Riassunti Diritto Penale – Calunnia (art 368 cp)

Riassunti Diritto Penale – Calunnia (art 368 cp)

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il reato di calunnia è disciplinato dall’art 368 cp

è un reato di pericolo in quanto, per la sua configurazione, è richiesta anche soltanto la semplice messa in pericolo del bene giuridico tutelato.
Il bene giuridico tutelato dalla norma è duplice. Da un lato, l’interessa dell’amministrazione della giustizia a non perseguire inutilmente reati non commessi o reati diversi da quelli denunciati; dall’altro, l’interesse del soggetto calunniato a non essere accusato ingiustamente e, quindi, l’interese dell’amministrazione della giustizia a non condannare persone innocenti.

La condotta consiste nell’accusare, di un reato mai commesso o di un reato commesso da un altro soggetto, una persona.
La norma prevede 2 possibili modalità della condotta alle quali corrispondono due “forme” di autocalunnia:
1)autocalunnia FORMALE/DIRETTA (che si realizza mediante denuncia, richiesta, querela o istanza dirette all’autorità giudiziaria)
2)autocalunnia MATERIALE/INDIRETTA (che si realizza mediante la simulazione di tracce di reato

in entrambi i casi, per potersi configurare l’autocalunnia, è necessario che la condotta del soggetto agente (c.d. Calunniatore) sia idonea a dare inizio ad un procedimento penale per accertare il fatto denunciato, ovvero il fatto desumibile dalle tracce di reato simulate.

Partendo dall’analisi della prima delle due modalità della condotta, è opportuno dire che il termine “denuncia” va inteso in senso ATECNICO. Ciò significa che con il termine “denuncia” la norma si riferisce al concetto di “dichiarazione diretta all’autorità giudiziaria” (la quale, quindi, può essere in forma orale, scritta, ecc).
Quanto all’oggetto della denuncia, va detto che questo consiste nell’attribuzione dell’INTERO illecito penale (vale a dire elemento materiale, elemento soggettivo e assenza di cause di giustificazione). Se, ad es, tizio denuncia caio, il quale lo ha colpito con un pugno, e poi si scopre che caio ha effettivamente sferrato un pugno a tizio MA in risposta ad una aggressione di quest’ultimo, ecco che la condotta di caio è scriminata dalla causa di giustitificazione della legittima difesa e, quindi, la denuncia di tizio assume il carattere di calunnia (costui, infatti, ha volutamente taciuto il fatto che caio abbia agito per legittima difesa).

N.B.: il delitto di calunnia può avere ad oggetto sia un reato realmente commesso (da una persona diversa dal soggetto calunniato) sia un reato immaginario.

Passando all’analisi della seconda, possibile, modalità con la quale può essere tenuta la condotta, con il termine “traccia” si intende qualunque elemento idoneo a indirizzare i sospetti nei confronti del soggetto calunniato (es una macchia di sangue appositamente depositata, un’arma, ecc).
N.B.: a differenza di quanto osservato per il reato di simulazione (v. art sul blog 😉 ) nel caso della calunnia, le tracce, oltre a simulare la commissione di un reato, devono altresì essere idonee a identificare precisamente il soggetto calunniato).

Quanto all’elemento soggettivo, il dolo è generico essendo sufficiente la coscienza, consapevolezza e volontà di tenere la condotta incriminata. NON è invece richiesto che il soggetto agente volesse effettivamente “danneggiare” il calunniato (es: tizio, calunniatore, potrebbe infatti agire in accordo con caio, calunniato, al fine di indirizzare le indagini della polizia nei confronti di un reato diverso, e mai compiuto da caio, sperando che costui venga accusato e condannato per questo reato e non, invece, per un reato, magari più grave, effettivamente commesso. La calunnia potrebbe quindi costituire un comodo alibi, a volte.)

