Pignoramento Auto – art 521-bis cpc SPIEGATO

COPERTINA ART 521 BIS COMMENTO

Art 521-bis cpc Commento:

N.B. particolari disposizioni sono previste dall’art 515 cpc per il pignoramento auto sul mezzo di lavoro

 N.B. L’AGGIORNAMENTO ( NUOVA MODIFICA INTERVENUTA CON LA l. n. 132/2015) È STATO COMMENTATO AL FONDO DI QUESTO ARTICOLO!

l’art. 19 del d.l. n. 132/2014 ha introdotto una nuova procedura relativa al pignoramento auto (pignoramento degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi).

Precedentemente, infatti, il pignoramento avente ad oggetto i beni suddetti seguiva le regole previste per il pignoramento mobiliare. Il d.l. In questione, come detto, introducendo l’art 521 bis cpc, ha stabilito invece delle regole nuove. Innanzitutto riguardo al contenuto dell’atto. Esso infatti dovrà contenere:

  • l’ingiunzione prevista dall’art 492 cpc
  • gli estremi del mezzo che si intende sottoporre all’esecuzione
  • l’intimazione a consegnare (entro 10 gg) il veicolo pignorato, i titoli e i documenti di proprietà all’Istituto Vendite Giudiziarie che sia autorizzato ad operare nel territorio in cui il debitore abbia la propria residenza, domicilio o dimora

Successivamente all’avvenuta notificazione del pignoramento auto (e fino a che non sia stato consegnato il mezzo pignorato – insieme ai titoli e ai documenti di proprietà – entro 10 gg all’Istituto Vendite Giudiziarie) il debitore è costituito custode (senza diritto ad alcun compenso) dei mezzi pignorati e dei loro accessori. Successivamente la custodia passerà all’Istituto Vendite Giudiziarie che, ove possibile, avrà il compito di darne tempestiva comunicazione al creditore.
…Cosa accade se il debitore (trascorso infruttuosamente il termine di 10 gg dall’avvenuta ricezione della notificazione del pignoramento auto) decide di NON ottemperare all’obbligo di consegna? La risposta è la seguente: gli organi di polizia (una volta accertata la circolazione del veicolo pignorato) procederanno a ritirare la carta di circolazione e tutti i documenti di proprietà del mezzo consegnandoli, successivamente, all’Istituto Vendite Giudiziare competente per territorio.

 

…PROBLEMA:

É da segnalare che, tuttavia, proprio su questo punto possono facilmente crearsi problemi di non poco conto. infatti, come capita di frequente nel corso dei procedimenti di esecuzione forzata, non sempre il debitore collabora ed anzi, proprio in riferimento al pignoramento auto, già prima della riforma in esame non era infrequente che il debitore tentasse di far sparire i veicoli pignorati (nascondendoli in luoghi di difficile individuazione da parte delle forze dell’ordine). Questo problema, nonostante la riforma, sembra cmq di difficile risoluzione. è pur vero che, per scongiurare al massimo questo rischio, il comma 4 prevede che “se il debitore omette la consegna all’i.v.g., gli organi di polizia cheaccertano la circolazione dei beni pignorati procedono al
ritiro della carta di circolazione nonché, ove possibile, dei
titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all’uso dei beni
pignorati e consegnano il bene pignorato all’istituto vendite
giudiziarie…”. Tuttavia è abbastanza difficile che
la polizia casualmente individui il veicolo pignorato. Se, quindi,
la consegna non avviene entro novanta giorni dal
pignoramento auto, cosa può fare il creditore? Questi è costretto ad optare per una delle seguenti alternative:
a) lasciar perdere
b) dare comunque impulso alla procedura, sperando che la
polizia o l’istituto vendite giudiziarie intercettino nel minor tempo possibile il veicolo ( senza contare che, però, all’atto pratico la mancata consegna del veicolo diventa ancor più problematica al momento della vendita o dell’assegnazione essendo, a quel punto, impossibile pensare di “attendere all’infinito” sperando che, prima o poi, il veicolo sia identificato e/o spontaneamente consegnato dal debitore nel frattempo ravveduto).

E il creditore? Cosa deve fare una volta che il veicolo sia stato consegnato (spontaneamente dal debitore oppure dagli organi di polizia che lo abbiano intercettato durante la circolazione):

1)trascriverlo nei pubblici registri

2)entro 30 gg (termine perentorio – quindi previsto a pena di decadenza e, conseguentemente, in caso di mancato rispetto il pignoramento perderà efficacia) dovrà depositare nella cancelleria del tribunale la nota di iscrizione a ruolo e le copie conformi dei seguenti atti: titolo esecutivo, precetto, pignoramento e della nota di trascrizione.

N.B. 1 : prima della riforma in questione la procedura di esecuzione forzata prevedeva l’obbligo di dover notificare personalmente (quindi a mano) presso il domicilio del debitore l’atto di pignoramento dell’automobile con la sua conseguente messa all’asta, sempre se rintracciata. Oggi, invece, il creditore e l’Ufficiale giudiziario possono assolvere, a partire dal 31 marzo 2015, agli adempimenti (elencati poc’anzi al num. 2), per via telematica.

N.B. 2 : Se il veicolo NON viene spontaneamente consegnato dal debitore oppure non venga dagli organi di polizia intercettato durante la circolazione ENTRO il termine di efficacia del pignoramento, il creditore NON può validamente iscrivere a ruolo la causa. Perché? perché senza l’apprensione materiale del bene la procedura esecutiva non è correttamente introdotta! e non può quindi avere corso, non potendo in particolare darsi luogo alla vendita, a causa dell’impossibilità pratica di immettere l’aggiudicatario nel possesso del bene!

