Riassunti Diritto Processuale Civile – Espropriazione Forzata: Intervento dei Creditori

COPERTINA ART INTERVENTO DEI CREDITORI

Riassunti Diritto Processuale Civile – Espropriazione Forzata: Intervento dei Creditori

accanto al creditore procedente (colui che notifica il titolo esecutivo ed il precetto) possono partecipare al processo esecutivo anche altri tipi di creditori (i quali, intervenendo nel procedimento, vengono chiamati creditori intervenienti).

Il nostro codice prevede 3 principi generali in materia di intervento dei creditori nel processo esecutivo:

1)nei confronti di un medesimo bene del debitore è ammesso un solo processo di esecuzione (ancorché vi siano più creditori dello stesso debitore esecutato)

2)i creditori intervenuti, se muniti di titolo esecutivo, hanno diritto anche a provocare i singoli atti di espropriazione (come la vendita forzata, ad es)

3)la soddisfazione di tutti i creditori è regolata dal principio della “par conditio creditorum”: in linea di massima, infatti, tutti i creditori sono posti “sullo stesso piano” concorrendo quindi nel soddisfacimento del proprio credito. Questa regola subisce un’eccezione nei riguardi dei creditori muniti di prelazione (pegno o ipoteca) i quali, ai sensi dell’art 2741 cc, hanno diritto ad essere preferiti rispetto agli altri (in altre parole, hanno diritto a soddisfarsi per primi).

Con riguardo alle forme di intervento, questo può realizzarsi in due modi:

1)il creditore interveniente può partecipare all’atto di pignoramento (divenendo, quindi, a tutti gli effetti un creditore “compignorante”

2)il creditore interveniente può partecipare alla sola distribuzione delle somme ricavate dalla vendita forzata.

Con riguardo ai tipi di creditori intervenienti, questi possono essere classificati in questo modo:

a)i creditori iscritti o privilegiati: tali creditori, in forza del disposto dell’art 2741 cc, sono preferiti rispetto agli altri e, quindi, hanno diritto a conseguire il soddisfacimento del loro credito a prescindere dall’eventuale tempestività del loro intervento

b)i creditori chirografari muniti di titolo esecutivo: questi, a loro volta si distinguono in

b1)quelli che intervengono TEMPESTIVAMENTE: essi, in forza del loro intervento tempestivo avranno diritto non soltanto a partecipare alla distribuzione dei ricavati ma, altresì, diritto di provocare i singoli atti esecutivi

b2)quelli che intervengono TARDIVAMENTE: essi avranno sempre diritto di partecipare alla distribuzione delle somme ricavate ma, a differenza di quelli tempestivi, potranno soddisfartsi per ultimi (a causa della tardività del loro intervento). NON avranno invece (sempre a causa della tardività del loro intervento) diritto di provocare i singoli atti esecutivi.

ART 499 CPC

In base all’art 499 c.1 cpc, possono intervenire nel processo esecutivo sia i creditori muniti di titolo esecutivo sia quelli che ne sono privi:

creditori (privilegiati e chirografari) muniti di titolo esecutivo: essi, in forza del titolo esecutivo (o provvedimento urgente – nella forma del provvedimento cautelare ex art 700 cpc di condanna del debitore al pagamento di una somma di denaro) hanno diritto di intervenire anche qualora il loro credito sia sorto successivamente al pignoramento e, nel caso siano anche creditori privilegiati (titolari di pegno od ipoteca) avranno diritto di soddifarsi secondo l’ordine basato sul grado del loro privilegio; nel caso, invece, siano creditori chirografari avranno diritto di soddisfarsi più o meno agevolmente a seconda della tempestività del loro intervento (come detto su)

creditori (privilegiati e chirografari) privi di titolo esecutivo: essi potranno intervenire solo a patto che il loro credito sia sorto anteriormente al pignoramento e a patto che, al momento dello stesso, abbiano già ottenuto un sequestro su uno o più beni pignorati del debitore, ovvero siano titolari di un diritto di pegno oppure di altro diritto di prelazione risultante dai pubblici registri oppure siano titolari di un diritto di credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili ex art 2214 c.c.

