Riassunti Diritto Costituzionale caretti – Limiti ai diritti costituzionalmente garantiti

Riassunti Diritto Costituzionale – Limiti ai diritti costituzionalmente garantiti

riassunti diritto costituzionale caretti

i limiti si distinguono in limiti generali e limiti speciali.

limiti generali:

LO STATO DI GUERRA

l’art 78 Cost disciplina lo stato di guerra affermando che “lo stato di guerra è proclamato dal parlamento che fornisce al governo i poteri necessari
commento: il parlamento conferisce al governo tali poteri per mezzo dello strumento della delega SENZA spogliarsi definitivamente di una forma di controllo sul suo operato. La ratio di tale delegazione risiede nella maggior capacità del governo di coordinare eventuali spedizioni militari ed in generale coordinare la difesa del paese.

L’art 11 Cost pone tuttavia un limite ben preciso alla proclamazione dello stato di guerra. In base ad esso, infatti, l’italia RIPUDIA la guerra come strumento di offesa => può ricorrervi SOLO!!! per difendersi da un attacco proveniente da uno stato estero.

ORDINANZE DI NECESSITÀ E DI URGENZA

la funzione di tali ordinanze è quella di intervenire per gestire situazioni particolarmente difficili idonee quindi a configurare una stato di necessità o di urgenza.

L’art 2 t.u. Leggi sulla pubblica sicurezza del 1931 prevede un potere di ordinanza in capo al prefetto in base al quale costui ha il potere, in casi di urgenza o di grave necessità pubblica, di emanare provvedimenti volti a tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica.
La Corte Cost ha dichiarato incostituzionale tale norma limitatamente ai casi in cui il potere di ordinanza venga esercitato nei confronti di materie coperte da riserva di legge (ancorché solo relativa)

l’efficacia di tali ordinanze è un’efficacia temporanea (in quanto permane finché non scompare lo stato di necessità o di urgenza che ha portato alla loro emanazione) con 2 limiti fondamentali:
1)l’impossibilità di emanare ordinanze di necessità ed urgenza in materie coperte da riserva di legge
2)l’impossibilità di constastare con i principi generali dell’ordinamento giuridico

ORDINE PUBBLICO:

La Corte Cost ha ritenuto operante tale limite allo scopo di consentire a tutti i cittadini una pacifica convivenza nel rispetto dei diritti inviolabili dell’uomo

limiti speciali:

i limiti speciali sono di 4 tipi: 1)limite della sicurezza pubblica; 2)limite della sanità ed incolumità pubblica; 3)limte del buon costume; 4)limite della dignità umana.

1)il limite della sicurezza pubblica è volto a tutelare la prevenzione dei reati. Gli art 16 c.1 e 17 c.3 Cost ne costituiscono un valido esempio.
L’art 16 c.1 infatti consente la libera circolazione e soggiorno in tutto il territorio nazionale, con due sole limitazioni:
-per motivi di sanità (es nei riguardi di un soggetto affetto da una malattia contagiosa)
-per motivi di sicurezza (es nei riguardi di un soggetto pericoloso)
l’art 17 c.3 invece prevede l’obbligo di informare l’autorità di pubblica sicurezza dell’intenzione di dar vita ad una riunione in un LUOGO PUBBLICO (es strada o piazza) (N.B. L’obbligo di preavviso è costituito dalla semplice comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza, non essendo necessaria quindi una successiva autorizzazione. Sarà, eventualmente, l’autorità ad adoperarsi per vietare tale riunione nel caso ritenga che possa costituire un pericolo per la pubblica sicurezza

2)limite della sanità ed incolumità pubblica. Il riferimento è all’art 32 Cost il quale, oltre a stabilire il principio secondo il quale tutti i cittadini hanno diritto a cure mediche gratuite (c.d. Diritto di curarsi) essi hanno anche il diritto di rifiutarle (diritto di non curarsi) TRANNE!!! nei casi in cui, per ragioni di incolumità pubblica lo stato, con LEGGE!!! imponga al soggetto/i in questione di sottoporsi obbligatoriamente ad uno o più trattamenti sanitari (es nei confronti di soggetti affetti da malattie contagiose)

3)limte del buon costume, previsto nei riguardi di tutte le manifestazioni del pensiero (sottoforma di spettacolo teatrale, pellicola cinematografica, articolo di giornale, ecc), le quali debbono tutte rispettare il buon costume

4)limite della dignità umana. Il rispetto dei diritti inviolabili dell’uomo è previsto dall’art 2 Cost e, in particolare, il limite al rispetto della dignità umana è altresì prescritto da un altro art della Cost: l’art 13 c.4 che VIETA di esercitare violenza psichica o morale su soggetti comunque sottoposti a limitazioni della libertà personale.

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