Art 497 cpc – COMMENTO!

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L’art 497 cpc disciplina la cessazione dell’efficacia del pignoramento.

Il pignoramento ha un termine massimo, scaduto il quale – se il creditore NON ha richiesto la vendita dei beni – perde efficacia (in altre parole, “scade”).

Qual’è questo termine? Per frutto di una recente riforma avvenuta quest’estate (esecuzione immobiliare – novità dl 23 giugno 2015) il termine di efficacia previsto dall’art 497 cpc è stato ridotto ed ora non è più di 90 gg ma, bensì, di 45.

Cosa accade qualora il creditore non chieda la vendita dei beni nel termine di 45 gg dall’avvenuta notificazione del pignoramento? La risposta è la seguente: il bene (o i beni qualora il pignoramento ne avesse ad oggetto più di uno) tornano nella disponibilità del debitore. Ciò significa che il debitore potrà nuovamente disporre (vendendoli, ad esempio) dei beni precedentemente pignorati.
Dando uno sguardo alla procedura – prima di giungere, eventualmente, alla cessazione dell’efficacia del pignoramento prevista dall’art 497 cpc – questa può essere sintetizzata nel seguente modo:

-l’ufficiale giudiziario ha il compito di pignorare i beni (mobili o immobili)

-il debitore, a quel punto, è nominato custode dei beni oggetto del pignoramento finché questi non siano

a)venduti

b)presi in consegna dall’Istituto Vendite Giudiziarie – nel caso di pignoramento mobiliare.
-il creditore deve successivamente depositare l’istanza di vendita dei beni pignorati

(N.B.: in alcuni casi il creditore NON deposita l’istanza di vendita ma, bensì, l’istanza di assegnazione diretta – ciò accade quando il creditore rinunci all’asta chiedendo di ottenere l’assegnazione dei beni oggetto del pignoramento)

tale istanza (di vendita o di assegnazione) può essere presentata SOLO dopo che siano trascorsi come minimo 10 gg dal pignoramento…perché? La risposta è semplice: entro il termine di 10 gg dal pignoramento, la legge riconosce al debitore la facoltà di chiedere la conversione (art 495 cpc) o la riduzione (art 496 cpc) del pignoramento, oppure il debitore può pagare (art 494 cpc), evitando così che l’esecuzione proceda.
…Cosa accade, a questo punto, se siano decorsi 45 gg dal pignoramento e, quindi, come detto, questo sia ormai divenuto inefficace ex art 497 cpc? La risposta è la seguente: il creditore procedente NON potrà più, naturalmente, chiedere né la vendita né l’assegnazione dei beni…MA! Potrà benissimo dare inizio ad una nuova procedura esecutiva, chiedendo all’ufficiale giudiziario di effettuare un nuovo pignoramento e, conseguentemente, rispettando (questa volta!) il termine di efficacia di 45 giorni potrà validamente chiedere la vendita/assegnazione dei beni.

In ogni caso, una volta scaduto il pignoramento il giudice ne dispone la sua cancellazione della trascrizione.

La legge prevede 2 eccezioni alle tempistiche appena descritte:

1)qualora il creditore intenda ottenere l’esecuzione di un bene che sia oggetto di pegno o ipoteca (in suo favore, naturalmente) NON deve procedere con il pignoramento. Costui, infatti, potrà chiedere direttamente la vendita o l’assegnazione. Quando? La risposta è semplice: dopo che siano trascorsi almeno 10 gg dall’avvenuta notificazione del precetto al debitore.

2)qualora, invece, il pignoramento sia relativo a cose deteriorabili può essere disposta la vendita o l’assegnazione immediata (N.B. Il termine “immediata” indica la contestualità della richiesta – in altre parole, in questo caso particolare, la richiesta di vendita o di assegnazione può essere fatta dal creditore già al momento in cui è proposta la richiesta di pignoramento).

Domanda: come si fa a stabilire se il bene sia realmente deteriorabile?

Risposta: la legge NON non fissa dei criteri generali per stabilirlo. Da ciò consegue che dovrà essere necessariamente accertata considerando le qualità delle cose oggetto dello stesso.

Cosa accade qualora il creditore, nonostante sia scaduto il termine di efficacia del pignoramento (siano quindi, in altre parole, trascorsi 45 gg dall’avvenuta notificazione dello stesso come previsto dall’art 497 cpc) proponga ugualmente l’istanza di vendita?

La risposta è la seguente: il debitore NON dovrà proporre opposizione agli atti esecutivi dovendo, invece, depositare una istanza di estinzione – perché, come detto, a seguito della cessazione dell’efficacia del pignoramento il procedimento di esecuzione si estingue – nell’udienza per la fissazione della vendita. Perché proprio in questa udienza? Perché questa sarà la prima udienza successiva al momento in cui si è verificato il fatto estintivo del processo esecutivo.

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