Opposizione a Decreto Ingiuntivo per crediti di lavoro: CITAZIONE o RICORSO?

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Opposizione a Decreto Ingiuntivo per crediti di lavoro: CITAZIONE o RICORSO?

Questo articolo si occuperà di rispondere, brevemente, alla seguente domanda: l’opposizione proposta contro un decreto ingiuntivo pronunciato in materia di crediti di lavoro, con quale TIPO di atto introduttivo va proposta? Citazione o ricorso?

Allora, il c.1 dell’art 645 cpc (norma che si occupa di disciplinare l’opposizione – tempestiva – proponibile contro un decreto ingiuntivo) si occupa di indicare due cose:

1)quale sia il giudice dinnanzi al quale va proposta l’opposizione

2)quale sia il TIPO DI ATTO INTRODUTTIVO necessario.

Per quanto riguarda il giudice competente, la norma in esame dispone che l’opposizione va proposta dinnanzi all’ufficio giudiziario del quale fa parte il giudice che ha pronunciato il decreto.

Per quanto riguarda il tipo di atto introduttivo, invece, l’art 645 cpc indica la regola GENERALE: l’opposizione va proposta con ATTO DI CITAZIONE e va notificata nei luoghi previsti dall’art 638 cpc (e quindi presso la residenza o il domicilio eletto dal creditore nel luogo in cui ha sede il giudice competente per il giudizio di ingiunzione ovvero, qualora il creditore NON avesse dichiarato la residenza o eletto domicilio in tale luogo, il luogo in cui va notificata la citazione è rappresentato direttamente dalla cancelleria del giudice competente per il giudizio di ingiunzione)

…e In caso di decreto ingiuntivo in materia di crediti da lavoro? l’opposizione va proposta con atto di citazione oppure con ricorso?

La giurisprudenza di legittimità e di merito ha, da tempo, sviluppato un orientamento ormai consolidato in base al quale l’opposizione al decreto ingiuntivo, che sia stato pronunciato per ottenere crediti di lavoro, debba essere OBBLIGATORIAMENTE proposto con ricorso.

…e se il procedimento ingiuntivo fosse stato, erroneamente, introdotto con atto di citazione? Cosa accade?

In tale ipotesi, la giurisprudenza ritiene che questa possa tranquillamente produrre gli effetti del ricorso A CONDIZIONE CHE venga depositata in cancelleria nel termine previsto dall’art 641 cpc.

Per essere un po’ sintetici, quindi, la giurisprudenza consente di “salvare” il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo introdotto erroeamente con atto di citazione, ma, a condizione che nel termine di 40 gg (previsto dall’art 641 cpc) la citazione sia non soltanto notificata ma, altresì, DEPOSITATA presso la cancelleria del giudice competente.

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