Articolo 52 Codice Penale – Difesa Legittima

COPERTINA ART LEGITTIMA DIFESA

 

 

Articolo 52 Codice Penale – Difesa Legittima

la difesa legittima è una scriminante, disciplinata dall’art 52 codice penale, che è stata rivisionata nel 2006 con la L 13 febbraio 2006 n 59 (aggiunta dei commi due e tre- che regolano la legittima difesa domiciliare)

partiamo dal primo comma, la difesa legittima ORDINARIA (BASE):

questo articolo (e questo comma) si regge su una ratio di BILANCIAMENTO di interessi (anche l’art 54) ma la differenza tra ratio della scriminante dell’articolo 52 codice penale e di quella dell’art 54 è che nell’art 52 è accentuato il diritto di autotutela quando lo stato NON sia in condizioni di apprestare una TEMPESTIVA tutela della persona. Quindi, quando lo stato non è in condizione per ragioni contingenti di difendere i propri cittadini è consentito, a certe precise condizioni, il ricorso alla AUTOTUTELA . Questa autotutela scatta quindi come ratio nel senso che bisogna accertare che, nel caso concreto, non fosse possibile una tutela da parte dello stato

es: tizio viene affrontanto in mezzo ad una strada da un rapinatore che gli intima “la borsa o la vita”. Tizio PUÒ reagire in stato di legittima difesa (quindi invece di dargli il portafoglio può sferrargli un pugno, ad esempio)…MA! Se la stessa scena avviene fuori da una banca (luogo nel quale c’è una guardia giurata) NON ci sono gli stessi presupposti di prima. Per cui la ratio del bilanciamento di interessi va corretta in questo modo: il diritto all’autotutela è riconosciuto quando lo stato NON SIA IN GRADO di prestare tutela.

La difesa legittima presenta quindi requisiti che attengono da un lato all’offesa e, dall’altro, alle caratteristiche dell’azione reattiva consentita in presenza di quell’offesa.

1° comma:

pericolo attuale di un’offesa ingiusta…cosa significa questa frase?

Pericolo:

-innanzitutto il pericolo NON è il danno, perché il pericolo si ha quando c’è una MINACCIA di una lesione…la POTENZIALITÀ di una lesione. Il danno, invece, si ha quando l’offesa è già stata consumata.

Attualità del pericolo:

NON vuol dire “imminente” (errore gravissimo!!!!!!) ma significa PRESENTE!!, IN ATTO!! e NON imminente (perché imminente vuol dire “futuro”)

offesa:

si riferisce all’offesa ad un interesse protetto dall’ordinamento giuridico…quindi pericolo effettivo di lesione di un diritto

offesa INGIUSTA:

ci sono 2 interpretazioni:

a) contra ius = contrario ad una norma dell’ordinamento giuridico=> un offesa, per essere qualificata come ingiusta, deve essere un’offesa ad un imperativo (penale, pubblico, ecc) => deve essere ESSA STESSA un momento di antigiuridicità obiettiva => in questo caso è necessario che l’ordinamento VIETI questa offesa

b) sine iure = senza una facoltizzazione dell’ordinamento => l’offesa deve essere PRIVA DI LEGITTIMITÀ (=prima di facoltizzazione ordanimentale) => NON deve essere ESSA STESSA un momento di antigiuridicità obiettiva ma è sufficiente che l’ordinamento NON consenta quel tipo di offesa => in questo caso basta che l’ordinamento NON la consenta

costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui…cosa significa questa frase?

costretto dalla necessità:

allora, il soggetto passivo (es il soggetto passivo di un aggressione da parte di un terzo- l’aggressione è un esempio in quanto è il caso più comune che si immagina ma vi possono essere anche altri casi) che subisce questa aggressione NON deve essere in una condizione ALTERNATIVA RAGIONEVOLE (es: non sarebbe un’ alternativa ragionevole quella della “o la borsa o la vita” perché chiaramente non è un alternativa ragionevole tra cui scegliere, anzi, è proprio una situazione che costringe il soggetto a difendersi) di agire diversamente => NON può agire diversamente

