formula esecutiva del titolo originale”. Lo schemino è quindi il seguente: titolo originale –> copia autentica munita di formula esecutiva –> copia autentica (della copia munita di formula esecutiva) da notificare (per mezzo di ufficiale giudiziario) al debitore.

c.2

Questo secondo comma si occupa di disciplinare la modalità con la quale va effettuata la notificazione. Essa va effettuata personalmente e nei modi previsti dagli artt 137 ss cpc. L’avverbio personalmente indica l’obbligo di effettuare la notificazione personalmente al debitore. Tuttavia, nel caso di notificazione del “titolo esecutivo sentenza”, è necessaria una doppia notificazione: quella personale al debitore e quella al procuratore costituito (naturalmente il difensore costituito nel processo di cognizione – posto che quello di escuzione non è ancora iniziato). Questo ai fini del decorso del termine breve per impugnare previsto dall’art 326 cpc.

Precetto:

il precetto (o meglio, la sua notificazione) è il secondo atto preparatorio (o preliminare) al processo esecutivo.

Art 480 cpc (forma del precetto)

il c.1 di tale art si occupa di definire che cosa sia il precetto. Tale atto è definibile come la formale intimazione ad adempiere l’obbligazione, in un termine non inferiore a 10 gg dalla sua notificazione, con l’avviso che in mancanza di adempimento si procederà ad esecuzione forzata. Il creditore, quindi, notificando (per mezzo dell’ufficiale giudiziario) il precetto al debitore, intima a costui di adempiere l’obbligazione. Il debitore, quindi, se lo vuole ha “l’ultima chance” per adempiere evitando così l’instaurazione di un processo di esecuzione contro di lui.

Il c.2 di tale art indica invece gli elementi che A PENA DI NULLITÀ devono essere contenuti nel precetto. Essi sono: l’indicazione delle parti; l’indicazione della data della notificazione del titolo in forma esecutiva (se questa fosse stata fatta separatemente rispetto a quella del precetto); la trascrizione integrale del titolo stesso quando è richiesta dalla legge (L’art 474 c.4, infatti, afferma che il precetto DEVE contenere la trascrizione integrale delle scritture private autenticate di cui al n.2 di tale art).

Il c.3 indica invece un altro elemento che, seppure non previsto a pena di nullità, se manca comporta delle conseguenze. L’elemento in questione è l’indicazione della residenza o del domicilio eletto dal creditore nel luogo del giudice competente per l’esecuzione. In mancanza di tale indicazione, infatti, le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui il precetto è stato notificato e, le eventuali notificazioni al creditore, andranno fatte direttamente alla cancelleria del giudice medesimo.

Il c.4 di tale art si occupa invece di disciplinare la sottoscrizione e la notificazione del precetto. Riguardo alla sottoscrizione la norma fa riferimento all’art 125 cpc (ne consegue che il precetto, NON essendo un atto che contiene una domanda giudiziale, può anche essere sottoscritto solo dalla parte – quando questa possa stare da sola in giudizio nei casi disciplinati dall’art 125 cpc – non essendo per forza obbligatorio che la sottoscrizione sia effettuata da un difensore.).
Riguardo alla notificazione, invece, così come per quella del titolo esecutivo, anche il precetto va notificato nei modi previsti dagli art 137 ss cpc e personalmente (nel senso spiegato su) al debitore.

Art 481 cpc (cessazione dell’efficacia del precetto)

l’art 481 si occupa della cessazione dell’efficacia del precetto. Il precetto, infatti, a differenza del titolo esecutivo perde efficacia se, trascorsi 90 gg dalla sua notificazione, non è seguito dall’inizio del processo di esecuzione. Il termine di 90 gg (termine perentorio – quindi previsto a pena di decadenza) può però essere sospeso nel caso in cui sia proposta opposizione contro il precetto. Tale termine ricomincerà a decorrere (per i giorni mancanti – quindi NON dall’inizio) dalla data della comunicazione della sentenza di primo grado che decide sull’opposizione ovvero da quella di appello che la respinge.

Art 482 cpc (termine ad adempiere)

l’art 482 cpc, infine, si occupa di disciplinare il termine entro il quale il debitore può ancora, se vuole, adempiere all’obbligazione (evitando così l’instaurazione del processo esecutivo) e, specularmente, il termine entro cui il creditore NON può procedere al pignoramento (pena la nullità del medesimo). Se il precetto contiene un termine, al debitore è riconosciuta la facoltà di adempiere la propria obbligazione entro quel termine che decorrerà dalla data in cui il precetto gli è stato notificato. In assenza di un termine, la legge prevede che cmq il creditore NON possa dare inizio all’esecuzione prima che siano decorsi 10 gg dalla notificazione del precetto stesso. La norma consente, tuttavia, nei casi in cui vi sia pericolo di ritardo (o cmq pericolo che, nel termine concesso al debitore, costui invece di decidere di adempiere, occulti o distrugga i propri beni – la cui presenza sarà necessaria per poterli assoggettare ad esecuzione forzata) di chiedere al presidente del tribunale competente per l’esecuzione (o ad un giudice delegato) di concedere (con o senza cauzione) l’immediata esecuzione.

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