Riassunti Diritto Privato: CONTRATTO – modificazione ed estinzione della procura (art 1396 cc)

COPERTINA ART COMMENTO ART 1396 cc

Riassunti Diritto Privato: CONTRATTO – modificazione ed estinzione della procura (art 1396 cc)

l’ art 1396 cc recita “

Le modificazioni e la revoca della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. In mancanza, esse non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione del contratto.
Le altre cause di estinzione del potere di rappresentanza conferito dall’interessato non sono opponibili ai terzi che le hanno senza colpa ignorate. ”

…commentiamo insieme la norma:

modificazioni: con questo termine la legge si riferisce a tutte quelle modifiche della procura che però non siano tali da estinguerla, perché altrimenti saremmo nel campo della revoca o delle altre cause di estinzione (disciplinate indirettamente – perché è opportuno operare un collegamento con la disciplina del mandato – nel c.2 di questo art)

mezzi idonei: i mezzi idonei saranno valutati di volta in volta in relazione all’oggetto della procura in base al contenuto del contratto per il quale è stata rilasciata la procura. Possono quindi configurarsi 2 situazioni:

a)il rappresentato revoca la procura con mezzo idoneo => “teoricamente” i terzi sarebbero in grado di sapere che la procura è revocata…se però, il rappresentante (pur non essendo più munito di valida procura) conclude ugualmente un contratto con un terzo, in questo caso il contratto sarà INVALIDO..MA!! il terzo (che NON PER SUA COLPA!!! abbia ignorato che il rappresentato ha VALIDAMENTE – e quindi con mezzo idoneo – revocato la procura) potrà chiedere il risarcimento del danno ma NON! Al rappresentato (il quale ha validamente pubblicizzato la revoca) ma al rappresentante! Il quale ha “fatto il furbo” e quindi è lui che incorre in resp (art 1398)

b)il rappresentato revoca la procura ma NON!!! con mezzi idonei => se immaginiamo lo stesso esempio di prima, in questo caso il contratto concluso con il terzo sarà valido ed efficace A MENO CHE!!! il rappresentato non dimostri che il terzo conosceva (o cmq poteva conoscere) l’esistenza della revoca (pur data con mezzo NON idoneo) al momento della conclusione del contratto. In questo infatti l’affidamento del terzo NON avrebbe più motivo di essere tutelato perché il terzo è in mala fede!

Precedente Articolo 54 Codice Penale - SPIEGATO!!! Successivo Art 492 cpc - COMMENTO!