Articolo 54 Codice Penale – SPIEGATO!!!

COPERTINA ART STATO DI NECESSITÀ

 

Articolo 54 Codice Penale – SPIEGATO!!!

Questa scriminante va letta in stretta correlazione con la scriminante della legittima difesa (art 52 cp). è infatti molto simile come elementi di struttura. Tuttavia “somiglianza” NON significa identità, innanzitutto a livello di ratio. Nel 52, infatti, NON c’è solo la ratio di bilanciamento di interessi, ma anche di autotutela riconosciuta in capo ad un privato quando il soggetto non sia nella condizione di essere tempestivamente difeso dall’apparato pubblico. Nell’art 54, invece, c’è SOLO il bilanciamento di interessi…perché? Perché NON c’è un rapporto tra aggressore e aggredito. Non si reagisce ai danni di un terzo offensore ma, invece, si reagisce (o meglio si agisce) in presenza di una situazione coartante ai danni di un terzo INCOLPEVOLE (grande differenza rispetto alla legittima difesa). Nella legittima difesa, quindi, io esercito il mio diritto contro (ai danni) di un soggetto che mi sta aggredendo. Nello stato di necessità NON c’è invece qualcuno che mi sta aggredendo, è invece una situazione che mi costringe a ledere il diritto di un terzo INCOLPEVOLE (=che non sta compiendo niente di male ai miei danni).

Essendo questa la ratio ispiratrice della causa di non punibilità, contenuta nella scriminante dello stato di necessità, cambia il regime di ALCUNI elementi della fattispecie.

Vediamoli insieme:

a) il requisito del PERICOLO: il pericolo deve essere ATTUALE ma è un pericolo SETTORIALIZZATO di un danno grave alla persona (è quindi un pericolo “particolare”). Nella legittima difesa si diceva “offesa ingiusta contro un diritto altrui” (e quindi era molto più ampio il requisito del diritto posto in pericolo). Nella scriminante dello stato di necessità, invece, il diritto è soltanto un diritto personale e quindi deve esserci una coartazione psicologica indotta da un pericolo di danno e deve essere di danno GRAVE alla persona (es pericolo di vita).

Es: nei manuali l’esempio classico è quello del naufrago (Tizio) che, rischiando di annegare, vede che c’è un pezzo di legno al quale si sta aggrappando un altro naufrago. Così decide di buttarlo in mare e di salvarare SE STESSO prendendo il suo posto (l’altro naufrago infatti, nell’esempio, muore annegato) perché non può fare altrimenti (e quindi non c’è altra via d’uscita per salvare se stesso – per questo motivo Tizio può, in questo caso, valersi della scriminante).

Quindi, i requisiti della scriminante dello stato di necessità sono:

1)gravità rispetto ad un bene PERSONALE (diritto della persona)

2)GRAVITÀ del danno

vediamo i requisiti del pericolo:

1)pericolo NON volontariamente causato: non solo come non voluta (e quindi NON DOLOSA causazione del pericolo – questa è l’interpretazione letterale della scriminante) ma anche NON COLPOSA causazione del pericolo (questa interpretazione estensiva, che si aggiunge a quella letterale, tiene conto della vera ratio della scriminante perché se il pericolo dipendesse dalla colpa del soggetto è vero che tecnicamente la colpa non corrisponde alla volontà del soggetto, come invece avviene per il dolo, ma cmq è giusto tenerla presente per non lasciare impunita una condotta colposa. La giurisprudenza, infatti, interpreta estensivamente tale requisito)

2)pericolo NON altrimenti evitabile (= io posso agire contro un terzo incolpevole – sacrificando il suo interesse- SOLO se NON sono stato io la causa di quel pericolo perché se sono stato io la causa del pericolo allora io agirei con un surplus di tutela ordinamentale ingiustificata)

-art 52 v.s. Art 54:

nel 52:

prevale la logica della maggiore elasticità applicativa

-problema del commodus discessus (=possibilità di fuga): ci si pone il problema se il soggetto che agisce in stato di legittima difesa possa invocare l’applicazione dell’art 52 anche quando potrebbe uscire da quella situazione di pericolo con una strada diversa (cioè andando via – fuggendo!). Quindi, se ci fosse una ragionevole via di fuga (ragionevolmente agevole/comod) il problema che ci si pone nell’applicazione del 52 è se sia invocabile, o no, la scriminante della legittima difesa.