N.B: il soggetto DEVE RENDERSI CONTO di essere costretto ad agire per legittima difesa => se il soggetto non se ne fosse minimamente reso conto, allora l’applicabilità dell’articolo 52 codice penale non sarebbe automatica perché il soggetto oltre che essere costretto si deve anche SENTIRE COSTRETTO a reagire in via di autotutela => elemento di natura mista, quello della “costrizione”: oggettiva ma anche soggettiva

N.B.: necessità non totalmente assoluta ma ragionevolmente priva di alternative

di difendere un diritto proprio od altrui:

problema: ci devono essere dei rapporti tra il soggetto agente e questo terzo? La norma non dice nulla ma fa pensare che qualche rapporto tra i due debba esserci. Cioè, se io agisco per tutelare mio figlio (che è in pericolo) allora ha un senso porsi il problema dell’esistenza della costrizione che mi porta ad agire (diverso sarebbe l’esempio di un soggetto, che non conosco o mi sta antipatico, e che quindi non fa scattare in me quella necessità di difenderlo, e quindi quella costrizione psichica che mi fa percepire la necessità di difenderlo)

la difesa DEVE essere PROPORZIONATA all’offesa…cosa significa?: vi sono state più interpretazioni:

a) la proporzionalità doveva intercorrere tra i mezzi (quelli a disposizione e quelli usati)

es: tizio sta per sparare un colpo di pistola ai miei danni e io ho casualmente sotto mano una pistola (es perché ho il porto d’armi) allora la posso usare anche io

b) la proporzionalità riguarda invece le OFFESE, e quindi i DIRITTI IN GIOCO (il mio diritto di vittima- quindi il diritto minacciato; e il diritto che io- vittima- vado a ledere in quanto risultato della mia reazione all’offesa)

es: bisogna confrontare il diritto minacciato (es VITA) e allora io sono abilitato anche ad uccidere per salvarmi..questo perché il diritto minacciato (bene vita) è molto rilevante => “a mali estremi estremi rimedi”)

la proporzionalità normalmente gioca tra beni omogenei (vita- vita- ; integrità personale- integrità personale

la proporzionalità può anche giocare tra beni eterogenei (patrimonio- vita; patrimoio-integrità personale (in questo caso il discorso è più complesso perché, es, nel caso in cui il bene minacciato sia un bene patrimoniale- es denaro- allora NON è giustificabile l’omicidio del mio aggressore perché la persona “sta cmq sopra” nella scala dei beni da proteggere rispetto ad un bene patrimoniale…eccez: quando il bene patrimoniale è però ESSENZIALE per il soggetto minacciato- ad es perché è l’unico bene che ha- allora, in questo caso particolare, ci può anche stare il rapporto di proporzionalità tra offesa e eventuale omicidio cagionato all’aggressore dal soggetto aggredito)

2° e 3° comma (difesa legittima DOMICILIARE- prevista dal 2006)

la difesa legittima domiciliare si può esercitare in casa, dentro ad immobili nel quale si svolgono attività professionali, ecc ed è consentita in modo MOLTO più ampio rispetto alla legittima difesa “ordinaria” (analizzata nel primo comma) perché si prescinde dal requisito della proporzionalità.

nei casi previsti dall’art che punisce il delitto di violazione di domicilio sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma SE (quindi sta sostituendo quel requisito di proporzione tra offesa e difesa con altri elementi, e cioè sta operando una equiparazione normativa. Non richiede più la verifica stretta del rapporto di proporzionalità tra difesa e offesa ma si deve invece andare a verificare che siano presenti determinati elementi/requisiti e se ci sono si PRESUME il rapporto di proporzione-anche se nei fatti questo rapporto non c’è.

