Negoziazione Assistita Obbligatoria

Negoziazione assistita obbligatoria

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La negoziazione assistita obbligatoria è un nuovo istituto che consente alle parti di risolvere in via amichevole controversie riguardanti qualunque materia (ad eccezione di quelle aventi ad oggetto diritti indisponibili o nascenti da rapporti di lavoro).

Come si attua? Si attua mediante la stipulazione di una convenzione di negoziazione e trascorso il termine previsto dalle parti (cmq non inferiore ad 1 mese e non superiore a 3 mesi) dalla stipulazione, la convenzione acquista efficacia di titolo esecutivo.
L’istituto è facoltativo ad eccezione delle seguenti tipologie di controversie:

1)le controversie aventi ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni nascenti dalla circolazione di veicoli o natanti

2)per le cause volte ad ottenere il pagamento di somme di denaro (a qualunque titolo) NON superiori a 50 mila euro.

(N.B. Anche le controversie assoggettate alla disciplina della c.d. “mediazione obbligatoria” rientrano nelle eccezioni appena menzionate)
L’istituto trova applicazione anche in materia di famiglia. Infatti, pur non essendo obbligatorio, può ugualmente costituire una valida strata percorribile per ottenere una soluzione consensuale per la separazione consensuale, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio oppure per la cessazione del matrimonio o, infine, anche per ottenere una soluzione consensuale nei riguardi di modifiche alle condizioni di separzione e/o di divorzio che i coniugi intendano chiedere al giudice successivamente all’ormai avvenuta conclusione dei relativi procedimenti.
Con la conversione in legge del decreto (L. 162/2014) è stata mantenuta la possibilità di ricorrere a tale istituto anche per risolvere controversie in materia di famiglia pur in presenza di figli. Tuttavia, la legge ha operato una distinzione:

a)in ASSENZA di figli → l’accordo conseguente alla negoziazione assistita va comunicato al p.m. Il quale ha il compito di rilasciare il nulla osta

b)in PRESENZA di figli → l’accordo va comunicato al procuratore il quale procederà ad una analisi del suo contenuto e:

b1)se lo ritiene corrispondente agli interessi dei figli → lo autorizza

b2)se NON lo ritiene corrispondente agli interessi dei figli → trasmette l’atto al Presidente del tribunale il quale ha il compito di fissare l’udienza di comparizione delle parti dinnanzi a sé
Se l’accordo è autorizzato, questo va trasmesso all’ufficiale dello stato civile del comune dagli avvocati delle parti (i quali hanno il compito di autenticare l’accordo). Il comma 3 dell’art 6 della L 162/2014 afferma infatti che gli accordo in questione “producono gli effetti e tengono luogo dei provvedimenti giudiziali”.

KEY WORDS:

negoziazione assistita obbligatoria

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