Riassunti Diritto Privato – Azione di regresso nella Fideiussione

Riassunti Diritto Privato – Azione di regresso nella Fideiussione

copertina articolo AZIONE DI REGRESSO

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L’azione di regresso

il diritto di regresso spetta al fideiussore (dopo che questi abbia pagato il creditore) nei confronti del debitore garantito.

Tale diritto è disciplinato dall’art 1950 c.c.
il c.1 di tale art sancisce il diritto in questione, legittimando il fideiussore ad agire in via di regresso contro il debitore principale.
I commi 2 e 3 indica invece l’oggetto del diritto di regresso. Il fideiussore, agendo in via di regresso, ha diritto a conseguire (dal debitore) il capitale, gli interessi, le spese che abbia sostenuto e gli eventuali interessi legali sulle spese.
Il c.4, invece, pone una limitazione quando il debitore sia incapace. In tal caso il fideiussore può agire in via di regresso MA conseguendo solamente un importo pari al vantaggio conseguito dall’incapace.

Quanto alla STRUTTURA del diritto di regresso questo si differenzia da quello di surrogazione per il seguente motivo: l’azione di surrogazione è un’azione che costui acquista a titolo derivativo dopo aver pagato il creditore e, in base ad essa, ha diritto soltanto a subentrare nella posizione del creditore garantito potendo far valere tutti i diritti che poteva far valere costui e beneficiando delle garanzie prestate nei confronti di costui). L’azione di regresso, invece, è un’azione personale del fideiussore espressione, da un lato, di un diritto che si costituisce a titolo originario (per il solo fatto dell’avvenuto pagamento da parte di costui), dall’altro permette al fideiussore di conseguire tutto ciò che è indicato nel c.2 dell’art 1950.

l’azione di surrogazione e quella di regresso, quindi, sono in rapporto di CONCORRENZA. Taluno ritiene che possano cumularsi; altri invece ritengono che NON possano cumularsi e, infine, altra parte della dottrina ritiene che l’azione di regresso e quella di surrogazione NON siano due azioni distinte MA,invece, due angolazioni dello stesso potere riconosciuto al fideiussore: il fideiussiore, secondo tale ricostruzione, dopo che ha pagato ha infatti il diritto di farsi restituire dal debitore gli effetti surrogatori consegenti al pagamento.

Le CONDIZIONI per l’esercizio dell’azione sono di 2 tipi:
1)positivo (il fideiussore deve aver già pagato il creditore – non essendo sufficiente la semplice sottoposizione ad esecuzione dei beni del fideiussore in funzione dell’effettivo pagamento)
2)negativo (l’obbligazione principale deve essere VALIDA. In caso di invaldità – conosciuta dal fideiussore – infatti, tale invalidità travolge altresì la validità dell’obbligazione fideiussoria – essendo essa accessoria a quella principale).

Dal punto di vista PROCESSUALE, una volta che il fideiussore abbia pagato ed agisca in via di regresso nei confronti del debitore, il creditore è ESTRANEO ai loro rapporti (essendo il fideiussore divenuto il “nuovo creditore” in forza della surrogazione nella posizione del creditore originario) non dovendo, nemmeno, essere parte del giudizio tra fideiussore e debitore principale

l’art 1951 c.c. Si occupa, poi, dell’ipotesi del regresso nei confronti di PIÙ DEBITORI PRINCIPALI IN SOLIDO tra loro. In tale caso il fideiussore (che abbia prestato garanzia per TUTTI i debitori) abbia pagato il creditore ha diritto di agire, nei confronti di uno qualunque dei debitori, per l’intero. Il debitore escusso, poi, avrà invece diritto di agire in regresso (pro quota) nei confronti degli altri debitori.
Nella stessa ipotesi, ma differenziata dal fatto che il fideiussore abbia prestato garanzia SOLO per uno dei debitori, la giurisprudenza ha affermato che, anche in tale caso, il fideiussore ha diritto di agire in via di regresso per L’INTERO nei confronti del debitore nei confronti del quale abbia prestato garanzia (spettando poi, ad esso, agire in via di regresso pro quota nei confronti degli altri debitori).

L’art 1952 c.c. Si occupa, invece, delle 2 ipotesi di DIVIETO DI AGIRE IN REGRESSO NEI CONFRONTI DEL DEBITORE.
In base al c.1 di tale art, il fideiussore che, non avendo avvisato il debitore principale, abbia pagato il creditore, NON può agire in via di regresso nei confronti del debitore che abbia anch’egli pagato nei confronti del creditore (non essendo a conscenza del pagamento effettuato dal fideiussore)
in base al c.2, invece, il fideiussore non ha diritto di agire in regresso nei confronti del debitore quando abbia pagato al posto del debitore (senza avvisarlo) e il debitore eccepisca al fideiussore delle eccezioni che costui (il debitore) avrebbe potuto eccepire al creditore
il c.3, infine, consente però (nelle ipotesi di divieto previste nei due commi precedenti) al fideiussore di agire CONTRO il creditore per ripetere quanto ha pagato (facendosi restituire quindi i soldi dal creditore), MA non sempre ciò è possibile: es se il fideiussore ha pagato un debito già scaduto, ex art 2940 c.c. Egli NON potrà agire in via di regresso nei confronti del debitore principale (in quale, infatti, poteva benissimo non pagare visto che il debito era ormai estinto).

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