Riassunti Diritto Penale – Intralcio alla giustizia (art 377 cp)

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Riassunti Diritto Penale – Intralcio alla giustizia (art 377 cp)

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riassunto intralcio alla giustizia

 

l’intralcio alla giustizia è un reato disciplinato dall’art 377 cp.

Prima del 1992 questo reato era denominato “subornazione” e puniva la condotta di chi istigava un TESTIMONE a commettere il reato di falsa testimonianza.

Con la riforma del 1992 la parola “testimone” è stata sostituita con l’espressione “persona chiamata a rendere dichiarazione dinnanzi all’autorità giudiziaria” in modo da poter ingolobare altresì l’ipotesi di dichiarazione mendace diretta al PM.

Nel 2006, infine, la norma è stata ulteriormente modificata con l’aggiunta di due commi (il 3 e il 4) i quali si occupano, rispettivamente, di incriminare un’ulteriore possibile modalità con la quale la condotta diistigazione può essere tenuta e di aggravare la pena nel caso in cui il reato sia commesso in presenza delle condizioni stabilite dall’art 339 cp.

Il reato in esame è un reato di pericolo, in quanto, per la sua configurazione, è anche soltanto sufficiente la messa in pericolo del bene tutelato.

Tale bene consiste nell’interesse dell’autorità giudiziara a far si che la veridicità testimonianza, la perizia, l’interpretazione o la dichiarazione effettuata al PM NON!!! sia in alcun modo alterata, NEMMENO da una condotta, come quella incriminata dalla norma, che comporta l’incriminazione SOLO nel caso in cui il soggetto passivo del reato NON soggiaccia all’istigazione o, pur acconsentendo, non faccia poi seguire l’effettiva realizzazione del reato.

Il reato di intralcio alla giustizia pone però una deroga rispetto al dettato dell’art 115 c.p.: in base a tale norma, infatti, l’accordo o l’istigazione a commettere un reato alla quale non segua un’effettiva realizzazione dello stesso NON È MAI!!! idonea a far scattare la puniblità (anche nel caso in cui il soggetto avesse accettato l’istigazione o fosse d’accordo a commettere il reato ma poi non lo abbia effettivamente commesso). L’art 377 c.1, invece, incrimina il soggetto agente proprio nell’ipotesi in cui l’istigazione vi sia stata e il soggetto non l’abbia accolta oppure (c.2), pur avendola accolta, non abbia cmq commesso alcun reato.

La condotta incriminata può essere tenuta mediante due modalità:

1)il comma 1 prevede che il soggetto agente possa tenere la condotta con “offerta” o promessa di denaro o altra utilità

2)il comma 3 prevede, invece, che il soggetto agente possa tenere la condotta esercitando violenza o minaccia nei confronti del soggetto passivo del reato

presupposto comune ad entrambe le condotte è il seguente: il soggetto passivo del reato (il destinatario dell’istigazione) deve GIÀ ricoprire una delle qualifiche soggettive richieste dalla norma (testimone, perito, interprete o cmq soggetto chiamato a rendere dichiarazioni dinnanzi all’autorità giudiziaria) – in passato, invece, la cassazione ha ritenuto che il reato potesse essere commesso anche se il soggetto attivo non avesse ancora effettivamente ricoperto uno dei suindicati ruoli ma fosse stato in procinto di ricoprirli.

Il reato quindi è unico ma può essere commesso mediante il ricorso a due differenti tipologie di condotta (offerta/promessa di denaro o altra utilità; violenza/minaccia – per i cui concetti vale quanto detto in sede di analisi del reato di violenza privata, già affrontato su questo blog ;-)).

il dolo è specifico consiste nella coscienza, consapevolezza e volontà di commettere il fatto ma altresì (in ciò risiede la specificità del dolo) il soggetto agente deve perseguire lo scopo (che non è detto si realizzi) di indurre/istigare il soggetto passivo del reato a commettere uno dei reati previsti dalla norma (falsa testimonianza, false informazioni al pm ovvero falsa perizia o interpretazione).

Il reato si consuma nel tempo e nel luogo in cui è tenuta la condotta

per quanto riguarda il tentativo questo, anche se astrattamente ipotizzabile, si ritiene che (essendo l’intralcio alla giustizia un reato di pericolo) questo, nella pratica, non si configuri (onde evitare di punire il pericolo di pericolo).

Infine, il c.4 della norma, prevede la seguente circostanza aggravante: se il fatto è commesso in presenza delle condizioni previste dall’art 339 c.p.

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