Vediamo quali sono questi elementi/requisiti:

1)Se taluno LEGITTIMAMENTE PRESENTE in uno dei luoghi indicati:

occorre quindi la presenza all’interno del luogo nel quale si esplica la violaz di domicilio, occorre che chi sta dentro e reagisce in stato di legittima difesa sia lì in quanto LEGITTIMAMENTE PRESENTE (e quindi avendo “il titolo” per stare lì)

es: un rapinatore NON è legittimato a stare all’interno di un’azienza ad es. se c’è già un rapinatore1 in un luogo X, un nuovo rapinatore (rapinatore2) che attacchi il rapinatore1 egli (il rapinatore1) NON può reagire contro il rapinatore2 (invocando la legittima difesa in quanto lui per primo NON è legittimato ad essere presente in quel luogo) => il rapinatore uno può reagire se ricorrono gli elementi del 1° comma, ma se tali elementi non ricorrono non può agire alla luce della previsione di questo secondo comma, proprio perché manca uno dei primi requisiti richiesti da tale comma che è l’essere “legittimamente presente” nel luogo in cui si reagisce (questo perché la difesa domiciliare riconosciuta al secondo comma è riservata ai titolari di quel domicilio o cmq a soggetti che, ad es, lavorano nel supermercato…es: rapinatore nel supermercato, la cassiera reagisce in stato di legittima difesa anche al di fuori dei limiti di proporzionalità del primo comma perché tanto è legittimata (in quanto legittimamente presente- perché nel supermercato ci lavora) )

2)utilizzo di un arma LEGITTIMAMENTE detenuta o altro mezzo IDONEO:

occorre che nel caso di uso di arma questa sia “legittimamente detenuta”. Quindi se tizio ha l’autorizzazione alla detenzione di una pistola ma gli è scaduta, NON può usarla

…altro mezzo idoneo a che cosa?

questa espressione (idoneo) è equivoca. perché?

es: una casalinga sta facendo cuocere la pasta e ha vicino il colapasta pronta per scolarla. Entra in casa un rapinatore, e la casalinga usa lo scolapasta “come arma” tirandoglielo in testa…ora, NON possiamo dire che lo scolapasta sia un mezzo “inidoneo” (certo, non è un’arma, ma in quel momento era l’unica cosa che aveva) e quindi questo mezzo è cmq da considerarsi idoneo => il termine idoneo scritto nella norma non va interpretato letteralmente altrimenti, come nell’es fatto, se un soggetto non usa un’arma per difenersi ma qualunque altra cosa, non potrebbe beneficiare della scriminante…ASSURDO!

(NB possibile interpretazione: idoneo può essere considerato come “non sproporzionato rispetto alle necessità reattive” – es io non posso usare un cannone contro il ladro che mi minaccia con un coltellino)

es: tizio va al cinema e, invece di pagare il biglietto, entra di straforo. Tizio quindi entra ILLEGITTIMAMENTE al cinema..se però, tizio viene fatto oggetto di una tentata rapina- mentre è dentro alla sala del cinema- non potrebbe utilmente giovarsi della causa scriminante dell’articolo 52 codice penale, secondo comma…allora bisogna fare chiarezza:

o nel caso concreto possiamo dire che ci sono cmq i requisiti del primo comma (per cui lui può reagire in stato di difesa legittima PIENA- a patto di non superare il rapporto di proporzionalità tra difesa e offesa) oppure bisogna dire che l’articolo 52 codice penale secondo comma è incostituzionale nella parte in cui pone delle esclusioni non giustificate razionalmente dal principio di uguaglianza di trattamento sulla base di una situaz di legittimità di presenza estremamente equivoca sul piano applicativo => bisogna interpretare il requisito di legittima presenza in senso restrittivo altrimenti se lo si interpreta in maniera estensiva la norma rischia di essere incostituzionale per irragionavolezza

anche il requisto di legittima detenzione di arma non convince completamente, nel senso che:

chiaramente il legislatore ha inserito questo requisito per evitare che una persona si riempia la casa di armi e, alla prima occasione di violazione di domicilio, spari all’impazzata. Ciò è condivisibile, però un’interpretazione letterale sarebbe fuorviante. perché?

es1: tizia è in casa da sola. In casa c’è un’arma intestata al marito (il quale non è in casa). Quella notte entra un rapinatore…la donna può usare l’arma (anche se “tecnicamente” NON è a lei intestata)? in base all’analisi appena effettuata la risposta, parrebbe, “si”. Quindi in tale ipotesi bisogna interpretare estensivamente il requisito della legittima detenzione di arma.

es2: un rapinatore entra in casa di tizio. Tizio disarma il rapinatore, prende la pistola e spara contro il rapinatore…allora:

o siamo nel primo comma dell’articolo 52 codice penale

o, se per qualche ragione, non ci fossero tutti gli elementi del primo comma, se si interpretasse restrittivamente il requisito di legittima detenzione, tizio non potrebbe invocare la difesa legittima sparando con un’arma non sua…ASSURDO!

