Riassunti Diritto Privato – ESTINZIONE fideiussione per scadenza obbligazione principale (art 1957 cc)

Riassunti Diritto Privato – ESTINZIONE fideiussione per scadenza obbligazione principale (art 1957 cc)

COPERTINA ARTICOLO ESTINZIONE FIDEIUSSIONE EX ART 1957 CC

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l’art 2965 cc vieta espressamente (pena la NULLITÀ) di dar vita a patti il cui oggetto sia costituito da decadenze che rendano TROPPO DIFFICOLTOSO per una delle parti l’esercizio di un diritto.

Di decadenze, infatti, si parla anche nell’art 1957 cc (rubricato -v. codice).
In base al c.1 di tale art, infatti, la fideiussione NON si estingue al sopraggiungimento del termine di scadenza di quella principale a patto che il creditore proponga entro 6 MESI dalla scadenza dell’obbligaz principale tutte le istanze necesarie contro il debitore e le prosegua con diligenza.
Il c.2 di tale art prevede la stessa disciplina ma nell’ambito di quelle fideiussioni il cui termine di estinzione coincida con l’estinzione dell’obbligazione principale (sia esso pattuito dalle parti oppure, per relationem, dedotto in assenza della previsione espressa dell’uguaglianza del termine o di un termine diverso: se le parti infatti non pattuiscono un termine questo si ricava per relationem e, di conseguenza, è uguale a quello dell’obbligazione principale). In tali casi, quindi, si applica quanto sancito dal primo comma ma con una differenza per quanto riguarda il termine di decadenza: esso è di 2 mesi. Quindi il creditore potrà proporre, entro 2 mesi dalla scadenza dell’obbligaz principale, tutte le istanze contro il debitore.

L’eccezione prevista da tale art è un’eccezione sostanziale. Ciò significa che, da un lato, può essere proposta in giudizio SOLO dal fideiussore e che, dall’altro, spetta al creditore (che intenda contrastarla) dimostrare di aver invece agito con diligenza ai sensi dell’art in esame (dimostrando, quindi, di aver proposto le istanze contro il debitore entro i termini previsti dalla norma).

Quanto alla derogabilità della previsione di tale art, si ritiene che essa sia possibile in quanto l’art in questione è di carattere dispositivo. Ne consegue che le parti (creditore e fideiussore) POSSONO pattuire un termine di decadenza inferiore o superiore a quelli previsti dalla norma, MA!!! con l’obbligo di rispettare il divieto posto dall’art 2965 cc.
Per quanto riguarda, poi, l’eventuale volontà del fideiussore di rinunciare preventivamente ai termini di decadenza previsti dall’art 1957 (termini che sono posti a tutela sia del creditore – per permtterglio di proporre le istanze contro il debitore – sia a favore del fideiussore – per far si che costui non debba rispondere “in eterno”) questa è ammissibile per gli stessi motivi.

la previsione del dies a quo (=termine dal quale partire per il conteggio dei termini di decadenza previsti dal 1957) è facile nel caso in cui l’obbligazione principale abbia una scadenza. In tale caso infatti il termine di 6 mesi o di 2 mesi decorrerà dalla scadenza dell’obbligaz principale.
Problemi sono sorti in relazione, invece, a quelle obbligazioni principali le quali prevedono obbligazioni continuative o differite. In tali ipotesi la giurisprudenza ha stabilito che, a tutela del fideiussiore, il termine di decadenza possa validamente iniziare a decorrere dal momento in cui è adempiuta ciascuna delle obbligazioni continuative.

Ipotesi NON rientranti nella disciplina dell’art 1957 sono ad es queste:
1)la fideiussione stipulata con l’obbligo del fideiussore che persista fino al SODDISFACIMENTO del creditore (in tal caso finché il creditore non abbia soddisfatto il suo credito, la fideiussione rimarrà in vita)
2)nel caso di obbligazione principale che possa essere adempiuta mediante il pagamento a rate (in tal caso infatti ciascuna rata NON!!! è assimilabile all’ipotesi di obbligazioni continuative – come detto su – di conseguenza è una semplice modalità di pagamento e, quindi, l’obbligazione fideiussoria che la garantisce potrà estinguersi solo al pagamento dell’intero debito
3)nel caso di obbligazione fideiussoria che garantisca il pagamento del risarcimento del danno dovuto dal debitore al creditore (in tale caso, infatti, la fideiussiore rimarrà in vita fino a che il risarcimento del danno non sia stato pagato)
in tutte queste 3 ipotesi, quindi, i termini di decadenza previsti dall’art 1957 NON potranno nella maniera più assoluta iniziare a decorrere prima del momento indicato in ciascuna delle ipotesi.

Con il termine “istanze” il legislatore ha inteso riferirsi a tutti i mezzi GIURISDIZIONALI possibili dei quali il creditore possa valersi per ottenere il pagamento dal debitore.

Con l’espressione “con diligenza” il legislatore ha voluto evitare che il creditore potesse sfruttare a suo vantaggio eventuali istanze “isolate” (come potrebbe essere la convocazione in giudizio del debitore principale) per sostenere la NON estinzione dell’obbligazione fideiussoria (e quindi per non far partire il conteggio del termine di decadenza).

Infine, quanto al soggetto destinatario delle istanze del creditore, bisogna operare un distinguo.
-nel caso di fideiussione stipulata con beneficio di preventiva escussione del debitore e, quindi, con resp sussidiaria del fideiussiore, le istanze andranno naturalmente proposte PRIMA contro il debitore principale
-nel caso di fideiussione solidale (quindi in assenza di alcun benficio di preventiva escussione) la giurisprudenza prevalente riene che il creditore possa, grazie alla solidarietà delle resp del fideiussiore e del debitore principale, scegliere liberamente il soggetto.

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