CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA: PERCHÉ È STATO INTRODOTTO IN ITALIA?

CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA: PERCHÉ È STATO INTRODOTTO IN ITALIA?

il requisito dell’accessorietà ed il collegamento causale tra obbligazione principale e obbligazione di garanzia – espressione del generale principio di causalità contenuto nell’art 1325 n 2 cc – costituiscono elementi imprescindibili ai fini della corretta configurazione della fideiussione. Tali aspetti rappresentano, tuttavia, anche i “limiti” del negozio fideiussorio: il creditore, infatti, intanto potrà soddisfare il proprio credito in quanto il fideiussore, chiamato a garantire il debitore principale, non opponga egli stesso una o più eccezioni riguardanti l’obbligazione principale, che in forza del requisito di accessorietà, fonte della responsabilità solidale tra debitore e fideiussore, anch’egli ha diritto di eccepire.

Il problema dell’ammissibilità di un diverso schema contrattuale, caratterizzato dall’autonomia dell’obbligazione principale, non si è presentato esclusivamente nel panorama giuridico italiano. Anzi, il tentativo di dar vita ad un tale tipo di accordo si è sviluppato agli inizi dell’800 in Germania, ovvero in un’area legislativa che codifica i negozi astratti. In tale contesto la dottrina tedesca teorizzò la figura contrattuale del Garantievertrag (originaria denominazione in lingua tedesca del contratto autonomo di garanzia), intendendosi con tale espressione un impegno che risultasse puro ed incondizionato ed il cui tratto caratterizzante fosse rinvenibile in una vera e propria recisione del legame di accessorietà con il negozio garantito (tipico dello schema fideiussorio). “Si ritiene pertanto che esso assolva ad una funzione di “garanzia forte”, assicurando al beneficiario la certezza della realizzazione della prestazione garantita1.

La soluzione adottata dal sistema giuridico tedesco dimostra come, in effetti, fosse possibile ipotizzare e conseguentemente dare vita ad una fattispecie contrattuale atipica come quella del contratto autonomo di garanzia, capace di soddisfare più efficacemente le esigenze del beneficiario della garanzia stessa, rispetto a quanto accade ricorrendo al contratto di fideiussione.

Nei primi tempi l’accoglimento di tale negozio in ordinamenti giuridici come quello italiano ha, tuttavia, incontrato resistenze piuttosto forti, a causa dell’iniziale diffidenza – tanto della dottrina quanto della giurisprudenza – a dare cittadinanza ad una figura di garanzia dal carattere così autonomo come il Garantievertrag.

Accogliere pacificamente la figura del contratto autonomo di garanzia, infatti, apparve impossibile a causa di un immeditato problema presentatosi agli occhi degli studiosi e dei giudici: ritenere ammissibile uno schema contrattuale generativo di un’obbligazione astratta in un ordimento giuridico fortemente causalista, come quello italiano, non poteva che sollevare molti dubbi di tenuta del sistema.

Come accennato poc’anzi, infatti, la previsione contenuta nell’art 1325 n2 cc, espressione del principio di causalità, richiede la giustificazione causale di ogni spostamento patrimoniale. Trovò quindi facile legittimazione la forte chiusura di quella parte della dottrina e della giurisprudenza, maggiormente tradizionalista nell’interpretare un principe cardine del nostro sistema giuridico, come il concetto di causa.

In realtà, com’è stato dimostrato nel corso del tempo, ritenere ammissibile, e quindi compatibile con l’ordimento giuridico italiano, la figura del contratto autonomo di garanzia non significa obbligatoriamente accogliere la figura del negozio astratto. Il fatto che in altre esperienze giuridiche, come quella tedesca, il negozio astratto sia non soltanto lecitamente ipotizzabile ma addirittura codificato, non obbliga a ritenere che il problema della causa del contratto autonomo di garanzia possa e debba essere risolto esclusivamente in questi termini.

Nei prossimi articoli ripercorreremo brevemente l’evoluzione che il concetto di causa ha avuto nel nostro ordinamento giuridico. In particolare, ciò può essere utile per due ragioni. In primo luogo sarà più agevole comprendere il perché delle iniziali resistenze ad accogliere pacificamente le garanzie autonome nell’ordinamento giuridico italiano. In secondo luogo, risulteranno altresì maggiormente chiari i motivi per i quali, ad un certo punto, anche nel nostro ordinamento giuridico tali resistenze sono state superate.

1 F. MACARIO, Garanzie Personali, Milano, 2009, XI, pag. 412-413.

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