Diritto Penale : Principio di COLPEVOLEZZA (3a parte)

COPERTINA ART COLPEVOLEZZA TERZA PARTE

 

 

 

 

 

 

Diritto Penale : Principio di COLPEVOLEZZA (3a parte)

Un’altra norma la cui analisi è strettamente collegata al discorso sulla colpevolezza è l’art 584 cp. Tale norma norma punisce chi con atti diretti a precuotere o ledere cagiona INVOLONTARIAMENTE la morte di una persona, configurando un caso di resp oggettiva (nel codice rocco) DIFFICILMENTE compatibile, quindi, con il concetto di colpa. Parte della dottrina configura invece la preterintenzione come dolo misto a colpa. Tuttavia tale impostazione è stata ampiamente criticata dalla Cassazione e, conseguentemente, è stata abbandonata. L’art 584 cp, infatti, punisce semplicemente la condotta di chi “con atti diretti a precuotere o ledere cagiona INVOLONTARIAMENTE la morte di una persona”. Da ciò si deduce che sarebbe paradossale pretendere cautela riguardo alle conseguenze da parte di chi comunque mette in atto un’aggressione fisica nei confronti di un terzo. In altre parole, essendo il fatto base DOLOSO (percosse) richiedere la colpa nell’evento più grave non voluto sarebbe come dire “fai attenzione quando agisci dolosamente perché potresti fare male a qualcuno”…è un PARADOSSO LOGICO! È insensato un doppio imperativo che funzioni come vietante la condotta di percosse/ lesioni (condotta dolosa) e poi richiedente la colpa sull’evento non voluto come a dire “ok tu stai agendo con volontà di percuotere o ledere..fai pure..però! fai attenzione perché nell’usare la violenza devi evitare che si verifichino eventi più gravi (morte della persona). Proprio per evidare questo paradosso logico, la giurisprudenza tende a negare che l’evento morte nel 584 sia addebitabile solo se l’evento è coperto da colpa configurando, invece, l’omicidio preterintenzionale come dolo misto a resposabilità oggettiva.

Che differenza c’è, quindi, tra la norma in esame e l’art 586 cp?. La risposta è la seguente: in entrambe le norme (584 e 586) si cagiona la morte (e anche eventualmente le lesioni nel 586) a seguito della condotta dolosa di base…MA!:

-nel 584: condotta di base dolosa = lesioni o percosse

-nel 586: la condotta di base dolosa è DIVERSA da lesioni o percosse

Secondo l’interpretazione della più recente giurisprudenza, nell’art 584 cp NON si ritiene che operi la colpa come temperamento al criterio di imputazione oggettiva dell’evento (morte) e, di conseguenza, questo evento viene addebitato OGGETTIVAMENTE. Nell’art 586 cp, invece, l’ulteriore evento non voluto è imputato al soggetto agente SOLO SE coperto da colpa IN CONCRETO (per leggere l’articolo di commento alla sentenza Ronci, clicca qui COLPEVOLEZZA – prima parte

L’art 116 cp (v. questo articolo per l’analisi della norma) presenta invece soluzioni pratiche altalenanti: parte della giurisprudenza ritiene che la norma configuri una responsabilità oggettiva (in accordo con il codice rocco) altra parte, invece, ritiene che il tipo di responsabilità debba essere necessariamente colposa. In altre parole, attualmente, NON c’è ancora una uguaglianza di vedute.

In conclusione può essere ancora opportuno fare la seguente considerazione sulla resp oggettiva: nella responsabilità oggettiva si prescinde dall’analisi dell’elemento psicologico relazionato all’evento, perché questo viene accollato (al soggetto agente) indipendentemente dal dolo o dalla colpa (salvo le precisazioni fatte nel presente articolo – e nei due precedenti ad esso – nei riguardi delle seguenti norme: 584 cp, 586 cp e 116 cp) perché l’evento viene accollato sulla base del solo NESSO DI CAUSALITÀ MATERIALE “senza verificare nulla sul versante psichico”. Quest’ultima espressione (“senza verificare nulla sul versante psichico”) è sicuramentecorretta ma richiede una precisazione ulteriore: in certi casi l’analisi dell’elemento psichico è necesaria, almeno in NEGATIVO. Cosa significa questo? Per poter stabilire ESATTAMENTE che siamo in presenza di un caso di resp oggettiva è necessario verificare che nel caso concreto NON ci sia stato né dolo né colpa – almeno in tutte quelle situazioni in cui esiste una parallela norma incriminatrice che preveda quel fatto come imputato a titolo di dolo o di colpa. Perché? Perché il semplice “non curarsi di verificare” la presenza del coefficiente psicologico soggettivo (dolo o colpa) nella condotta tenuta dal soggetto agente comporta un rischio: Il rischio che esista la norma che punisce il soggetto agente sulla base del semplice nesso di causalità materiale (responsabilità oggettiva) ma che il soggetto, nel caso concreto, abbia posto in essere oltre a tutti gli elementi oggettivi della fattiscpecie (che sarebbero sufficienti per far scattare la responsabilità oggettiva) ANCHE un cofficiente psichico di collegamento con l’evento (coefficente riportabile al dolo o alla colpa). Quindi la vera responsabilità oggettiva è quella che dimostra l’ASSENZA di dolo o colpa. In altre parole, si ha responsabilità oggettiva SOLO SE si dimostra l’ASSENZA di dolo o colpa nella condotta del soggetto agente. Perché? Perché se mai ci fossero dolo o colpa, nel caso concreto, scatterebbe la punibilità in base ad un altro diverso reato. Il codice, infatti, così come prevede l’omicidio preterintenzionale prevede, altresì, l’omicidio colposo e l’omicidio doloso e quindi per stabilire che siamo veramente nel 584 (norma che incrimina l’omicidio preterintenzionale) dobbiamo accertarci in negativo che l’evento finale morte sia veramente NON voluto – non sia quindi coperto né da dolo né da colpa perché se fosse coperto da dolo scattarebbe la più grave previsione del 575 (omicidio doloso), se fosse coperto da colpa, invece, scatterebbe la previsione del 589 (omicidio colposo).

Problema: dopo aver fatto tutto questo discorso, come si fa a distiguere l’omicidio colposo da quello doloso DOPO la sentenza delle sezioni unite del 2009 (sentenza Ronci) che richiede la colpa in concreto sull’evento finale?. Qui il discrimine è dato dagli altri elementi di struttura del 586. in altre parole, non basta guardare il cagionamento colposo dell’evento finale (per poter affermare con certezza che ci si trova dinnanzi ad un omicidio colposo) ma bisogna, invece, guardare le modalità con le quali si perviene a tale cagionamento colposo: nel 586 occore che ci sia la realizzazione di un fatto DOLOSO di base (previsto dalla legge come delitto doloso) diverso dalle lesioni e/o percosse, dal quale consegua l’evento morte attribuito a titolo di resp oggettiva (dal cod rocco) e secondo le sezioni unite del 2009 da resp oggettiva colposa per colpa in concreto; nel caso del 589 cp, invece, il soggetto agente cagiona colposamente la morte di un terzo soggetto SENZA aver prima posto in essere una condotta dolosa di base (quindi solo in questo caso si può affermare con certezza che il soggetto agente abbia commesso un omicidio colposo – es: tizio viaggia con la sua auto e, non accorgendosi di caio, lo investe uccidendolo).

KEY WORDS:

colpevolezza

principio di colpevolezza

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