Quindi, una strada logicamente percorribile, è quella di verificare caso per caso, e quindi essere disposti ad interpretare anche estensivamente questo requisito.

N.B.:

a) nel primo comma dell’articolo 52 codice penale–> è necessario che ci sia una situazione che OGGETTIVAMENTE metta il soggetto nella condizione di essere COSTRETTO ad agire in un certo modo => potrà giovarsi della scriminante

b) nel secondo comma dell’articolo 52 codice penale BASTA SOLTANTO che il fine della reazione del soggetto sia un fine difensivo (a prescindere dalla presenza di un’oggettiva situazione, quindi oggettivamente coartante alla difesa, ma è sufficiente che a livello psichico il soggetto agisca con il fine di difendersi). Tutto ciò è condivisibile perché in effetti è diversa la situazione in cui si trova un soggetto in casa propria (e quindi non c’è nessuno ad aiutarlo => si applica questo secondo comma; oppure se il soggetto si trova in mezzo ad un parco, magari affollato, dove- anche se non accade mai- è più probabile che tizio sia aiutato da qualcuno => la difesa legittima non sarà quella del secondo comma ma per potersi valere della scriminante bisogna osservare il primo comma => in questo caso la difesa legittima di tizio deve non solo essere proporzionale all’offesa ma tizio deve anche trovarsi in una situaz che OGGETTIVAMENTE lo COSTRINGA a difendersi)

…la difesa legittima, di questo secondo comma, è prevista al fine di difendere:

a)la propria o l’altrui incolumità = è necesario che l’incolumità venga messa a rischio => il bene è PERSONALE (la propria o altrui incolumità, vita)

b)i beni propri od altrui quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione: questa è la difesa legittima domiciliare su beni PATRIMONIALI (propri o altrui)

per poter interpretare bene questa lettera b) sono fondamentali due elementi/requisiti

1)quando non vi è desistenza

2)e vi è pericolo di aggressione

1):
domanda: come faccio ad accertare che “NON” vi sia desistenza?

Es: se un ladro entra in casa (e magari non si è accorto che io sono in casa), poi va verso la cassaforte…come si fa a capire se non vi è desistenza?

Allora, il modo di interpretare è questo: è necessario che io abbia una prima reazione volta a far desistere il soggetto dal rubarmi i soldi dalla cassaforte (questo perché se io non gli intimo di desistere, come si fa a capire se effettivamente vi sia o non vi sia desitenza?)

allora, per farlo desistere- ad es- se ho un arma posso sparare in aria, oppure posso minacciarlo a parole dicendogli qualcosa

2):

qualcuno dice: quando c’è questo pericolo di aggressione ad un bene patrimoniale io posso agire…perché è sbagliato?

