Riassunti Diritto Civile – Contratto di Fideiussione: FORMA della MANIFESTAZIONE di volontà del Fideiussore

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l’art 1937 c.c. Dispone che “la volontà diretta a prestare fideiussione deve essere prestata in forma espressa”

commento:

l’espressione “forma espressa” da un lato non può certamente essere intesa come sinonimo di “forma scritta” in quanto, molto semplicemente, la norma non lo prevede. Tuttavia, è opportuno osservare che nonostante la forma scritta non sia obbligatoria, è comunque opportuno e necessario che la manifestazione di volontà del soggetto risulti “inequivocabilmente diretta” a prestare la garanzia fideiussoria.

La giurisprudenza, in accordo con tale interpretazione, utilizza molteplici espressioni quali “…percepibile senza possibilità di dubbio…priva di incertezza e/o ambiguità” tutte, quindi, riconducibili al concetto di “inequivocità”.

Anche la dottrina, pressoché unanimemente, condivide tale interpretazione osservando come, alla base della scelta del legislatore, vi sia una duplice ragione:

1)responsabilizzare il soggetto che intenda prestare fideiussione il quale, quindi, dovrà ponderare la propria scelta in tal senso.

2)tutelare il soggetto che NON intenda prestare fideiussione ma il cui comportamento potrebbe, da parte di un creditore “disattento” (ovvero malizioso), essere ricondotto allo schema della fideiussione quando, invece, esso costituiva una semplice valutazione/opinione circa la solvibilità del debitore.

La giurisprudenza (di merito e di legittimità) offre due esempi.

Il primo è il seguente: il Tribunale di Napoli, in una pronuncia in materia di appalto, ha ritenuto insufficiente a configurare un impegno fideiussiorio la richiesta, avanzata dal committente, ad un terzo soggetto di fornire i materiali all’appaltatore (App. Napoli, 31 Maggio 1969)

il secondo, invece, è il seguente: la Cassazione, in una pronuncia relativa ad un contratto di vendita, ha ritenuto sufficiente ad integrare un impegno fideiussorio in capo al venditore il quale, all’interno di una clausola del contratto di vendita di un immobile locato, avesse assicurato al compratore che alla scadenza del contratto di locazione l’immobile sarebbe stato “libero da persone o cose”. In occasione dell’inadempimento del conduttore dell’immobile il venditore è, infatti, da considerarsi come fideiussore in quanto, seppure non possa “materialmente” adempiere al posto del conduttore (soggetto debitore), in forza tuttavia della promessa effettuata all’interno della clausola del contratto di vendita, è tenuto a tenere indenne il compratore (soggetto creditore) (Cass., 9 Maggio 1985, n.2891)

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