Riassunti Diritto Civile – Fideiussione Omnibus

Riassunti Diritto Civile – Fideiussione Omnibus

FIDEIUSSIONE OMNIBUS

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la fideiussione omnibus, esattamente come quella “ordinaria”, è legata da un vincolo di accessorietà all”obbligazione principale che garantisce. Per tale ragione, la sua efficacia viene meno all’estinzione dell’obbligazione principale. Tuttavia, nel caso in cui l’obbligazione principale sia “riportata in vita” NON!!! consegue un’automatica riviviscenza dell’obbligazione fideiussoria (essendo, infatti, a tal fine necessaria una nuova manifestazione di volontà in tal senso). Inoltre, l’eventuale fideiussione omnibus prestata a garanzia di future concessioni di credito (da parte della banca al debitore principale) le quali, poi, non vengano concesse, NON!!! può essere “sfruttata” dalla banca per coprire eventuali debiti sorti precedentemente (tra di essa e il debitore) in quanto, il fideiussore, si è obbligato per garantire future concessioni di credito e, per tale ragione, la causa della fideiussione è ontologicamente differente e, quindi, essa non può essere sfruttata per coprire debiti precedenti.

in base all’art 1938 cc possono essere stipulate fideiussioni anche a garanzia di obbligazioni principali la cui efficacia sia sottoposta a condizione ovvero nei riguardi di obbligazioni future. Nei confronti di queste ultime, PERÒ!!!, è necessaria la pattuizione di un IMPORTO MASSIMO GARANTITO (pena la nullità delle medesime).
La previsione di un importo massimo è stata prevista dall’art 10 della L. 154/1992 (legge sulla trasparenza bancaria). In base, poi , all’art 11 di tale legge, essa è applicabile EX NUNC (dopo 120 gg dalla sua entrata in vigore).
Sia in giurisprudenza che in dottrina si è posto, quindi, un interrogativo: la nuova disciplina della fideiussione omnibus è applicabile altresì alle fideiussioni omnibus già sorte? (in precedenza alla modifica)?. La risposta è la seguente: nei riguardi delle fideiussioni c.d. “chiuse”(quelle non solo stipulate ma anche già estinte precedentemente alla modifica) NO!. Nei riguardi, invece, di quelle c.d. “aperte” (quelle sorte sotto la vigenza della precedente disciplina ma tuttavia ancora non estinte) esse si considerano affette da NULLITÀ SOPRAVVENUTA per le prestazioni ancora da eseguire. L’invalidità sopravvenuta, infatti, da un lato non contrasta con il carattere IRRETROATTIVO della legge (in quanto la nullità sopravvenuta opera proprio in relazione a tutte quelle ipotesi in cui “nuovi elementi” provochino la nullità) e, dall’altro, assicura ai fideiussiori delle c.d fideiussioni “aperte” di non subire un’ingiustificata disparità di trattamento.
Anche la Corte Cost (investita della questione di legittimità costituzionale relativa all’art 1938 cc – alla luce della sua modifica operata dalla legge 154/1992) ha ribadito quanto già detto: l’invalidità sopravvenuta delle prestazioni ancora da eseguire (in relazione alle fideiussioni c.d. Aperte) opera in modo da non realizzare un’ingiustificata disparità di trattamento e, dall’altro, in modo da non contrastare con l’IRRETROATTIVITÀ della legge in questione.

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