Riassunti Diritto Penale – False informazioni al pubblico ministero (pm) art 371 bis

Riassunti Diritto Penale – False informazioni al pubblico ministero (P.M) art 371 bis

KEY WORDS

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riassunto false informazioni al pm

 

Il reato di false informazioni al PM è disciplinato dall’art 371 bis.

È un reato di pericolo e

il bene tutelato corrisponde alla genuinità delle indagini preliminari.

Tale reato è stato introdotto per 2 ordini di ragioni:

1)con la riforma del codice di procedura penale (avvenuta nel 1988) il PM è considerato parte del processo e, di conseguenza, non è più possibile commettere il reato di falsa testimonianza in caso di false dichiarazioni a lui dirette

2)una norma come l’art in esame tutela maggiormente la veridicità delle informazioni rilasciate al PM rendendo concreta la tutela della genuinità delle indagini preliminari

il soggetto attivo del reato può essere “chiunque sia richiesto dal PM di fornire informazioni utili ai fini dell’indagine”.

La condotta incriminata consiste nel fornire informazioni false ovvero reticenti (= tacere in tutto o in parte fatti, conosciuti, intorno ai quali si è interrogati).

La similitudine con la falsa testimonianza è evidente, tutavia, le due norme hanno diversa finalità: il reato di falsa testimonianza mira a salvaguardare la veridicità della PROVA, punendo chi affermi il falso, neghi il vero oppure risulti reticente. Il reato di false informazioni al PM, invece, punisce tale condotta al fine di salvaguardare la GENUINITÀ delle indagini preliminari => l’eventuale mendacio deve riguardare, e quindi influire negativamente, sulle indagini stesse.

Il destinatario della condotta può essere ESCLUSIVAMENTE il PM (NON!!! la polizia giudiziaria, nemmeno nel caso in cui essa agisca su delega del pm stesso).

Con l’espressione “informazioni utili ai fini dell’indagine” il legislatore ha voluto intendere questo: “l’indagine” è definibile come quel complesso di attività di ricerca, individuazione e raccolta di elementi utili ai fini di giudicare in merito alla “notitia criminis”. Le informazioni utili, quindi, saranno tutte quelle fondamentali ai fini di ricostruire l’accaduto (es: se tizio, interrogato dal PM, afferma che sul luogo del delitto non vi era nessun altro oltre a lui e poi si scopre, invece, che oltre a lui era presente caio il quale ha commesso il delitto, la condotta di tizio integra perfettamente gli estremi del reato in esame, in quanto le false informazioni non soltanto hanno reso più difficoltosa la ricostruzione del fatto ma anche l’individuazione del colpevole e, quindi, hanno influito negativamente sulle indagini).

In presenza della causa di giustificazione prevista dall’art 384 cp non si configura tale reato.

Dolo: generico

tentativo: non configurabile

infine, il terzo comma, ammette la possibilità, per il difensore, il quale abbia già interrogato il soggetto e non abbia ottenuto informazioni (in forza della facoltà riconosciuta ad esso di non rispondere o di non rendere la dichiarazione) di chiedere al PM di chiamare il soggetto, interrogarlo nuovamente e, se anche dinnanzi al pm il soggetto si rifiutasse di rispondere, ovvero di rendere la dichiarazione o rendesse false informazioni, potrebbe essere legittimamente accusato di false informazioni al PM. Tale procedura è concessa dall’art 391 bis c.10 c.p.p al quale, il terzo comma in esame, rimanda.

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