Decreto ingiuntivo: quando si prescrive e quali sono i termini da osservare?

COPERTINA ART DECRETO INGIUNTIVO TERMINI E PRESCRIZIONE

Decreto ingiuntivo: quando si prescrive e quali sono i termini da osservare?

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In questo articolo verranno analizzati i due termini che – rispettivamente – il creditore ed il debitore devono osservare (il primo per la notificazione del decreto e, il secondo, per la proposizione dell’eventuale opposizione allo stesso) e, infine, il termine di prescrizione del decreto ingiuntivo.

Partendo dal termine per la notificazione del decreto, questo è di 60 gg. Tale termine decorre dall’EMISSIONE del decreto e la data che “fa fede” per poter validamente considerare – come avvenuta nei termini – la notificazione del decreto è quella della sua consegna all’ufficiale giudiziario. Ciò significa che se la consegna avviene il 59mo giorno (dalla data di emissione) e, per problemi relativi al servizio postale, l’atto venga materialmente consegnato al debitore il 64mo giorno, la notificazione è comunque valida in quanto rispettosa del termine previsto dalla legge (la Corte Cost, infatti, ha affermato che non può essere imputato al mittente l’eventuale ritardo dovuto a problematiche interne al servizio postale).

Passando, invece, all’analisi del termine che la legge fornisce al debitore per proporre (se lo vuole) opposizione, questo è di 40 gg. e decorre dalla data in cui il debitore abbia ricevuto la notificazione del decreto ingiuntivo. Ciò significa che se il debitore consegna nelle mani dell’ufficiale giudiziario l’atto il 39mo giorno e questo, sempre per disguidi interni alla posta, sia ricevuto dal creditore il 44 giorno, l’opposizione si considera ugualmente proposta nei termini.

Per quanto riguarda, infine, il termine di prescrizione del decreto questo è di 10 anni. In altre parole il creditore, una volta che abbia notificato il decreto entro il termine di 60 gg dalla sua emissione – anche qualora siano trascorsi i 40 gg a disposizione del debitore per adempiere o per proporre opposizione e costui non abbia né adempiuto né proposto opposizione – potrà, se lo vuole, non procedere immediatamente all’esecuzione forzata ma posticipare la sua instaurazione fino ad un massimo 10 anni.

Cosa accade, quindi, se il creditore NON rispetta il termine di 60 gg oppure quello di 10 anni?. La risposta è la seguente: in entrambi i casi il debitore può opporsi. Nel primo caso sollevando opposizione all’esecuzione per inidoneità del titolo (a causa della tardiva notificazione effettuata dal creditore); nel secondo caso, invece, eccependo l’avvenuta prescrizione.

 

come si interrompe la prescrizione decennale del decreto ingiuntivo? la risposta è la seguente: mediante Messa in mora del creditore, notifica di atto giudiziario e riconoscimento del debito.

più nel dettaglio, per interrompere il decorso della prescrizione è necessario che il creditore della prestazione agisca in uno dei seguenti modi:

-invii un sollecito, da cui risulti chiaramente, e quindi senza ombra di dubbio, la volontà di ottenere l’adempimento spontaneo.

-effettui la notifica di un atto giudiziario volto a conseguire una sentenza di condanna a quella specifica prestazione non adempiuta.

-effettui il riconoscimento del debito del diritto altrui proveniente dalla controparte e firmato da quest’ultima.

 

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