Esecuzione Immobiliare : Novità D.L. 27 Giugno 2015

COPERTINA ART MODIFICHE ESECUZIONE IMMOBILIARE

Esecuzione Immobiliare : Novità D.L. 23 Giugno 2015

Il D.L. 23 Giugno 2015 ha introdotto delle modifiche significative al cpc. In particolare, le modifiche più rilevanti, riguardano l’ esecuzione immobiliare . Le modifiche in questione attengono a:

deposito della documentazione ipocatastale prevista dall’art 567 cpc: questa dovrà essere depositata, dal creditore che abbia chiesto la vendita, nel termine di 60 gg (non più di 120).

(vedi (*1) qui sotto nel commento alla norma)

proroga del termine concesso per il deposito dall’art 567 cpc: la proroga può essere concessa dal giudice per un ulteriore termine di 60 gg (non più di 120).

(vedi (*2) qui sotto nel commento alla norma)

il perito può essere nominato dal giudice (al fine di valutare correttamente il valore del bene oggetto dell’esecuzione) in un termine di 15 gg (non più di 30) dall’avvenuto deposito della documentazione ipocatastale prevista dall’art 569 cpc.

(vedi (*3) qui sotto nel commento alla norma)

Udienza di comparizione delle parti: il giudice deve fissarla entro 90 gg (non più 120)

(vedi (*4) qui sotto nel commento alla norma)

delega delle operazioni di vendita al professionista: in pratica, la delega diviene sempre obbligatoria

rateizzazione: è possibile (per l’aggiudicatario) usufruire di un pagamento rateale del prezzo (max 12 mesi) e l’aggiudicatario, se ne fa richiesta, può essere immesso nel possesso dell’immobile anche da subito (prima quindi dell’avvenuto pagamento di tutte le rate) a condizione che presti una fideiussione per il 30% del prezzo dell’immobile.

Pubblicità della vendita: questa dovrà avvenire all’interno del portale delle vendite pubbliche (gestito direttamente dal Ministero della giustizia).

Norme interessate dalla modifica (i commi modificati sono segnalati in questo modo) :

Art 567 cpc (istanza di vendita)

il c.1 dell’art in esame indica il termine decorso il quale è possibile proporre istanza di vendita. Il termine è quello contenuto nell’art 501 cpc. In base a tale norma il creditore pignorante ed ognuno dei creditori intervenuti (muniti di titolo esecutivo!) può dopo aver atteso 10 gg dall’avvenuto pignoramento, proporre l’istanza per la vendita.

(N.B. Anche se la norma non lo dice, oltre al termine minimo di attesa di cui all’art 501 è obbligatorio osservare anche il termine massimo – oltre al quale NON è più possibile proporre istanza di vendita. Tale termine massimo è quello di 90 gg dall’avvenuto pignoramento – come stabilito dall’art 497 cpc. Quindi, per essere un po’ sintetici, l’istanza di vendita può essere proposta solo dopo che siano decorsi 10 gg dal pignoramento ma NON oltre 90 gg dallo stesso).

(*1) Il c.2 si occupa invece di indicare una serie di documenti che il soggetto istante (creditore pignorante o altro creditore intervenuto munito di titolo esecutivo) deve allegare entro il termine di 60 gg dal deposito del ricorso con il quale è richiesta la vendita (v. art per l’elenco dei documenti)

(*2) il c.3, infine, si occupa di una serie di questioni. Innanzitutto, afferma che il termine stabilito nel comma precedente (quello di 60 gg dal deposito del ricorso) può essere prorogato ma solo per una volta (quando a richiedere la proroga – per giustificati motivi – siano il creditore pignorante o i creditori intervenuti e muniti di titolo; oppure quando il giudice, ritenendo incompleta la documentazione depositata, assegni direttamente un ulteriore termine di al max 60 gg al creditore istante, affinché costui provveda a completare la documentazione). Qualora la proroga non sia richiesa, oppure non sia concessa dal giudice, oppure il creditore non completi la documentazione entro il termine di 60 gg fissato dal giudice, costui dichiara (con ordinanza) l’inefficacia del pignoramento (limitatamente al/ai beni immobili per i quali aveva ritenuto non completa la documentazione depositata) e si applica l’art 562 c.2 cpc (in base a tale comma, la cancellazione della trascrizione dai registri immobiliari è compito del competente conservatore dei registri stessi).

Se non vi sono altri beni immobili oggetto del pignoramento, il giudice è costretto a dichiarare l’estinzione del processo esecutivo

art 569 cpc (provvedimento per l’autorizzazione alla vendita)

(*3) il c.1 di tale norma si occupa di indicare cosa debba fare il giudice dell’esecuzione a seguito dell’avvenuta presentazione dell’istanza di vendita ex art 567 cpc. In particolare, questo comma si occupa di indicare cosa debba fare il giudice a seguito dell’avvenuto deposito dei documenti richiesti dal secondo comma dell’art 567. in pratica il giudice, decorsi al massimo 15 gg dal deposito suddetto, nomina (convocandolo davanti a sé) un perito e fissa l’udienza di comparizione per le parti (nella quale avverrà la vendita). (*4) Il termine massimo che può intercorrere tra la data del provvedimento con il quale il giudice autorizza la vendita e fissa l’udienza di comparizione e la data fissata per l’udienza di comparizione deve intercorrere un termine NON superiore a 90 gg

il c.2 si occupa invece di indicare che cosa possano fare le parti all’udienza di comparizione. All’udienza di comparizione le parti possono fare osservazioni circa il tempo e/o le modalità della vendita e possono altresì (qualora non siano decadute dal rispettivo diritto) proporre eventuali opposizioni agli atti esecutivi.

Il c.3 è costituito da due periodi. Il primo si occupa di disciplinare la situazione che si viene a creare se non vi sono opposizioni (oppure se, pur in loro presenza, queste sono cmq risolte dalle parti). In tali ipotesi il giudice dell’esecuzione può procedere alla vendita fissando un termine (non inferiore a 90 gg e non superiore a 120 gg) entro il quale è possibile per gli offerenti proporre le loro offerte a norma dell’art 571 cpc.

Il secondo periodo del comma in esame, invece, si occupa di indicare cose debba fare il giudice con la medesima ordinanza. Nella medesima ordinanza il giudice dispone le modalità per il pagamento della cauzione e, una volta decorso il tempo per pagare la cauzione, fissa la data dell’udienza di deliberazione sulle offerte presentate (art 572 cpc), l’udienza nella quale si procede alla gara tra gli offerenti (art 573 cpc) e solo qualora ritenga che sia più utile la vendita all’incanto (perché ritenga che con essa sia possibile conseguire un prezzo pari al valore del bene stimato in base all’art 568 cpc – AUMENTATO della metà – allora può procedere ex art 576 cpc- la norma che si occupa di descrivere il contenuto dell’ordinanza con la quale il giudice disponga la vendita all’incanto).

Il c.4 consente di ricorrere alle modalità telematiche (per il versamento della cauzione e la presentazione delle offerte)

il c.5 si occupa invece del caso in cui vi siano opposizioni. Se vi sono opposizioni il tribunale decide su di esse (con sentenza) ed il giudice dell’esecuzione provvede (con ordinanza) disponendo la vendita.

Il c.6 si occupa invece di imporre al creditore che ha chiesto la vendita di notificare l’ordinanza che ha accolto l’istanza di vendita forzata a tutti quei creditori iscritti e non comparsi (come previsto dall’art 498 cpc). Il giudice, quindi, fissa un termine a tal proposito (per effettuare tale notificazione)

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