Opposizione di terzo(art 619 cpc): ESEMPIO + MEZZO DI PROVA esperibile

COPERTINA ART OPPOSIZIONE DI TERZO ESEMPIO E PROVA

 

 

 

Opposizione di terzo(art 619 cpc): ESEMPIO + MEZZO DI PROVA esperibile

 

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Prima di analizzare il tema specifico dell’articolo (e cioè descrivere un esempio di opposizione di terzo ed il mezzo di prova esperibile) è opportuno effettuare un piccolo “passo indietro”.

Il nostro codice di procedura civile, in materia di espropriazione mobiliare presso il debitore, consente all’ufficiale giudiziario di pignorare non soltanto i beni che siano di “sicura proprietà” del debitore ma, altresì, tutti gli altri che – per il solo fatto di essere “fisicamente presenti” all’interno dell’abitazione in cui il debitore vive – sono dalla legge considerati come beni di “presunta” proprietà del debitore. In altre parole, qualora i suddetti beni NON fossero realmente di proprietà del debitore questo fatto NON ostacolerebbe il loro pignoramento (a condizione che si trovino all’interno della sua abitazione) MA, allo stesso tempo, consente al reale proprietario dei beni di far valere il proprio diritto di proprietà (o altro diritto reale che affermi di vantare) grazie all’opposizione di terzo disciplinata dall’art 619 cpc.

Dopo aver fatto questa breve premessa è possibile descrivere un esempio utile a chiarire meglio il concetto. Immaginiamo che il debitore in questione sia anche un conduttore. Cosa accade qualora l’ufficiale giudiziario, recandosi nell’abitazione nella quale il debitore vive (abitazione che, in forza del contratto di locazione, NON è di sua proprietà) effettui il pignoramento su dei beni che NON siano di proprietà del debitore ma, invece, del locatore? La risposta è la seguente: il pignoramento può correttamente effettuarsi ma, il locatore, avrà il diritto di proporre opposizione di terzo (al fine di far accertare il proprio diritto di proprietà o altro diritto reale che costui vanti sui suddetti beni).

…Come può, il locatore, “all’atto pratico” provare il proprio diritto?

Sappiamo che la legge, all’art 621 cpc, pone una ferrea limitazione all’esperimento della prova testimoniale. In altre parole, questa, è ammessa SOLO nel caso in cui “l’esistenza del diritto fatto valere dal terzo sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore”. Il nostro esempio, evidentemente, non consente l’agevole ricorso a tale mezzo di prova. In questo caso, infatti, il locatore potrà certamente provare il proprio diritto, anche se non per mezzo di testimoni ma ricorrendo, invece, ad una prova differente: potrebbe ad esempio esibire il contratto di locazione (stipulato con il debitore) dal quale sia possibile verificare l’insieme dei beni mobili compresi nella locazione MA di proprietà del locatore – e conseguentemente concessi soltanto in “detenzione” al conduttore. Sarebbe altresì possibile – per il locatore – riuscire a produrre le fatture e gli scontrini relativi all’acquisto dei propri beni ma, data la difficoltà di procedere a tale esibizione, la prima soluzione risulta più agevole.

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