danno patrimoniale , danno morale , danno biologico : DIFFERENZE ;-)

danno patrimoniale , danno morale , danno biologico : DIFFERENZE 😉

COPERTINA ART TIPOLOGIE DI DANNO

Risarcimento del danno. Quante volte abbiamo sentito pronunciare questa espressione? sicuramente più e più volte. Così come ad essere “di più” sono proprio i tipi di danno risarcibili. Per essere un po’ sintetici, il danno può essere di 2 tipi:

a)patrimoniale

b)non patrimoniale:

b1)morale

b2)biologico

in questo articolo ho intenzione di analizzare sinteticamente le singole tipologie di danno appena menzionate, in modo da rendere un po’ più chiari gli elementi che le differenziano.

a)DANNO PATRIMONIALE:

che cos’è il danno patrimoniale? Questo tipo di danno può essere definito come il pregiudizio subito da un soggetto, o dal suo patrimonio, in conseguenza di:

a)un inadempimento contrattuale (qualora le parti abbiano stipulato un contratto)

b)un fatto illecito (il quale ex art 2043 cc genera la c.d. “responsabilità extracontrattuale) commesso da un terzo.

In entrambi i casi, il danno è conseguenza di un comportamento antigiuridico tenuto dal soggetto agente (l’inadempimento contrattuale – nell’ipotesi di responsabilità contrattuale; la mancata osservanza delle regole di condotta volte ad evitare la commissione di fatti dolosi o colposi che cagionino ad altri un danno ingiusto – nell’ipotesi di responsabilità extracontrattuale ex art 2043 cc).

Naturalmente il danno in questione deve essere stato cagionato dal soggetto agente. In altre parole, deve sussistere un nesso di causalità tra il comportamento del danneggiante ed il danno verificatosi in conseguenza. Facciamo due esempi:

1)responsabilità contrattuale: se tizio (compratore) decide di NON pagare il prezzo della macchina acquistata da caio (venditore), caio avrà diritto ad agire in giudizio per ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento ed altresì il risarcimento del danno.

2)responsabilità extracontrattuale: se tizio (guidatore) investe caio (pedone) il quale, a causa del sinistro, riporta una lesione, tizio sarà tenuto a risarcire il danno sia in ipotesi che questo sia stato cagionato da una sua condotta dolosa sia colposa (art 2043 cc: qualunque fatto DOLOSO o COLPOSO…)

Quanto ai parametri ai quali, concretamente, viene fatto riferimento per stabilire l’entità del danno da risarcire, questi sono il danno emergente e il lucro cessante. Vediamoli un po’ più nel dettaglio:

a)danno emergente: è definibile come la diminuzione patrimoniale che il soggetto danneggiato ha subito a causa dell’inadempimento contrattuale ovvero del danno derivante dal fatto illecito subito

b)lucro cessante: definibile come la “perdita di chance” subita dal soggetto danneggiato a causa dell’inadempimento contrattuale o del fatto illecito compiuto nei suoi confronti. Ad es, nell’ipotesi di responsabilità contrattuale, il lucro cessante è valutabile in relazione a tutte quelle opportunità, ormai scartate dal contraente vittima dell’inadempimento dell’altra parte a causa dell’affidamento, in lui riposto, al momento della stipulazione del contratto circa il rispetto reciproco degli obblighi nascenti dal contratto stesso. Affidamento poi frustrato dall’inadempimento della controparte.

Nell’ipotesi di responsabilità extra contrattuale, invece, il lucro cessante può coincidere col mancato guadagno lamentato dal danneggiato (es un libero professionista) che non abbia potuto lavorare per un certo periodo di tempo a causa delle lesioni subite.

 

b)DANNO NON PATRIMONIALE

b1)danno MORALE

È dovuto esclusivamente in conseguenza di comportamenti (colposi o dolosi) che abbiano costituito reato provocando dolore e sofferenze. Questo dolore e queste sofferenze possono quindi essere “quantificate” al fine di ristorare la persona danneggiata.

b2)danno BIOLOGICO

il danno biologico riguarda il danno all’integrità fisica e psichica e/o alla salute di una persona che, a causa del fatto illecito commesso da un terzo soggetto (fatto doloso o colposo che sia) questa abbia riportato. Questo tipo di danno, nonostante sia pacificamente riconosciuto come “quantificabile”, viene effettivamente liquidato dai giudici secondo equità e caso per caso. In altre parole, la sua liquidazione è sempre conseguenza di una valutazione discrezionale del giudice il quale, caso per caso, ne verificherà la sussistenza.

©Riproduzione riservata

Precedente Negoziazione Assistita Obbligatoria Successivo Come Studiare Diritto? ;-)