Riassunti Diritto Penale – Lesioni Personali Dolose (art 582 cp e 583 cp)

LESIONI PERSONALI

Diritto Penale – Lesioni Personali Dolose (art 582 cp e 583 cp)

 

il reato di lesioni personali dolose è disciplinato dagli art 582 e 583 cp.
Il Soggetto attivo del reato può essere chiunque.
L’art 582 punisce la condotta di chi cagiona ad altri, volontariamente, una lesione dalla quale derivi una malattia del corpo o della mente. Il termine malattia è definibile come “qualunque alterazione anatomica o funzionale dell’organismo ancorché localizzata e non influente sulle condizioni organiche generali”.

Un problema di non poco momento è, ad esempio, quello collegato alla responsabilità medica. la responsabilità del medico e della struttura sanitaria , infatti, ha subito (e tuttora subisce) modifiche di disciplina. in ogni caso il medico incorrerà in responsabilità penale SOLO ove versasse in dolo o colpa grave.

 

Tornando all’oggetto del nostro discorso, dalla lettura combinata delle due norme si evince che il nostro codice penale prevede quattro tipi di lesioni personali:

1)lievissime (quelle che comportano una malattia del corpo o della mente per la cui guarigione è necessario un tempo inferiore a 20 gg)

2)lievi (quelle per le quali il tempo di guarigione stimato si aggira tra i 21 e i 40 gg)

3)gravi: quelle per le quali il tempo di guarigione è superiore a 40 gg. In particolare, si ritiene che una lesione sia grave quando:
a)metta in pericolo la vita del soggetto passivo
b)comporti una malattia o comunque un’incapacità temporanea di attendere alle ordinarie occupazioni che caratterizzano la vita del soggetto passivo (siano o non siano esse lavorative – p.s. la Cassazione ritiene che la lesione grave si configuri anche quando l’incapacità sia soltanto relativa e non, quindi, per forza assoluta)
c)comporti un indebolimento di un organo o di un senso. Per indebolimento si intende una “menomazione funzionale”, per organo si intende “qualunque elemento del corpo umano che possegga una specifica funzione (es i polmoni); per senso si intende “uno dei 5 elementi che pongono il soggetto in contatto con il mondo esterno (vista, tatto, olfatto, udito e gusto).

4)gravissime: quelle che comportino la probabile/certa perdita della vita del soggetto passivo, l’incapacità di procreare, la perdita di un arto o di un organo, uno sfregio al volto che, seppur non di entità tale da rendere orripilante il soggetto, lo ponga tuttavia in condizione di sentirsi in difficoltà nel relazionarsi con la collettività.

Quanto al tentativo, questo è certamente configurabile. Problemi interpretativi sorgono riguardo al regime di perseguibilità applicabile. La Cassazione ritiene, infatti, che il tentativo sia perseguibile d’ufficio (posto che il reato base – lesioni lievi – è perseguibile d’ufficio, così come quelle gravi e gravissime e considerando altresì che il reato tentato segue sempre il regime di procedibilità del reato consumato). Parte della dottrina, invece, ritiene che il tentativo dovrebbe ritenersi perseguibile a querela della persona offesa, motivando in questo modo: se il legislatore ha previsto che l’ipotesi meno grave di lesione (la lesione lievissima) sia perseguibile a querela della persona offesa, lo stesso discorso dovrebbe valere per l’ipotesi del delitto tentato in quanto, in questo caso, la soglia di lesività è del tutto assente oltre che inferiore rispetto a quella delle lesioni lievissime che, appunto, a causa della loro “lievità” sono soggette a procedibilità a querela della persona offesa.

Quanto all’elemento soggettivo, è sufficiente il dolo generico (coscienza, consapevolezza e volontà di tenere la condotta incriminata -anche, eventualmente, nell’ipotesi di dolo eventuale- e quindi di accettazione del rischio che, dalla condotta, possa derivare una lesione del soggetto passivo, senza volerlo necessariamente, ma accettandone, appunto, il rischio e configurando in questo modo i presupposti per il dolo eventuale). Non è invece richiesto, ai fini della consumazione, che il soggetto attivo voglia effettivamente cagionare una malattia del corpo o della mente (è richiesto quindi solamente che abbia intenzione di recare una lesione). Domanda: come si distingue la tentata lesione dal tentato omicidio? Risposta: è innanzitutto necessario osservare il tipo di mezzo utilizzato dal soggetto attivo (mani, arma bianca, arma da fuoco, ecc) e, altresì, l’eventuale reiterazione dei colpi: per esemplificare, sarà difficile che tizio venga accusato di tentata lesione, e non di tentato omicidio, se abbia colpito caio (magari più e più volte) con un coltello.

