omessa dichiarazione dei redditi (art. 5 dlgs 74/2000)

COPERTINA ART OMESSA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Omessa dichiarazione dei redditi (art. 5 dlgs 74/2000)

l’omessa dichiarazione dei redditi è  un reato omissivo proprio (in cui la condotta si sostanzia nel non facere quod debetur) ed istantaneo, ossia si consuma alla scadenza del novantesimo giorno successivo al decorrere del termine entro cui l’obbligo deve essere adempiuto (momento in cui inizia a decorrere la prescrizione).

Il secondo comma dell’art. 5 precisa, infatti, che non si considera omessa la dichiarazione: presentata entro 90 gg dalla scadenza del termine, ossia dopo il 30 settembre; non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto (in questi casi, l’interesse sostanziale alla percezione dei tributi non viene leso dalla mera irregolarità della dichiarazione, con la quale viene cmq portata a conoscenza dell’A.F. la situazione del contribuente. Tuttavia, si tratta di previsione sostanzialmente superata, che avrà poche occasioni di essere applicata, poiché attualmente la regola è costituita dalla presentazione della dichiarazione in via telematica: in tal caso, per un verso, l’utilizzo della modulistica è imposto al fine di conseguire tale adempimento; per l’altro verso, l’obbligo di sottoscrizione si trasferisce sulla copia cartacea che il contribuente è tenuto a conservare e che potrà firmare in qualsiasi momento).

Il reato contempla un’unica soglia di punibilità, rapportata all’imposta evasa e di importo coincidente con la corrispondente soglia prevista per il delitto di dichiarazione fraudolenta di cui all’art. 3 d.lgs. 74/00, pari a € 30.000 (la soglia è integrata con riferimento a taluna delle singole imposte: tale dato quantitativo, quindi, non potrà essere integrato solo per effetto del cumulo delle imposte dirette ed indirette evase dal contribuente, occorrendo invece che esso sia realizzato evadendo una sola di tali tipologie d’imposte).

Al fine del calcolo dell’imposta evasa si deve tener conto delle somme comunque versate dal contribuente o da terzi, prima della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, a titolo di acconto, di ritenuta o cmq in pagamento dell’imposta. È prevista la reclusione da uno a tre anni.

©Riproduzione riservata

Precedente Diritto Penale : Principio di COLPEVOLEZZA (3a parte) Successivo ESTEROVESTIZIONE: Che cos'è?