D.L. 83/2015 – TUTTE le MODIFICHE all’ESECUZIONE FORZATA

COPERTINA ART MODIFICHE DL 83 2015

D.L. 83/2015 – TUTTE le MODIFICHE all’ESECUZIONE FORZATA

((NOVITÀ DECRETO BANCHE (DL 59/2016):

-tra le novità più importanti spicca la seguente: il pignoramento finisce dopo 3 aste! per maggiori approfondimenti vedi decreto banche (dl 59/2016)))

…Tornando alle modifiche effettuate dal D.L. 83/2015, questo ha apportato modifiche significative al cpc. In particolare, con riguardo al processo esecutivo, tale decreto è intervenuto su una serie di questioni:

1)contenuto del precetto (art 480 c.2 cpc)

2)vendite all’asta di beni immobili (con particolari facilitazioni per le banche) e mobili registrati

3)conversione del pignoramento (ex art 495 cpc)

4)perdita di efficacia del pignoramento (art 497 cpc)

5)per l’ esecuzione immobiliare i termini per il deposito dei documenti ipocatastali (previsti dall’art 567 c.2 cpc), termini per la proroga per effettuare lo stesso e termine per la nomina (da parte del giudice) del perito per la stima del valore del bene

6)art 492 bis cpc (ricerca telematica dei beni)

7)pignoramento di pensioni e stipendi

 

per quanto riguarda il punto 5), questo è stato trattato all’interno di un precedente articolo: questo qui 😉 LINK Modifiche Esecuzione Immobiliare

 

per quanto riguarda gli altri, andiamo con ordine:

 

1)contenuto del precetto (art 480 c.2 cpc)

la riforma in esame ha modificato il c.2 dell’art 480 cpc nel seguente modo: dalla data di conversione in legge del D.L. 83/2015, all’interno del precetto sarà OBBLIGATORIO (per il creditore) informare il debitore che costui, se lo desidera, ha il diritto di tentare di risolvere la crisi da sovraindebitamento in due modi e ricorrendo all’aiuto di due possibili soggetti. Le modalità sono le seguenti:

1)concludere un accordo di soluzione della crisi con il creditore

2)stipulare un piano del consumatore.

Per quanto riguarda i due possibili soggetti, ai quali il debitore può rivolgersi, questi sono:

1)un organismo specializzato nella soluzione della crisi da sovraindebitamento

2)un professionista nominato dal giudice.

 

2)vendite all’asta (di beni immobili e mobili registrati)

il D.L. 83/2015 ha modificato, in maniera netta (e già dall’entrata in vigore del decreto stesso – senza dover, quindi, attendere la conversione in legge) la procedura da seguire per le aste aventi ad oggetto beni immobili e beni mobili registrati. In poche parole, queste dovranno svolgersi OBBLIGATORIAMENTE online grazie ad un portale apposito (il portale delle vendite pubbliche) gestito direttamente dal ministero della giustizia.

E per quanto riguarda la custodia dei beni da vendere all’asta? Il decreto legge in questione è intervenuto anche su questo punto creando un albo dei custodi giudiziari (in altre parole, un elenco al quale dovranno iscriversi soggetti che si occuperanno della custodia e della vendita dei beni pignorati)

l’ Art. 16 del dl n. 18/2016, poi, ha di recente introdotto delle facilitazioni per le banche. in altre parole, il governo ha voluto agevolare la vendita degli immobili pignorati, favorendo in particolar modo le banche che potranno acquistare gli immobili (da loro stesse finanziati

 

3)conversione del pignoramento (ex art 495 cpc)

per quanto riguarda la conversione del pignoramento, la riforma ha previsto la possibilità (per il debitore) di effettuare il pagamento della somma (richiesta per la conversione) in forma rateale. Al debitore è infatti concesso di pagarla in 36 rate e, ogni 6 mesi, il giudice avrà il compito di:

a)attribuire al creditore (in caso di creditore unico) le somme di denaro depositate dal debitore

b)distribuire tra i creditori (nel caso ve ne siano più di uno) le somme di denaro depositate dal debitore. Naturalmente, in questo secondo caso, il giudice dovrà sempre rispettare l’ordine previsto dalla legge:

