Contratto di locazione – recesso anticipato del locatore: quando va risarcito il conduttore?

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Contratto di locazione – recesso anticipato del locatore: quando va risarcito il conduttore?

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La legge, in materia di locazioni, prevede una durata minima di 8 anni. Questo tipo di contratto è anche chiamato 4 + 4, proprio al fine di sottolineare che dopo i primi 4 anni è possibile che il rinnovo dello stesso NON intervenga. La legge, infatti, riconosce al locatore una causa particolare in presenza della quale costui è legittimato (dopo che siano trascorsi i primi 4 anni) a recedere anticipatamente dal contratto, senza incorrere in alcuna sanzione. La causa in questione è la seguente: il locatore necessita di tornare nella disponibilità dell’immobile per destinarlo ai bisogni propri o della propria famiglia.

Entro il termine di 90 gg dal rilascio dell’immobile il locatore ha, quindi, il DOVERE (e non il semplice onere) di adibire ad abitazione propria – o di un proprio familiare – l’immobile precedentemente locato. Cosa accade se non adempie a tale obbligo? Le conseguenze per il locatore sono 2:

-è tenuto a risarcire il danno subito dal conduttore

-è tenuto a rimborsare le spese e gli oneri che il conduttore ha dovuto sostenere per il trasloco

il risarcimento del danno (di importo non inferiore a 48 mensilità) scatta quindi in conseguenza dell’inadempimento dell’obbligo che, per il solo fatto del recesso anticipato, scatta nei confronti del locatore. In altre parole, così come la legge, da un lato, tutela gli interessi propri del locatore (o della sua famiglia) concedendogli di recedere anticipatamente dal contratto, dall’altro tutela anche il conduttore che, sebbene non possa ostacolare in alcun modo il recesso (giustificato in base alla ragione su menzionata) può però validamente opporsi alla “presa in giro” che il locatore abbia effettuato nei suoi confronti disattendendo, nei fatti, l’impegno che avrebbe dovuto prendere.

Quindi, per essere un po’ sintentici, possiamo dire che: la legge riconosce al locatore il diritto di recedere anticipatamente dal contratto (dopo che siano trascorsi 4 anni) se la ragione di tale recesso coincide con la necessità di destinare ad uso personale, o della propria famiglia, l’immobile precedentemente locato. Il diritto in questione, tuttavia, fa sorgere in capo al locatore un vero e proprio OBBLIGO di destinazione dell’immobile (entro 90 gg dal rilascio) che, se disatteso, legittima il conduttore ad ottenere il risarcimento del danno ed il rimborso delle spese e degli oneri sostenuti per il trasloco.

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