CURIOSITA:

Un creditore può diventare proprietario dell’auto pignorata al debitore? Si, ma in tal caso la procedura da utilizzare è chiamata assegnazione diretta del bene e funziona nel seguente modo: il creditore invece di chiedere la vendita all’asta l’auto pignorata, deposita apposita istanza di assegnazione (entro 45 giorni dalla data in cui ha precedentemente depositato la nota d’iscrizione a ruolo o delle copie conformi degli atti) richiedendo, in tal modo, al giudice la proprietà dell’auto.

Il Tribunale poi, se il valore dell’auto è maggiore o uguale del credito vantato dal creditore, potrà decidere se assegnarla o procedere con la vendita. In caso di assegnazione, qualora il valore dell’auto sia maggiore del credito, il creditore deve corrispondere la differenza al debitore.

NUOVA MODIFICA INTERVENUTA CON LA l. n. 132/2015

L’art. 521-bis dopo la l. n. 132/2015

La l. n. 132/2015, di conversione del d.l. n. 83/2015, ha nuovamente modificato l’art. 521-bis cpc operando una sorta di “marcia indietro”. Vediamo perché.

La nuova disposizione prevede che il pignoramento dei mezzi del debitore, oltre che con le forme previste dall’art. 518 c.p.c., (la tradizionale espropriazione mobiliare presso il debitore) POSSA eseguirsi ANCHE con la procedura ad hoc delineata dalla precedente riforma. In altre parole, la specifica procedura prevista dall’art in esame NON è più obbligatoria ma ALTERNATIVA rispetto a quella generalmente prevista per l’espropriazione mobiliare (art 518 e ss cpc)

Anche la competenza dell’Ivg è stata ulteriormente modificata. In caso di assenza dell’istituto autorizzato ad operare nel territorio del circondario dove è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza (dimora, sede o domicilio), infatti, è possibile rivolgersi all’igv più vicino.

Infine, l’ultima modifica, riguarda una deroga all’art. 497 c.p.c. riguardo al termine massimo che il creditore ha a disposizione per proporre istanza di assegnazione o di vendita, a seguito dell’avvenuto deposito della nota di iscrizione e a ruolo e delle copie conformi degli atti richiesti. Ebbene, il termine in questione NON è più di 90 gg ma di 45 gg.

 

Pignoramento auto leasing:

Si può pignorare un’auto di cui l’utilizzatore abbia solo il godimento a seguito di contratto di leasing?

La risposta è No.

in un contratto di leasing l’utilizzatore/cliente non è proprietario del veicolo, ciò significa che ne ha soltanto il godimento che gli è garantito a fronte del pagamento da parte del canone periodico di leasing. La proprietà dell’auto, quindi, può essere acquisita dall’utilizzatore solo nel caso in cui egli eserciti il riscatto del bene pagando la rata finale al termine pattuito nel contratto di leasing. Ciò detto, si capisce quindi perché il pignoramento di un auto in leasing è vietato: il pignoramento può essere esercitato solo su beni che siano posseduti dal debitore e nel caso di contratto di leasing egli ha soltanto il semplice godimento dell’auto fino a quando, come detto, non decida eventualmente (non è infatti obbligato!) di esercitare il riscatto al termine del contratto di leasing e, facendo ciò, divenendo proprietario del veicolo.

Quindi, per essere un po’ sintetici, la legge non prevede la possibilità di pignorare un auto in leasing perché il leasing dell’auto presuppone che il debitore non sia proprietario della vettura, ma solo utilizzatore (questo fino all’eventuale momento del pagamento del riscatto al termine del contratto).

Il pignoramento, infatti, è lecito solo se eseguito su beni che sono posseduti dal debitore, per tale ragione le auto in leasing non possono essere oggetto di pignoramento (ma potranno esserlo se il debitore deciderà di comprarla pagando il prezzo di riscatto al termine del contratto di leasing.

Ma il creditore può comunque in qualche modo avviare una procedura tale per cui aspetta la fine del leasing per pignorare lauto nel momento in cui si potrebbe riscattare?

La risposta è la seguente: certamente! se il debitore riscatta il bene “rischia” di trovarselo subito aggredito.

Quindi, per chi volesse capire ancora meglio perché la legge non consente di pignorare le auto in leasing, pensi a questo esempio: se fosse possibile pignorare un auto in leasing sarebbe come dire che se Tizio ha un debito con Caio, allora Caio può andare a casa di Sempronio (che non sa nemmeno chi sia Tizio!)e portare via i mobili del povero Sempronio, che non c’entra niente! Sarebbe assurdo!

 

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KEY WORDS:

art 521 bis cpc

pignoramento auto

©Riproduzione Riservata

Testo di legge:

Art. 521-bis. – (Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi).
Il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione, e gli si fa l’ingiunzione prevista nell’articolo 492. Il pignoramento contiene altresi’ l’intimazione a consegnare entro dieci giorni i beni pignorati, nonche’ i titoli e i documenti relativi alla proprieta’ e all’uso dei medesimi, all’istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale e’ compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.
Col pignoramento il debitore e’ costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori comprese le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso.
Al momento della consegna l’istituto vendite giudiziarie assume la custodia del bene pignorato e ne da’ immediata comunicazione al creditore pignorante, a mezzo posta elettronica certificata ove possibile.
Decorso il termine di cui al primo comma, gli organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati procedono al ritiro della carta di circolazione nonche’, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprieta’ e all’uso dei beni pignorati e consegnano il bene pignorato all’istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale e’ compreso il luogo in cui il bene pignorato e’ stato rinvenuto. Si applica il terzo comma.
Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’atto di pignoramento perche’ proceda alla trascrizione nei pubblici registri. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma, il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione. La conformita’ di tali copie e’ attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo.
Il cancelliere forma il fascicolo dell’esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di cui al quinto comma.
Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente capo

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