Riassunti Diritto Costituzionale caretti: Libertà Personale (art 13 Cost)

Riassunti Diritto Costituzionale caretti: Libertà Personale (art 13 Cost)

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La libertà personale (sia fisica che morale) è sancita dall’art 13 Cost.

Il c.1 di tale art afferma il principio della INVIOLABILITÀ di tale libertà.

Il c.2 indica invece due forme di limitazioni alla libertà personale, che sono: l’adozione di un atto motivato da parte dell’aurtorità giudiziaria (c.d. Riserva di giurisdizione) e nei casi prescritti dalla legge (c.d. Riserva di legge).

Il c.3 prevede invece la potere, in casi di necessità ed urgenza, in capo alle autorità di pubblica sicurezza (forze dell’ordine) di adottare misure provvisorie di limitazione della libertà personale le quali hanno un’efficacia temporanea di 48 ore dal momento della loro emanazione e, se entro tale termine termporale l’autorità giudiziaria (alla quale vanno comunicate) NON le approva, esse perdono efficacia.

Due forme di limitazione provvisoria della libertà personale sono:

1)l’arresto in flagranza di reato (che comporta l’arresto di una persona che sia colta mentre sta compiendo il fatto ovvero sia inseguita, subito dopo averlo commesso, dalle forze dell’ordine, dalla persona offesa o da altri soggetti)

2)il fermo di indiziato (misura diretta nei confronti di un soggetto nei riguardi del quale si nutra un sospetto di commessione di un reato).

Il c.4 sancisce invece il DIVIETO di esercitare qualunque forma di violenza (fisica o morale) su persone cmq sottposte a qualche forma di restrizione della libertà personale.

Il comma 5 prevede invece la possibilità di irrogare MISURE CAUTELARI PREVENTIVE in presenza di particolari condizioni. Il giudice, infatti, può adottarle nei seguenti 3 casi:

1)quando tema la fuga del soggetto

2)quando tema che il soggetto possa reiterare la condotta o commettere reati di tipo diverso

3)quando vi sia il pericolo di inquinamento delle prove.

N.B. In questi casi però il giudice deve valutare, secondo il parametro dell’adeguatezza, quale tipo di misura cautelare irrogare in base alla pericolosità del soggetto.

Esempi di misure restrittive della libertà personale sono altresì

1)le misure di sicurezza post delictum (che il giudice irroga in relazione alla pericolosità sociale del reo al fine di evitare che costui reiteri/commetta altri reati)

2)le misure di prevenzione ante delictum(irrogate dal giudice in assenza di una precedente commissione di reato da parte del soggetto destinatario di esse. La loro funzione, infatti, consiste proprio nel prevenire qualunque reiterazione/commissione di reati da parte del destinatario.

Il mandato di arresto europeo è un documento in base al quale uno stato dell’unione intende arrestare e farsi consegnare un soggetto latitante (magari in altro stato europeo) al fine di sottoporlo a processo penale ovvero di obbligarlo a dare esecuzione ad una sentenza di condanna o ad una misura restrittiva della libertà. Lo stato italiano da esecuzione ai mandati europei di arresto in presenza di 3 requisiti:

1)il mandato deve essere sottoscritto da un giudice

2)il mandato deve essere motivato

3)il destinatario della cattura deve essere stato condannato in base ad una sentenza irrevocabile (per la quale quindi non vi sia più possibilità di impugnazione).

Infine situazioni soggettive particolari di limitazione di libertà personale sono quelle alle quali sono sottoposte i militari e i malati (ricoverati in appositi istituti) e i parlamentari i quali godono di un trattamento, in parte, privilegiato. Prima della riforma del 1993 costoro potevano contare sulla c.d. Immunità parlamentare in base alla quale, nei confronti di un parlamentare, l’autorità giudiziaria poteva dare inizio ad un procedimento penale ovvero costringere all’esecuzione di una sentenza di condanna irrevocabile SOLO a seguito di specifica autorizzazione da parte del parlamento. Oggi, invece, l’immunità parlamentare resta circoscritta ai casi di limitazione di libertà personale (arresto o fermo), di domicilio (perquisizione) o di corrispondenza (intercettazioni telefoniche). In questi casi, quindi, l’autorità giudiziaria potrà procedere SOLO a seguito di autorizzazione parlamentare.

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