Riassunti Diritto Civile – Fideiussione Legale : ipotesi discusse di fideiussioni legali

Riassunti Diritto Civile – Fideiussione Legale: ipotesi discusse di fideiussioni legali

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1)responsabilità per gli atti compiuti per conto di un’associazione NON riconosciuta.

La dottrina e la giurisprudenza, pressoché unanimemente, ritengono che la qualificazione giuridica della posizione dell’associato che agisca in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta di cui fa parte, sia quella di fideiussiore.

L’art 38 c.c. Infatti pone 2 principi fondamentali:
1)afferma che il creditore di un’associazione ha diritto a soddisfare il proprio credito (nascente da obbligazione contratta con uno degli associati) direttamente sul patrimonio della società
2)afferma che la natura della responsabilità degli associati è di tipo solidale con quella dell’associazione e, per questa ragione, il creditore può scegliere se rivalersi sul patrimonio della associazione oppure su quella di uno degli associati.
La giurisprudenza, quindi, interpreta tale art in questo modo: l’associato che agisce in nome e per conto dell’associazione è, ex art 38 c.c., da considerarsi fideiussore in quanto il debito da lui contratto è di tipo accessorio rispetto a quello della società, ragion per cui la sua figura è assimilabile a quella di fideiussore ex lege (visto che la sua resp solidale è stabilita dalla legge – proprio dall’art 38 c.c.). Ne consegue che il creditore avrà la possibilità di agire, A SUA SCELTA!, nei confronti della associazione ovvero del patrimoniono del singolo associato MA!!! dovrà esercitare la relativa azione (pena l’estinzione della garanzia) nel termine previsto dall’art 1957 c.c..

Parte della dottrina (GIUSTI) non concorda sulla qualificazione di fideiussore dell’associato. Pur riconoscendo, infatti, che la posizione dell’associato è idonea a costituire una garanzia per i terzi che vengano a contatto con l’associazione, ritiene che qualificare tale garanzia come “fideiussione” sia “un po’ troppo” in quanto, da un lato, la fideiussione NON è l’unico tipo di garanzia personale prevista dal nostro diritto; dall’altro, non è detto che l’associato abbia diritto al rilievo (art 1953 cc) o alla liberazione (art 1955 c.c.)

2)la responsabilità per insolvenza del delegato

la responsabilità per insolvenza del delegato NON può mai essere ricondotta alla fattispecie della fideiussione, a causa delle peculiari differenze tra la fideiussione e la delegazione. Nella delegazione, infatti, si configura un rapporto plurisoggettivo tra 3 soggetti: delegante (debitore originario), delegato (nuovo debitore) e creditore. Ne consegue che, nella delegazione, è necessario l’accordo del creditore (non necessario, invece, nella fideiussione).

3)la responsabilità dell’unico socio nelle società di capitali

riguardo alla natura della resp ILLIMITATA dell’unico socio nelle società di capitali (nelle ipotesi previste nell’art 2325 c.c.- e quindi quando costui NON abbia effettuato correttamente i conferimenti secondo quanto previsto dall’art 2342 c.c. oppure non abbia adempiuto agli obblighi di pubblicità sanciti dal 2362 c.c.) si è acceso un dibattito. Attualmente il problema è aperto ma, si ritiene, che tale tipo di responsabilità NON sia per forza di natura fideiussioria potendo, infatti, esserlo o non esserlo all’occorrenza. Essendo vero che la resp dell’unico socio di una società di capitali (nei casi suddetti) è certamente assimilabile ad una generica resp di garanzia per debito altrui (quello contratto dalla società) è da osservare però come, alcune norme dettate per la fideiussione (art 1937, 1946, 1947 e 1956 c.c.) NON siano materialmente applicabili all’unico azionista mentre, nei confronti di altre, nulla osterebbe.

4)la responsabilità del socio nella società di persone

Altro problema riguarda la qualificazione del tipo ti responsabilità dei soci di una società di persone. Posto che la legge sancisce la responsabilità ILLIMITATA per i soci di società di persone, ci si è chiesti: tale responsabilità è identica a quella del fideiussore oppure è differente?

1°orientamento: un primo orientamento dottrinale (minoritario) ritiene che la responsabilità ILLIMITATA dei soci di società di persone “inglobi” in sé stessa la fideiussione eventualmente prestata dal socio. La conseguenza, quindi, sarebbe la NULLITÀ dell’eventuale fideiussione prestata e, la conseguente, inapplicabilità delle norme sulla fideiussione.

2°orientamento (prevalente): in base ad esso, invece, la dottrina maggioritaria sottolinea come esista una grande differenza tra i due tipi di responsabilità. Il socio illimitatamente responsabile, infatti, da un lato NON può agire in via di regresso dopo aver, eventualmente, accresciuto i fondi della società (essendovi tenuto in quanto, la resp illimitata lo obbliga a provvederla dei fondi dei quali necessiti per adempiere un’obbligazione) dall’altro, non può essere liberato e non ha nemmeno diritto al rilievo.
Il fideiussore, invece, da un lato, ha diritto di agire in regresso dopo aver pagato; dall’altro, può aver diritto ad essere liberato e diritto al rilievo.

Stante la differenza, sul piano della qualificazione giuridica, tra socio illimitatamente responsabile e fideiussore, qual’è quindi il vantaggio (di un potenziale creditore) di chiedere al debitore di rilasciare una garanzia fideiussoria?
Risp: in presenza di una garanzia fideiussoria il creditore ha diritto di iniziare un’azione di cognizione volta a soddisfarsi sul patrimonio del socio stesso nonostante colui (il socio) abbia eventualmente (e correttamente) deciso di beneficiare del “beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale” previsto dalla legge nei riguardi dei soci illimitatamente responsabili. Perché questo? Perché il beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale, da un lato, vale nella fase esecutiva del processo civile (e non in quella di cognizione) dall’altro, in presenza di una fideiussione rilasciata dal debitore stesso, non osta al fatto che il creditore (in forza proprio della fideiussione rilasciata dal debitore) agisca autonomamente (in sede di cognizione) al fine di aggredire cmq il patrimonio del debitore. È evidente come, quindi, la responsabilità fideiussoria non solo sia diversa ma AUTONOMA rispetto a quella illimitata alla quale sono soggetti i soci di una società di persone.

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