Per quanto riguarda la pena, il codice prevede quanto segue:
lesioni lievi : reclusione da 3 mesi a 3 anni
lesioni gravi: reclusione da 3 a 7 anni
lesioni gravissime: reclusione da 6 a 12 anni

la pena è altresì aumentata:
-da 1/3 alla metà se la condotta è tenuta in presenza delle condizioni previste dall’art 576 cp
-fino ad 1/3 se la condotta è tenuta in presenza delle condizioni previste dall’art 577, ovvero se il fatto è commesso da più persone riunite, da persona travistata, con armi o sostanze corrosive.

 

 

Aggiornamento 22 dicembre 2015:

Vediamo  alcune pronunce della Cassazione riguardanti le lesioni aggravate ex art 583 cp.

Vedremo, quindi, nell’ordine:

1)cosa debba intendersi per “pericolo di vita” nell’aggravante in esame

2)quando una menomazione “minima” può comunque integrare l’aggravante in esame

3)quali alterazioni del viso integrano tale aggravante

4)quali elementi siano idonei a far desumere la volontà del soggetto agente di arrecare ingente danno alla persona offesa.

1)

Innanzitutto, il pericolo di vita enunciato dall’art 583 cp comma 1, n. 1 è configurabile quando esista (in un qualunque momento del corso del processo morboso) la probabilità di morte della persona offesa.

Come è possibile desumere tale probabilità di decesso? La cassazione (Cassazione penale sez. V 12 novembre 2013 n. 2816) ha ricordato come questa vada desunta mediante un giudizio obiettivo – non fondato, quindi, su semplici “congetture” – e quindi su una seria e grave constatazione del perturbamento prodotto nelle grandi funzioni organiche del soggetto e in base a tutti i sintomi che accompagnano la malattia.

Di conseguenza, ai fini dell’insorgenza di tale pericolo, NON sono di sufficienti solamente la natura, la sede della lesione e il timore di gravi complicazioni, e nemmeno l’avvenuta formulazione di prognosi riservata.

2)

Una menomazione minima può comunque integrare l’aggravante in esame, purché sia apprezzabile e quindi influisca considerevolmente sul funzionamento di un organo. Questo è quanto ha ricordato la Cassazione (Cassazione penale sez. V 05 febbraio 2013 n. 27986 ) ritenendo, nel caso di specie, sussistente l’aggravante a causa della presenza di molteplici fratture dentarie da cui era derivato un indebolimento permanente dell’organo della masticazione.

La Cassazione (Cassazione penale sez. V 07 ottobre 2014 n. 4177 ) ha poi ritenuto che integrasse la fattispecie di cui all’art 583 cp comma 1, n. 2 anche l’asportazione di un solo dente incisivo, in quanto anche una menomazione minima – ma apprezzabile! – della potenzialità di un organo può essere sufficiente ad indebolire in modo permanente l’organo stesso (nell’esempio, la masticazione)

((N.B. Da queste due pronunce si evince, quindi, come la cassazione consideri fatto integrante l’aggravante di cui all’art 583 cp sia l’indebolimento permanente di un organo derivante da “molteplici” piccole lesioni (nel caso di specie fratture dentarie) – che però nel loro insieme siano idonee a cagionare tale indebolimento permanente complessivo; sia in presenza di un’unica lesione (l’avulsione di un solo dente incisivo, nel caso di specie) che, tuttavia, può ugualmente essere sufficiente a cagionare l’indebolimento permanente dell’organo))

3)

riguardo alle alterazioni del viso che integrano l’aggravante in esame, la Cassazione (Cassazione penale sez. V 07 ottobre 2014 n. 5326 ) ha affermato che nonostante non tutti i tipi di alterazione della fisionomia del viso costituiscano uno “sfregio”, tuttavia sono certamente tali le alterazioni che – per usare i termini della sentenza – “ne turbano l’armonia con effetto sgradevole o di ilarità, anche se non di ripugnanza”

4)

infine, Secondo la giurisprudenza quali elementi siano idonei a far desumere la volontà del soggetto agente di arrecare ingente danno alla persona offesa? la Cassazione (Cassazione penale sez. V 14 novembre 2012 n. 18490 )ha espresso chiaramente la sua posizione in merito: la prevedibilità dell’evento, integrante una delle circostanze aggravanti di cui all’art 583 cp, deve ritenersi sussistente quando la condotta dell’agente – A CAUSA del mezzo utilizzato per offendere, della direzione dell’azione e della violenza o reiterazione dei colpi – sia idonea a rivelare l’intenzione di arrecare un danno notevole alla persona offesa.

(p.s. di recente La Cassazione si è espressa con una particolare pronuncia riguardante l’aggravante in esame -> NESSUN RISARCIMENTO DANNI se il PEDONE era FUORI DALLE STRISCE

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