1)creditori privilegiati (a condizione che il loro credito NON sia sorto dopo il pignoramento) anche se intervenuti tardivamente

2)creditori chirografari muniti di titolo esecutivo intervenuti tempestivamente

3)creditori chirografari tempestivi ai quali se richiesto di estendere il pignoramento (qualora muniti di titolo esecutivo) ovvero di anticipare le spese del pignoramento (qualora ne fossero privi) NON l’abbiano fatto

4)creditori chirografari tardivi (con o senza titolo esecutivo) che potranno soddisfarsi per ultimi (sull’eventuale somma residua).

 

4)perdita di efficacia del pignoramento (art 497 cpc)

la riforma è intervenuta anche modificando il termine massimo di efficacia del pignoramento: non più di 90 gg ma di 45. ciò significa che (già dalla sua entrata in vigore) qualora il creditore non proponga istanza di vendita o di assegnazione entro il termine massimo di 45 gg dal pignoramento, questo perderà efficacia.

 

6)art 492 bis cpc (ricerca telematica dei beni)

il decreto ha “eliminato le barriere” che impedivano la concreta applicazione dell’art 492 bis cpc. Per il periodo di tempo di 1 anno dall’entrata in vigore della riforma, infatti, pur in assenza dei decreti attuativi (elemento che, prima del presente decreto, rendeva impossibile l’applicazione dell’art 492 bis) il creditore ha non soltanto la possibilità di accedere ad una serie di banche dati pubbliche (anagrafe tribuaria, inps, PRA, ecc) ma potrà farlo anche SENZA l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario. In altre parole, non occorrerà più delegare questa operazione all’ufficiale giudiziario (naturalmente, però, per poter ricorrere alla ricerca telematica dei beni il creditore avrà bisogno di un provvedimento – del Presidente del tribunale – che glielo consenta). Entro un anno dall’entrata in vigore della riforma, tuttavia, sarà cmq obbligatorio emanare i decreti attuativi.

 

7)pignoramento di pensioni e stipendi

infine il governo è intervenuto anche sul pignoramento di pensioni e stipendi (innovando l’art 545 cpc), modificando la “generale” regola che prevedeva la pignorabilità di 1/5 degli stessi.

La riforma, infatti, ha previsto che:

-per le pensioni: NON è consentito pignorare un importo corrispondente al valore dell’assegno sociale aumentato della metà. Ciò significa che, invece, l’eventuale eccedenza, è pignorabile.

Per l’anno 2015 l’INPS ha stabilito che il valore dell’assegno sociale corrisponde a 448,52 euro. Ciò significa che la quota di pensione, che il creditore è legittimato a pignorare, sarà SOLTANTO quella che ecceda i 672,78 euro

l’operazione matematica che è necessario svolgere per calcolare “l’eccedenza” sulla quale il creditore può soddisfarsi, è la seguente:

448,52 + 50% di 448,52

(il 50% di 448,52 = 224,26)

quindi 448,52 +224,26 = 672,78 euro

es:

se un pensionato percepisce  1000 euro mensili, il pignoramento del quinto della pensione dovrà essere calcolato solo sulla differenza tra 1000 (valore della pensione) e 672,78 (minimo non pignorabile).

quindi: 1000 – 672,78 = 327,22.

Il creditore, quindi, potrà ricevere 1/5 di 327,22, cioè  65,44 euro.

 -per gli stipendi: è necessario operare una duplice differenziazione:

1)per quelli versati sul conto del debitore PRIMA del pignoramento, questi potranno essere pignorati per l’importo eccedente il triplo del valore dell’assegno sociale

2)per quelli versati, invece, contestualmente o successivamente al pignoramento, la porzione pignorabile sarà quella prevista dalla legge (e quindi nella misura massima di 1/5).

(N.B. La violazione delle presenti regole comporta l’inefficacia parziale del pignoramento – rilevabile anche d’ufficio dal giudice)

©Riproduzione riservata

Precedente Esecuzione Immobiliare : Novità D.L. 27 Giugno 2015 Successivo Banche - Prelievo Forzoso conti correnti: Facciamo CHIAREZZA