Diritto Costituzionale – costituzione italiana articolo 10 spiegazione

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Riassunti Diritto Costituzionale – costituzione italiana articolo 10 spiegazione

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l’art 10 Cost disciplina la condizione degli stranieri una volta entrati nel suolo italiano.
È preliminarmente doverosa una distinzione tra 2 categorie di stranieri:
1)cittadini di altri stati dell’UE: essi sono quasi del tutto parificati ai cittadini italiani in quanto l’unione europea riconosce a tutti i suoi cittadini lo stesso tipo di tutela (ad es la libertà di circolazione e soggiorno in tutti gli stati membri; il diritto di proporre petizioni al parlamento europeo, il diritto a ricevere tutela da parte delle autorità diplomatiche di uno qualunque degli stati membri qualora il cittadino europeo si trovi in un paese terzo, ecc )
2)cittadini di altri stati al di fuori dell’UE: nei confronti di essi il trattamento è differente in quanto, in prima battuta, bisogna osservare che per poter accedere e soggiornare nello stato italiano è necessario che essi siano in possesso di un visto d’ingresso e di un permesso di soggiorno.

Stante questa premessa, analizzando però l’art 10 Cost, è possibile approfondire lo spettro di tutela riservata agli stranieri, in particolar modo a quelli appartenenti al “secondo tipo”.

Il c.1 dicendo che “l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionle di carattere generale” funge da “convertitore automatico” di tutte quelle consuetudini (norme di diritto internazionale NON scritte) che, nel corso del tempo, sono divenute prassi internazionale che tutti gli stati devono osservare.

Il c.2 dicendo invece che “la condizione giuridica dello straniero è disciplinata dalla legge nel rispetto delle norme previste dai trattati internazionali” afferma il seguente principio: lo stato italiano è tenuto al rispetto delle norme internazionali di carattere pattizio (i trattati) da esso stipulati con gli altri stati e ha l’obbligo di introdurne i contenuti attraverso la fonte LEGGE (è quindi necessario che sia approvata una legge che introduca le norme di diritto internazionale facenti parte dei trattati firmati dall’italia – non operando quindi il principio di conversione automatica operante ESCLUSIVAMENTE nei riguardi delle norme internazionali di carattere generale, come specificato nel c.1).

Il c.3 si occupa invece della condizione dei soggetti richiedenti asilo politico. Tale status spetta (a seguito di opportuno accertamento della presenza dei requisiti necessari per il suo riconoscimento) a tutti quei soggetti che fuggono dal proprio paese d’origine in quanto questo non riconosce loro i diritti e le libertà costituzionalmente previste e garantite dalla Cost italiana.

Il c.4 infine si occupa dei rifiugiati politici. Dicendo che “non è ammessa l’estradizione per reati politici” tutela la libertà politica di tutti gli uomini, vietando l’estradizione nel paese d’origine dello straniero che fugga da esso perché perseguitato per motivi politici. L’accertamento della presenza dei requisiti idonei a riconoscere lo status di rifiugiato politico è affidato a commissioni ad hoc. Tuttavia, in presenza, alternativamente o cumulativamente, dei seguenti elementi, la concessione di tale status NON è ammessa. Tali sono elementi sono: 1)il riconoscimento dello status di rifiugiato politico già effettuato da un altro stato; 2)la NON provenienza dello straniero dal proprio paese di origine; 3)la precedente condanna in italia per gravi delitti.

il presente articolo costiuiva un primo approccio più schematico all’argomento. Per maggiori approfondimenti CLICCA QUI: Spiegazione dettagliata dell’articolo 10 costituzione

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