Il c.2 di tale art disciplina invece le modalità con le quali è possibile intervenire. Il creditore deve depositare (presso la cancelleria del giudice competente per l’esecuzione) un ricorso contenente:

-l’indicazione del credito

-il titolo esecutivo in forza del quale agisce

-la richiesta di partecipare alla distribuzione delle somme ricavate

-la residenza o il domicilio eletto nel luogo in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione

nel caso in cui il credito sorga da scritture contabili ex art 2214, il ricorso dovrà contenere altresì (A PENA DI INAMMISSIBILITÀ) l’estratto autentico notarile delle scritture contabili.

Il c.3 si occupa invece dell’intervento del creditore NON munito di titolo esecutivo. Egli dovrà effettuare il medesimo deposito previsto al comma precedente (n.b. All’interno del ricorso dovranno quindi essere contenuti tutti gli elementi su indicati tranne, naturalmente, il titolo esecutivo 😉 ) e dovrà altresì entro 10 gg (termine NON perentorio ma condizionante il diritto di partecipare alla distribuzione del ricavato) notificare al debitore una copia del ricorso. La ratio di tale previsione è la seguente: nell’udienza di comparizione (disciplinata dal c.6 di tale norma) il debitore sarà chiamato a riconoscere (o non riconoscere) i crediti che i vari creditori vantano nei suoi confronti. È quindi interesse di entrambi (sia del debitore sia del creditore chirografario NON munito di titolo esecutivo) far si che il debitore sappia che il “creditore Tizio” vanta nei suoi confronti un credito “x” prima dell’udienza di comparizione nella quale, come detto, il debitore sarà chiamato a riconoscere o meno gli eventuali crediti.

Il c.6 di tale art, come detto, disciplina il riconoscimento dei crediti da parte del debitore. Costui, se presente (in sua assenza, infatti, i crediti si ritengono TUTTI riconosciuti) ha diritto di riconoscere tutti, nessuno, solo alcuni per l’intero (ovvero parzialmente) i crediti e, in caso di riconoscimento parziale, dovrà indicare la porzione del credito che intende riconoscere.

I creditori il cui credito sia stato riconosciuto avranno diritto a partecipare alla distribuzione del ricavato.

I creditori il cui credito NON sia stato riconosciuto avranno i seguenti 2 diritti:

1)chiedere l’accantonamento della somma che, se il creditore avesse riconosciuto avrebbe garantito loro il diritto di partecipare alla distribuzione del ricavato,

2)esercitare (entro 30 gg successivi all’udienza in cui i crediti sono stati disconosciuti) l’azione di congnizione volta ad accertare il credito e volta, altresì, a produrre il titolo esecutivo (una sentenza, in questo caso) in forza del quale il creditore potrà poi usufruire delle somme accantonate per poterle conseguire partecipando alla distribuzione del ricavato.

Ai sensi dell’art 510 cpc, infatti, le somme possono essere accantonate per un periodo massimo di 3 anni (il giudice può però disporre un termine inferiore) e, scaduto il termine, d’ufficio o su istanza di parte il giudice convoca tutti i creditori che nel frattempo si siano muniti di titolo esecutivo (es della sentenza conclusiva del processo di cognizione che accerti che il creditore ha diritto di pretendere il credito “x” dal debitore) per effettuare la distribuzione dei ricavati.

Ai sensi dell‘art 498 cpc, nei confronti dei creditori privilegiati il creditore procedente ha il DOVERE di comunicare entro 5 gg (termine NON perentorio..v. Libro) l’avvenuto pignoramento a tali creditori i quali, in tal modo, avranno la possibilità di intervenire nel processo

infine, ai sensi del c.4, è prevista la facoltà, per il creditore pignorante, di indicare (per mezzo di notificazione o all’udienza indetta per la vendita o l’assegnazione dei beni pignorati) ai creditori chirografari MUNITI di titolo esecutivo eventuali altri beni del debitore ai quali estendere il pignoramento.

c.5: Se costoro decideranno cmq (senza giusto motivo) di non estendere il pignoramento, allora il creditore procedente avrà diritto a soddisfarsi prima di loro sui beni già oggetto del pignoramento.

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