Perché il “pericolo di aggressione” contenuto nella lettera a)- nella descrizione “al fine di difendere la propria o altrui incolumità- si riferisce ad un’aggressione DIRETTA CONTRO LA PERSONA- per costringerla ad es a consegnare le chiavi della cassaforte- e quindi, questa lettera “a”, NON si riferisce ad un’offesa diretta contro un bene. la lettera b) invece richiede che il soggetto agisca al fine di difendere i beni propri o altrui “quando non vi è desistenza” => quando il “pericolo di aggressione PATRIMONIALE” c’è già stato!!!!!…ma se questo è il presupposto della lettera “b” NON può essere autonomamente un ulteriore requisito diverso => occorre che vi sia pericolo di aggressione PERSONALE. Quindi, NON è in sé e per sé solo il pericolo di aggressione ai beni patrimoniali che fa scattare in automatico la possibilità di agire in legittima difesa domiciliare, bisogna infatti che la tutela, rivolta ai beni patrimoniali, si inserisca in un quadro in cui ci sia una direzione aggressiva verso i beni patrimoniali MA ANCHE che vi sia un pericolo di aggressione per la persona che reagisce in stato di difesa legittima => il soggetto che si difende deve essere minacciato anche nella sua integrità perché scatti l’ASSENZA del requisito di proporzionalità (previsto, nel primo comma, per la legittima difesa ordinaria) altrimenti l’articolo 52 codice penale secondo comma sarebbe incostituzionale per irragionevolezza (perché, ad es, tizio, vedendo che un ladro si è introdotto in casa sua e si è recato dinnanzi alla cassaforte, potrebbe tranquillamente sparargli e ucciderlo anche se il ladro si fosse limitato ad entrare di soppiatto, senza minacciare di torcere un solo capello a tizio il quale, lo ha solo sorpreso mentre sta tentando di aprire la cassaforte…non ci sarebbe proporzionalità nella reazione di tizio!). => il “pericolo di aggressione” contenuto in questo secondo comma nell’ultima parte della lettera “b” va interpretato nel senso che: è un fattore aggiuntivo, nel senso che l’aggressione deve essere PERSONALE e non il solo pericolo di aggressione ai beni patrimoniali (che è già contenuto nei requisiti descritti nella lettera “b”) è quindi il requisito finale per far scattare l’operatività della scriminante.

 

Giurisprudenza interessante in materia:

Dando uno sguardo alla giurisprudenza, la Cassazione (terza sezione civile) con la sentenza n. 1665 del 29 gennaio 2016 ha affermato che non è legittimo gravare colui che ha posto in essere una condotta comunque riconducibile alla difesa legittima, anche dell’onere di dimostrare che la propria condotta non è stata eccessiva.

Perché? Perché tale soggetto, nel difendersi, non è detto che abbia potuto avere una completa cognizione delle conseguenze della propria reazione.

Secondo la Cassazione, se il soggetto aggredito dimostra l’esistenza dell’illecita aggressione, con ciò dimostra anche di aver, a sua volta, posto in essere una condotta che può essere ricondotta all’articolo 52 codice penale (perché, una volta provata la legittima difesa, automaticamente la vittima è scriminata).

il caso di specie, vedeva una una brutta lite tra fratelli, nella quale uno di essi era riuscito a provare, grazie al giudicato della sentenza di primo grado, il fatto che l’altro aveva commesso un reato nei suoi confronti.

È la controparte, a questo punto, a dover provare che la difesa è stata eccessiva.

Quindi, per essere un po’ sintetici, la Cassazione ha accolto Il ricorso, presentato dal fratello aggredito, contro la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato a risarcire l’aggressore. L’accoglimento del ricorso si basa sul seguente assunto: “non è legittimo gravare colui che ha posto in essere una condotta sicuramente riconducibile alla difesa legittima (“sicuramente”perché la vittima è riuscita a provarla) di cui all’articolo 52 codice penale, anche dell’onere di dimostrare anche che la propria condotta non è stata eccessiva. È la controparte a dover, invece, provare che la difesa è stata eccessiva”

Recente proposta di legge (proposta di legge Molteni – presentata nel febbraio 2015)

L’idea contenuta nella proposta di legge è quella di modificare l’articolo 52 codice penale in questo senso: considerare verificata (senza necessità di accertamento) la proporzionalità tra difesa ed offesa quando la legittima difesa sia esercitata per respingere l’ingresso in un’abitazione privata o in luogo ove si eserciti un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale, ELIMINANDO i seguenti due requisiti (attualmente previsti dall’art 52 cp):

1)il requisito della necessarietà dell’uso uso legittimo di armi legittimamente detenute

2)il requisito della sussistenza dei requisiti indicati nelle lettere “a” e “b” del c.2 dell’art 52 cp.

Ad oggi, infatti, nei due casi sopra citati (respingere l’ingresso in un’abitazione privata o in luogo ove si eserciti un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale) la presenza dei requisiti indicati ai punti 1) e 2) è ESSENZIALE al fine di considerare verificata (senza necessità di accertamento) la proporzionalità tra difesa ed offesa. La proposta di eliminarli ha, quindi, suscitato forti perplessità.

Attendiamo successivi sviluppi…

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