Riassunti Diritto Civile – Fideiussione Giudiziale

Riassunti Diritto Civile – Fideiussione Giudiziale

KEY WORDS

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riassunto fideiussione giudiziale

a differenza di quanto previsto da altri ordinamenti giuridici e dal c.c. Italiano previgente (quello prima del 1942), l’attuale c.c. Italiano NON disciplina la fideiussione giudiziale.

Tale scelta, secondo la maggior parte della dottrina, testimonia la volontà del legislatore di NON conferire carattere autonomo all’istituto. Il tipo di fideiussione in questione, infatti, dovrebbe più correttamente essere denominato fideiussione “giudiZIARIA” posto che è riconosciuta al giudice la possibilità di obbligare un terzo soggetto alla prestazione della stessa, solo quando sia la legge stessa a prevederlo.

Il nostro codice di procedura civile, infatti, agli art 119 cpc e 86 disp att cpc consente al giudice di stabilire il pagamento di una somma di denaro o la prestazione di una cauzione ai fini cautelari.

Il termine “cauzione” si ritiene possa essere inteso comprensivo anche delle garanzie personali (e quindi anche della fideiussione che ne costituisce un tipo).

Ci si è, infine, interrogati circa la possibilità, o meno, del creditore di rifiutare la prestazione di una garanzia personale (a suo vantaggio) imposta dal giudice ad un terzo soggetto. La risposta è negativa per la seguente ragione: la legge riconosce (nei casi su indicati) una scelta DISCREZIONALE al giudice e, per tale ragione, non sindacabile dalle parti (nemmeno, quindi, dal creditore beneficiario).

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