Diritto Penale – Reato di Evasione (art 385 cp)

Diritto Penale – Reato di Evasione (art 385 cp)

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il reato di evasione è disciplinato dall’art 385 cp
è un reato proprio in quanto può essere commesso solo da soggetti che siano sottoposti a particolari forme di coercizione da parte dello stato.

I soggetti attivi del reato sono infatti le persone legalmente arrestate, detenute o semilibere. Una persona si considera legalmente arrestata quando sia sottoposta a fermo da parte della polizia oppure quando sia temporaneamente arrestata in flagranza di reato (ex art 388 cp) da parte di un privato. Una persona è invece considerata legalmente detenuta quando sia sottoposta a custodia cautelare oppure quando stia scontando la pena irrogata da una condanna. I Semiliberi sono invece quei soggetti ai quali sia concesso di assentarsi dal luogo nel quale sono custoditi ma per un periodo di tempo prestabilito.

La condotta consiste nel sottrarsi alla vigilanza dei soggetti preposti alla custodia. Essendo un reato a forma libera, l’evasione può essere compiuta con le modalità più diverse (ad eccezione dell’omissione – non è infatti configurabile né ipotizzabile un’evasione commessa mediante omissione). Non è inoltre influente né la distanza, eventualmente percorsa dal soggetto evaso (ciò significa che, ad es, se tizio esce dal carcere fermandosi a parlare con un terzo soggetto che si trova proprio sull’uscio, il reato di evasione si configura ugualmente); né è obbligatorio che il soggetto agente evada da un luogo chiuso (l’evasione può infatti realizzarsi anche da un luogo aperto – in tale caso il reato, però, si consumerà quando sia divenuto impossibile riacciuffare nel breve termine il soggetto agente).

L’elemento soggettivo è il dolo generico, di conseguenza è sufficiente la consapevolezza del soggetto agente di essere sottoposto ad un legittimo stato di arresto e/o di detenzione e di eludere volontariamente la sorveglianza dei soggetti preposti alla custodia

il tentativo è astrattamente configurabile tuttavia, nella pratica, talvolta può non essere agevole distinguere le ipotesi di condotta consumata o tentata (es: se tizio è sorpreso mentre sta scavalcando le mura del carcere, non è automatico stabilire se si tratti di evasione consumata o tentata)

la norma prevede 2 aggravanti:
1)l’aver commesso il fatto con violenza o minaccia nei confronti di una o più persone ovvero aver commesso il fatto con effrazione (e quindi rottura o scasso di cose destinate a prevenire/impedire l’evasione)
2)l’aver commesso il fatto con violenza o minaccia nei confronti di una o più persone, realizzata da più persone riunite ovvero con l’ausilio di armi.

La norma prevede altresì una circostanza attenuante denominata pentimento post delictum: il reo, infatti, può beneficiare di una diminuzione di pena nel caso in cui si costituisca spontaneamente dopo aver commesso il fatto.

N.B.: il reato di evasione NON si configura quando lo stato di legittimo arresto o detenzione non era ancora presente al momento del fatto (es: il reato non si configura se tizio fugge dalla polizia mentre questa sta tentando di arrestarlo – proprio perché lo stato di legittimo arresto non era nemmeno ancora presente).

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