Negoziazione assistita avvocati: si applica anche ai CREDITI degli AVVOCATI?

COPERTINA ART NEGOZIAZIONE ASSISTITA E CREDITI AVVOCATI

Negoziazione assistita avvocati: si applica anche ai CREDITI degli AVVOCATI?

 

La risposta al quesito è…“NI”. in casi come questi, infatti:

-la negoziazione assistita È OBBLIGATORIA solo quando:

a)l’avvocato che agisca per recuperare il proprio credito si sia avvalso del procedimento sommario di cognizione (art. 702 bis c.p.c)

b)il proprio cliente (contro il quale si propone la domanda) sia una PERSONA GIURIDICA


-La negoziazione assistita NON è invece obbligatoria in presenza (anche alternativamente) di uno dei seguenti elementi:

a)se il valore della controversia non eccede i 1.100 euro (e conseguentemente la domanda vada proposta dinnanzi al giudice di pace e, dato il modesto valore della causa, le parti possano stare in giudizio personalmente)

b)quando il cliente è un consumatore (e quindi una persona FISICA)

c)quando l’avvocato decide di ricorrere ex art. 28 L. 794/42 (norma che disciplina il rito speciale di liquidazione delle prestazioni giudiziali in materia civile).

La soluzione appena descritta è stata prospettata dal Tribunale di Verona che il 18/06/15 si è trovato di fronte alla necessità di risolvere la seguente questione:

Un avvocato agiva in giudizio contro un suo cliente (PERSONA GIURIDICA!) al fine di ottenere il pagamento del proprio credito (fondato sull’attività giudiziale e stragiudiziale da lui compiuta) proponendo ricorso ex art. 702 bis c.p.c. Il Tribunale però, invece di accogliere il ricorso, lo ha rigettato con ordinanza ed ha conseguentemente fissato alle parti il termine di quindici giorni (decorrente dalla comunicazione dell’ordinanza) per consentire l’esperimento della negoziazione assistita, introdotta dal nuovo D.L. 132/2014 convertito poi nella L. 162/2014, proprio per le ragioni appena esposte.

A queste si può ancora aggiungere che la decisione del giudice ha trovato fondamento nella presenza, contemporaneamente, anche di altri tre elementi:

a)la somma richiesta non eccedeva il limite di 50.000 euro (al di sotto di tale soglia, infatti, per il recupero di un credito è infatti obbligatorio procedere, in via preliminare, all’esperimento della negoziazione assistita)

b)non può ritenersi applicabile l’esclusione dall’obbligatorietà del preventivo tentativo di negoziazione assistita stabilita, dal D.L. 132/2014, per le controversie che concernono obbligazioni contrattuali che derivino da contratti conclusi tra professionisti e consumatori (il debitore, infatti, in questo caso era una persona giuridica e, come tale, NON può essere considerata come un consumatore).

c)il fatto che l’avvocato stesse in giudizio senza il patrocinio di altro difensore (così come, peraltro, gli è pacificamente riconosciuto dalla legge – art. 86 c.p.c.) NON permette di annoverarlo tra le “parti che stiano in giudizio personalmente” in quanto risulta essere, invece, contemporaneamente parte e difensore di se stesso (una condizione, quindi, del tutto particolare).

 

In conclusione, quindi, per essere un po’ sintetici è possibile affermare (riprendendo quanto detto in apertura dell’articolo) che:

-la negoziazione assistita È OBBLIGATORIA solo quando:

a)l’avvocato che agisca per recuperare il proprio credito si sia avvalso del procedimento sommario di cognizione (art. 702 bis c.p.c)

b)il proprio cliente (contro il quale si propone la domanda) sia una PERSONA GIURIDICA


-La negoziazione assistita NON è invece obbligatoria in presenza (anche alternativamente) di uno dei seguenti elementi:

a)se il valore della controversia non eccede i 1.100 euro (e conseguentemente la domanda vada proposta dinnanzi al giudice di pace e, dato il modesto valore della causa, le parti possano stare in giudizio personalmente)

b)quando il cliente è un consumatore (e quindi una persona FISICA)

c)quando l’avvocato decide di ricorrere ex art. 28 L. 794/42 (norma che disciplina il rito speciale di liquidazione delle prestazioni giudiziali in materia civile).

KEY WORDS:

negoziazione assistita

negoziazione assistita avvocati

crediti avvocati

Negoziazione assistita avvocati: si applica anche ai CREDITI degli AVVOCATI?

©Riproduzione riservata

Precedente Pignoramento Auto - art 521-bis cpc SPIEGATO Successivo Opposizione a Decreto Ingiuntivo per crediti di lavoro: CITAZIONE o RICORSO?