Diritto Penale – Favoreggiamento Personale (art 378 cp)

COPERTINA ART FAVOREGGIAMENTO PERSONALE

Diritto Penale – Favoreggiamento Personale (art 378 cp)

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il reato di favoreggiamento personale è disciplinato dall’art 378 cp.

Il bene giuridico tutelato dalla norma consiste nell’interesse dell’amministrazione della giustizia a non essere ostacolata da condotte che impediscano o rendano più difficile l’accertamento e la persecuzione dei reati

È un reato di pericolo, per cui si consuma al momento in cui è tenuta la condotta a prescindere dall’effettivo risultato di essa.

Il soggetto attivo può essere chiunque.

La condotta incriminata consiste nel prestare aiuto a taluno al fine di eludere le investigazioni o sottrarsi alle ricerche dell’autorità giudiziaria.
“eludere le investigazioni” = condotta volta a frustrare le attività ivestigative volte a scovare ed interpretare le prove di un avvenuto reato al fine di stabilire se questo sia stato realmente commesso e da chi
“sottrarsi alle ricerche” = condotta volta a vanificare le misure coercitive (quali l’arresto, il fermo, ecc) irrogate dall’autorità giudiziaria.
Il reato di favoreggiamento è a forma libera, in quanto il codice NON descrive una specifica modalità di attuazione della condotta (non definendo nemmeno cosa si intenda per “aiuto”). Di conseguenza, sarà idonea ad integrare la condotta incriminata qualunque condotta IDONEA a ledere il bene giuridico tutealato dalla norma.
La norma utilizza altresì l’espressione “taluno” per indicare il destinatario della condotta incriminata. Da ciò si deduce che il destinatario dell’aiuto può essere qualunque soggetto (diverso dal soggetto agente – in quanto non è configurabile un autofavoreggiamento) e quindi, anche un soggetto diverso da quello che ha materialmente commesso il fatto. Il reato di favoreggiamento si consuma infatti sia nel caso in cui il favoreggiatore tenga la condotta nei confronti di un soggetto che abbia materialmente commesso il fatto, sia nel caso in cui il soggetto favorito NON abbia commesso il reato (N.B. È però necessario che il reato che si intende “coprire” mediante la condotta di favoreggiamento sia stato cmq commesso da qualcuno -diversamente lo stesso favoreggiamento, per un reato mai commesso, non potrebbe configurarsi).
La giurisprudenza, da un po’ di anni, ritiene che il reato di favoreggiamento possa consumarsi anche quando la condotta tenuta sia di tipo omissivo. Tuttavia, tale assunto si espone ad una critica: l’art 40 cp (norma che si occupa del nesso di causalità) da un lato è applicabile ai soli reati ad evento naturalistico (e, tale reato non lo è), dall’altro, al c.2, dicendo “non impedire un evento che si ha L’OBBLIGO GIURIDICO di impedire equivale a cagionarlo” circoscrive l’ambito dei reati commessi in forma omissiva ai soli soggetti agenti che, ricoprendo un ruolo di garanzia, hanno l’effettivo obbligo giuridico di tenere la condotta alterativa lecita e di segno opposto (quindi attiva – es il medico nei confronti dei suoi pazienti). A fronte di ciò, non può ritenersi che nel nostro ordinamento giuridico il legislatore abbia voluto porre tutti i cittadini in posizione di garanzia reciproca (posto infatti che non esiste un obbligo giuridico , facente capo al cittadino comune, di impedire dei reati).

Elemento soggettivo: l’elemento soggettivo è il dolo generico. È sufficiente quindi la coscienza, consapevolezza e volontà di tenere la condotta incriminata essendo IRRILEVANTE il fatto che, eventualmente, il soggetto agente non sappia di direzionare la sua prestazione di aiuto nei confronti di un innocente (a patto però che, cmq, un reato sia stato commesso).

Il tentativo e certamente configurabile in presenza di atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere il delitto.

Vi sono altre interessanti considerazioni da fare riguardo al reato di favoreggiamento personale:

La giurisprudenza, negli ultimi anni, stante il carattere di reato a forma libera, ha ricondotto alla fattispecie di favoreggiamento condotte che si discostano dalle “generali” condotte utilizzate per commettere il reato (es il nascondimento del reo).
1)
Una di queste riguarda le FALSE INFORMAZIONI ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA. Tuttavia, tale questione non è esente da critiche. Le false informazioni alla polizia giudiziaria NON sono infatti sanzionate dal nostro codice penale. L’art 372 cp, in materia di falsa testimonianza, incrimina infatti soltanto la condotta tenuta nei confronti dell’AUTORITÀ GIUDIZIARIA (e non quindi della polizia giudiziaria).
2)
depistaggio rispetto ad interventi urgenti: es, tizio, in persenza della polizia, afferma (falsamente) di non conoscere caio (la persona con la quale stava parlando poco prima) e di non sapere nulla, sempre falsamente, riguardo a determinare questioni prospettate dalla polizia. In questo caso la condotta di tizio effettivamente è volta a depistare l’attività dell polizia.

Un ultima questione riguarda la differenziazione tra la condottotta di favoreggiamento personale e la prestazione della difesa da parte dell’avvocato. Ci si è chiesti: come si fa a distinguere la difesa tecnica, che l’avvocato garantisce al suo assistito, da una eventuale condotta di favoreggiamento personale tenuta da un legale nei confronti del suo assistito?
Sicuramente la risposta è immediata (propendendo per il configurarsi del favoreggiamento) in tutti quei casi nei quali l’avvocato alteri le prove o agisca al fine sì di aiutare il proprio cliente ma in maniera del tutto illegale. Problemi interpretativi si sono posti invece in realazione a situazioni di diverso tipo nelle quali non sia così agevole operare la distinzione oggetto della domanda. In questi casi, il criterio distintivo, è il seguente:
-se l’avvocato si limita a SUGGERIRE qualche cosa al proprio cliente → NO favoreggiamento
-se l’avvocato INFORMA Il proprio cliente di qualche cosa della quale non doveva conferire con costui (es l’avvocato che comunica al proprio assistito l’approvazione di un mandato di cattura nei suoi confronti, al fine di permettergli di fuggire in tempo) → SI favoreggiamento

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