Diritto Penale : Principio di COLPEVOLEZZA (2a parte)

COPERTINA ART COLPEVOLEZZA SECONDA PARTE

 

Diritto Penale : Principio di COLPEVOLEZZA (2a parte)

(N.B. per leggere la PRIMA PARTE, clicca qui: COLPEVOLEZZA – prima parte )

 

Riprendiamo il discorso sulla colpevolezza analizzando, in questo articolo, una norma molto importante: l’art 116 cp

questa articolo (rubricato “realizzazione di un reato diverso da quello voluto”) pur facendo parte di quelle norme in materia di concorso di persone nel reato presenta degli aspetti critici proprio con riguardo al tema della colpevolezza.

Attorno a questa norma, infatti, c’è stato ampio dibattito in dottrina e in giurisprudenza con esiti incerti. Questo art stabilisce che nel caso di realizzazione di un reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, ANCHE gli altri ne rispondono purché l’evento sia la conseguenza dell’azione/omissione del colpevole.

es: tizio e caio si mettono d’accordo per fare un furto in un appartamento. Caio resta fuori (fa da palo) Tizio invece entra e incontra la proprietaria dell’abitazione. Essendo una bella donna il ladro viene attratto da lei e la violenta.

problema: fermo restando l’eventuale concorso nel tentativo di furto (del compagno che fa da palo) con tizio (autore materiale del furto) la questione è un’altra: l’art 116 si occupa di disciplinare la punibilità per il reato diverso da quello voluto e NON per la realizzazione effettiva del reato voluto. Dicendo che “anche l’altro ne risponde purché l’evento sia conseguenza dell’azione o omissione” la norma in esame pone semplicemente una regola di imputaz causale. In altre parole si accontenta del nesso di causalità condizionalistica tra la condotta del concorrente che NON ha organizzato l’evento diverso (nell’esempio il soggetto che “fa da palo”) e l’evento di quell’altro concorrente che ha effettivamente realizzato un reato MA NON corrispondente a quello concordato (nell’esempio, Tizio che, oltre a compiere il furto, ha altresì abusato della donna).

Il nostro codice penale, all’art 116 cp, configura questa responsabilità per il reato diverso come un caso di responsabilità oggettiva, con la conseguenza che anche se il concorrente che sta fuori a fare da palo non sapeva minimamente chi c’era nella casa (non potendo nemmeno immaginare che nella casa ci fosse una bella donna e nemmeno che il suo compare l’avrebbe violentata) costui è cmq tenuto a rispondere (insieme a tizio) della violenza sessuale compiuta da tizio ai danni della donna.

Questa impostazione originaria del codice rocco è stata sottoposta a critiche e la Corte Costituzionale ha respinto la questione di costituzionalità sollevata, affermando che il 116 non è incostituzionale perché occorre che ci sia uno sviluppo in qualche modo logicamente prevedibile delle sequenze causali che portino all’evento diverso da quello voluto. Su questa base, la giurisprudenza interpreta solitamente con riferimento a questo rapporto di ordinario sviluppo logico.

Oltre a questa sentenza, anche la Cassazione si è espressa sul punto (Cassaz 1 febbraio 2012 n 4330) ritenendo che il palo di un programmato furto, subito degenerato in rapina impropria, sia responsabile ex art 116 cp del tentato omicidio commesso da uno dei criminali ai danni di un poliziotto, in quanto il tentato omicidio costituisce evento NON imprevedibile né del tutto svincolato dal delitto di rapina. Sicché l’omicidio o il tentato omicidio deve ritenersi legato alla rapina da un rapporto di regolarità causale, e può considerarsi un evento che rientra nell’ordinario sviluppo della condotta delittuosa (non sarebbe inusuale, infatti, che un rapinatore, pur di riuscire a scappare, decidesse di sparare al poliziotto in procinto di arrestarlo).

Tuttavia, è opportuna la seguente considerazione: l’espressione “ordinario sviluppo di regolarità causale” è utilizzata per esprimere una responsabilità su base OGGETTIVA e NON soggettiva/ psicologica. Quindi NON dimostra realmente il superamento della responsabilità oggettiva con riferimento al 116. il 116 risulta, infatti, una norma problematica perché alcuna giurisprudenza si esprime ancora in termini di regolarità causale secondo moduli condizionalistici (quindi responsabilità oggettiva); altra giurisprudenza, invece, sostiene che occorra la prevedibilità (quindi responsabilità per colpa) in capo al soggetto concorrente, per poterlo ritenere responsabile del reato diverso compiuto dal proprio compare (nell’esempio, la violenza compiuta da Tizio).

KEY WORDS:

colpevolezza

principio di colpevolezza

art 116 cp

Precedente Diritto Penale : Principio di COLPEVOLEZZA (1a parte) Successivo Diritto Penale : Principio di COLPEVOLEZZA (3a parte)