Allora, il commodus discessus è l’antitesi logica rispetto alla inevitabilità del pericolo contenuto nell’art 54 (stato di necessità). Cioè, questo requisito del pericolo “non altrimenti evitabile”, ci fa capire che nel 54 NON CI DEVE MAI ESSERE una possibilità alternativa che permetta di sottrarsi a quella situazione cogente di pericolo attuale di danni alla persona. Perché, se io potessi sottrarmi, allora io NON POTREI invocare l’art 54 (perché il legislatore opera in senso restrittivo). Nel 52 questo requisito NON C’È! Quindi è proprio questa differenza che risolve il problema del commodus discessus. Quindi, anche se il pericolo è evitabile ma c’è una situazione di costringimento fisico (e il soggetto reagisce, invece di fuggire anche se ne avrebbe la possibilità) PUÒ LEGITTIMAMENTE invocare la scriminante della legittima difesa. Perché? perché mentre nel 54 c’è chiaramente scritto “pericolo NON altrimenti evitabile”, nel 52 NON c’è analoga limitazione e, quindi, NON si può dire che il legislatore abbia voluto esprimere lo stesso concetto con termini diversi ma, anzi, nel 54 il legislatore ha PRETESO l’inevitabilità del pericolo (quindi se c’è un’alternativa di fuga il soggetto non può sacrificare il diritto del terzo incolpevole e poi chiedere l’applicazione dello stato di necessità; nell’art 52, invece, NON c’è motivo per non applicare tale scriminante. Ulteriore dimostrazione di ciò si rinviene nell’ultimo requisito (quello della proporzione): nel 52 infatti si legge: “…sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa”

nel 54: vanno sottolineati i termini “fatto” e “pericolo” che sono dati OGGETTIVI PURI, quindi NON c’è quella parziale soggettivazione che invece è insita nel rapporto tra offesa e difesa. Qui si hanno “fatto” e “pericolo” e quindi questi termini (oggettivi) NON sono carichi di quella elasticità anche su base parzialmente soggettiva che caratterizza la legittima difesa. Quindi, bisogna che la situazione corartante (quella descritta come di pericolo) sia di PURO pericolo che prescinde dalla connotazione di un offesa. Per quanto riguarda il “fatto”, esso è il fatto di reato oggettivamente realizzato dal soggetto che per sottrarsi ad un pericolo (normalmente di vita- cmq grave danno alla persona) agisce in modo antigiuridico.

Es:

tizio è un medico che si trova al pronto soccorso e ha 2 pazienti che sono arrivati nelle stesse condizioni (perché, ad es, sono rimasti coinvolti in un’incidente dello stesso tipo).

Il medico che si trova in quella situazione (immaginiamo sia l’unico chirurgo di turno) fa una scelta di priorità (cominciando quindi da uno dei due- quello in condizioni più gravi ad es).

Ora, il medico che ne salvi uno ma nel tempo in cui salva il primo l’altro muore, agisce in STATO DI NECESSITÀ.

quindi, il medico che per salvare la vita del primo soggetto (in condizioni più gravi) ha “sacrificato” il diritto (il diritto alla vita) dell’altro soggetto in questo caso PUÒ LEGITTIMAMENTE valersi della scriminante dello stato di necessità perché:

a) il pericolo non l’aveva cagionato lui

b) non poteva agire diversamente (non poteva operarli entrambi allo stesso tempo!)

però, quando parliamo di soccorso di necessità, dobbiamo porci un problema:

ha ancora senso ritenere l’applicabilità integrale di tutti i requisiti dell’art 54 al soccorso di necessità? (fermo restando che la matrice della scriminante è “salvare se”) ma poi c’è anche l’estensione (se o “altri”)?. i requisiti (in particolare la NON volontaria causazione del pericolo; la inevitabilità altrimenti del pericolo) ha senso che valgano anche in via restrittiva quando si tratti di salvare un terzo? Evidentemente è molto meno lineare la dimostrazione della compatibilità perché finché si tratta di salvare se stesso, la logica dei requisiti della non volontaria causazione del pericolo (la inevitabilità altrimenti del pericolo), regge! regge meno invece pretendere che questi requisiti si debbano accertare anche quando si agisce per soccorso di terzi. Effettivamente se io cagiono una situazione di pericolo (che non riguarda me ma un terzo) e poi decido di salvare questo terzo, e lo salvo effettivamente, ledendo un diritto altrui (dal pericolo che io stesso ho creato) la situazione è diversa. In casi come questo è possibile, a certe condizioni, anche ritenere possibile l’applicabilità del 54 nonostante l’assenza del requisito della non volontaria causazione del pericolo (ma SOLO per il caso del soccorso di necessità)