quanto alla consumazione, il reato si consuma nel momento in cui la denuncia perviene all’autorità giudiziaria (in caso di calunnia formale/diretta) ovvero nel momento in cui le tracce di reato siano scoperte dall’autorità giudiziaria (in caso di calunnia materiale/indiretta)

la norma prevede poi 2 circostanze aggravanti (al c.2 e al c.3) per le quali è sufficiente rimandare ad una lettura della norma 😉

quanto al concorso di reati, questo sicuramente NON si configura in 2 casi:
1)quando il calunniatore informi diverse autorità giudiziarie ma, il fatto oggetto della calunnia, sia lo stesso
2)quando il calunniatore tenga la condotta sia nella forma della calunnia formale sia di quella materiale (infatti, come detto in precedenza, la norma NON presenta due condotte differenti, prevedendo invece due possibili “modalità di condotta” che possono, all’occorrenza, anche coesistere).
Il concorso di reati si configura sicuramente, invece, nei 2 seguenti casi:
1)quando il calunniatore calunni più persone (in questo caso, infatti, la lesione dei beni giuridici protetti dalla norma cresce esponenzialmente in relazione a ciascun individuo calunniato)
2)quando il calunniatore, pur calunniando una sola persona, attribuisca ad essa la commissione di più e diversi reati (es furto, omicidio e lesioni).

Vi sono poi 2 casi di concorso apparente di reati nei quali trova applicazione il solo reato di calunnia:
1)in caso di concorso tra calunnia ed autocalunnia
2)in caso di concorso tra calunnia e falsa testimonianza. In un caso come questo, infatti, se la calunnia e la falsa testimonianza sono tenute contestualmente dal soggetto agente, se ricorrono i presupposti previsti dalla causa di non puniblità prevista dall’art 384 cp, il soggetto non è punibile. Nel caso in cui la falsa testimonianza sia commessa precedentemente alla calunnia, si applicherà il solo reato di calunnia poiché sanzionato più gravemente (questa soluzione è raggiunta in applicazione del principio di consunzione).

Un’ultima questione rilevante sulla quale è interessante ragionare è la seguente: in presenza di cause di esclusione della punibilità, cause di estinzione del reato e novazione legislativa, si configura il deitto di calunnia? Analizziamo singolarmente le varie questioni:

cause di esclusione della punibilità: in questi casi il delitto di calunnia NON può configurasi (es1 nel caso in cui il reato sia commesso da persona che benefici di immunità – es pres della republica; es 2 nel caso in cui il soggetto agente non sia punibile in base ad una causa personale di esclusione della punibiltà – es nei reati contro il patrimonio se ricorrono i presupposti dell’art 649 cp

cause di estinzione del reato: è opportuno distinguere due ipotesi:
1)nel caso in cui la causa di estinzione intervenga SUCCESSIVAMENTE alla commissione del reato di calunnia, tale causa NON estingue il reato (in quanto, la calunnia, si è consumata prima del verificarsi della causa di estinzione della pena – es se tizio calunnia caio il quale, successivamente, muore)
2)nel caso in cui la causa di estinzione intervenga PRIMA della commissione del reato di calunnia vi sono due orientamenti. In base al primo, il reato resta cmq punibile in quanto un processo per un reato estinto può sempre configurarsi e, anche se non potrà mai concludersi con una sentenza di condanna per il soggetto calunniato, è cmq un “fastidio inutile” posto che il soggetto passivo del reato non ha commesso alcun fatto. In base al secondo orientamento, il reato di calunnia non dovrebbe essere punito sulla base del seguente assunto: il reato di calunnia lede due beni giuridici, da un lato l’interesse dell’amministrazione della giustizia a non perseguire reati mai commessi o commessi da persona diversa da quella accusata; dall’altro l’interesse a non irrogare pene a soggetti innocenti. Nell’ipotesi in esame, quindi, posto che la causa di estinzione interviene PRIMA della commissione del reato di calunnia, l’eventuale processo instaurato, avendo ad oggetto un reato estinto, NON potrà mai sfociare in una condanna per il soggetto calunniato e quindi, per tale ragione, non vi sarebbe motivo di punire. Per la Novazione legislativa valgono gli stessi ragionamenti effettuati.

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