Riassunti Diritto Penale – Omicidio consenziente (art 579 cp)

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Riassunti Diritto Penale – Omicidio del consenziente (art 579 cp)

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l’omicidio del consenziente, assieme all’art 580 cp (istigazione al suicidio), è una norma che sancisce l’indisponibilità del bene vita. A differenza dell’art 580 cp, però, il 579 cp ha sollevato maggiori perplessità alla luce di 2 norme: l’art 50 cp (scriminante del consenso dell’avente diritto) e art 32 cost (diritto alla salute).
L’art 579 c.1 dice che “chiunque cagiona la morte di un uomo con il consenso di costui è punito con la pena della reclusione da 6 a 15 anni”.
La norma quindi, in prima analisi, sembra contrastare con l’art 50 cp. In base ad esso, non è punibile chi commette il fatto con il consenso della persona offesa. Tuttavia, nel caso di spece, il fatto è “cagionare la morte di un uomo” e, quindi, si pone il problema della disponibilità o meno del bene vita.
Nel nostro ordinamento il legislatore NON ha sancito definitivamente l’indisponibilità assoluta del bene vita. Infatti, gli art 32, 2 e 13 cost fanno pensare che se il legislatore avesse voluto sancire una volta per tutte l’indisponibilità assoluta del bene vita, forse, avrebbe dovuto dirlo più chiaramente.
In costituzione, infatti, l’art 32 prevede, da un lato, il diritto di curarsi, dall’altro il diritto di NON curarsi e prevede altresì l’obbligo di sottoporsi ad un trattamento sanitario obbligatorio SOLO!!! nei casi in cui esso sia previsto da una espressa previsione di legge (es per reprimere una malattia contagiosa). Il problema che solleva l’art 579 cp è strettamente collegato al tema dell’eutanasia. In casi come questi non vi è un’espressa previsione di legge che obblighi i soggetti che versano in condizioni tali da poter desiderare di essere lasciati morire, di continuare le cure, tuttavia a causa dell’art 579 cp l’eventuale consenso dato a “staccare la spina” NON può essere scriminato in base all’art 50 cp in quanto, il legislatore del 1930, riteneva che cmq il bene “vita” non appartenesse esclusivamente al soggetto ma altresì allo stato. L’art 579 cp è quindi una norma utilizzata per aprire i procedimenti penali contro i medici che operino l’eutanasia ma, tali procedimenti, molto spesso si concludono per l’assoluzione a causa di carenza di dolo (perché, anche se vietato dall’art 579 cp, vi è cmq un consenso dato dal soggetto al medico. Costui quindi non ha intenzione di uccidere un soggetto ma di assecondare, grazie al consenso prestato, la volontà del paziente. Per questo motivo vi è carenza di dolo). L’art 579 cp presenta quindi dei profili di incostituzionalità e sarebbe quindi auspicabile, alla luce dell’assetto normativo costituzionale analizzato, una dichiarazione di incostituzionalità della norma, in modo da evitare la assoluzioni “per carenza di dolo”, assolvendo invece PIENAMENTE il medico che operi l’eutanasia, in accordo con il consenso del soggetto e con una normativa costituzionale, che di fatto NON impone un obbligo di vivere.

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