2° comma

è una eccezione alla regola che vale solo per certi soggetti (es i vigili del fuoco) perché per dovere PROFESSIONALE deve esporsi al pericolo

es: una donna anziana dall’ultimo piano di un’abitazione sta gridando aiuto (perché la sua abitazione, e tutto il condominio, è in fiamme). Allora, il RIFIUTO di aiutare la donna NON può chiaramente essere rimproverato all’uomo comune; PUÒ (e anzi DEVE) esserlo invece nei riguardi del vigile del fuoco che decidesse di NON aiutare la signora e poi pretendesse di invocare la sciminante dell’art 54 per sottrarsi dal DOVERE GIURIDICO, che gli fa capo, di intervenire

3° comma

il costringimento psichico è una situazione nella quale ci sono un soggetto (MINACCIANTE) un soggetto (MINACCIATO). Il minacciato viene obbligato con minaccia a commettere un reato. Di questo reato risponde il minacciante e NON il minacciato…fa parte di quei casi (ve ne sono diversi) che di solito vengono definiti casi di “autore mediato”. Il nostro sistema stabilisce (a certe condizioni) che risponda del fatto di reato commesso NON l’autore IMMEDIATO (colui che ha materialmente commesso il reato) ma ne risponda l’autore MEDIATO (colui che ha costretto l’altro a commettere un reato)

altro es è quello dell’art 48 cp (errore determinato dall’altrui inganno)

es: tizio inganna caio facendogli credere che c’è una certa situazione nella quale il soggetto ingannato crede e, questo soggetto ingannato per effetto di quell’errore, INCONSAPEVOLMENTE commette un fatto di reato (es compie un falso documentale). Risponde per il falso il soggetto che ha determinato l’inganno (e quindi l’autore MEDIATO)

altro es è quello dell’art 86 cp (determinazione in altri dello stato di incapacità allo scopo di far commettere un reato)

es: se io somministro una sostanza che ha un effetto ipnotico e, attraverso questa sostanza, cagiono uno stato di incoscienza (di incapacità) al soggetto al quale ho somministrato questa sostanza MA! Creo le condizioni affinché questo soggetto a sua volta compia un determinato fatto di reato che io voglio che sia commesso (e per questo motivo mi servo di questo soggetto somministrandogli tale sostanza impnotica) allora io (autore MEDIATO) rispondo non solo del reato che ho commesso io ma anche di quello commesso dal soggetto a cui ho somministrato la sostanza)

altro es è quello dell’art 111 cp

il soggetto che commette il reato NON è incosciente è un soggetto che PUÒ rendersi conto di ciò che fa MA!! viene ugualmente piegato dal volere dell’altro (es: baby killer- bambini che sono usati da alcune organizzazioni criminali per non rischiare di andare in galera nel caso il bambino sia beccato mentre commette il reato).

Nel 54 non basta che vi sia la minaccia, è necessario che ci sia qualcosa in più: bisogna che la minaccia che è usata come mezzo di coercizione psichica rappresenti la situazione coartante cagionativa di un pericolo (non volontariamente causato né altrimenti evitabile) di danno grave alla persona e sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo. Quindi perché ci possa essere l’applicabilità in funzione da un lato incriminante e dall’altro scriminante (per il soggetto minacciato) bisogna che ci siano tutti gli elementi esaminati (bisogna quindi che ci sia la prospettazione di un male futuro e ingiusto- es tizio dice a caio “io ucciderò tuo figlio se tu non ucciderai sempronio” allora se l’unico modo per evitare l’uccisione del figlio è uccidere sempronio, tizio, se uccide sempronio, è scriminato e caio risponde, in quanto autore mediato, dell’omicidio commesso da tizio).

…Per rimanere aggiornato sui prossimi articoli:

-entra nella PAGINA FB! CLICCA QUI: PAGINA FB DIRITTOSEMPLICE

entra nel GRUPPO FB! CLICCA QUI: GRUPPO FB DIRITTOSEMPILCE.ALTERVISTA.ORG )

®Riproduzione Riservata

KEY WORDS:

Articolo 54 Codice Penale

stato di necessità

Precedente Riassunti Diritto Processuale Civile - OPPOSIZIONI DI TERZO ex art 619 cpc Successivo Riassunti Diritto Privato: CONTRATTO - modificazione ed estinzione della procura (art 1396 cc)