LA FIDEIUSSIONE (art 1936 cc): NOZIONE E DISCIPLINA

LA FIDEIUSSIONE (art 1936 cc): NOZIONE E DISCIPLINA

Prima di passare, nei prossimi articoli, all’analisi del contratto autonomo di garanzia e dell’assicurazione fideiussoria può essere utile ripercorrere, brevemente, i tratti salienti della disciplina della fideiussione.

La Fideiussione1 è il contratto tipico con il quale si costituisce a favore del creditore la garanzia personale di un terzo. Fideiussore, dice l’art 1936 cc, è colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui.

La garanzia è personale perché il creditore può soddisfarsi sopra il patrimonio di una persona diversa dal debitore e, in particolare, il fideiussore ai sensi dell’art 2740 cc risponde con tutti i suoi beni. La fideiussione, tuttavia, non conferisce anche diritto di seguito. In altre parole, la garanzia sussiste se ed in quanto nel patrimonio del fideiussore si trovano dei beni; di conseguenza, se vi escono, il creditore non potrà più rivolgersi contro il terzo acquirente, potendo al più eventualmente esperire un’azione revocatoria ex art 2901 cc.

Il rapporto di fideiussione si instaura tra il creditore ed il fideiussore; anche se – come accade frequentemente – esso è comunque preceduto da un’intesa tra debitore e fideiussore. Ciò, peraltro, non è essenziale. Ai sensi del secondo comma dell’art 1936 cc, infatti, la fideiussione può essere anche spontanea, essendo quindi assunta anche senza che il debitore ne venga a conoscenza. L’eventuale intesa con il debitore rimane, tuttavia, al di fuori dello schema del rapporto di fideiussione, poiché esso non è un rapporto trilaterale ma bilaterale. Corre, in altre parole, tra creditore e fideiussore.

La fideiussione può, inoltre, assumere le caratteristiche del contratto con obbligazioni a carico del solo proponente (art 1333 cc). Tale contratto, infatti, fuori dai casi di fideiussione a titolo oneroso – in forza della quale il fideiussore si obbliga nei confronti del creditore solo a fronte della corresponsione, da parte di costui, di un corrispettivo – comporta obbligazioni a carico di una sola parte (il fideiussore), perfezionandosi quindi senza la necessità di alcuna accettazione da parte del creditore garantito. In tali ipotesi, quindi, la fideiussione è prestata a titolo gratuito.

La fideiussione ha natura accessoria, di conseguenza la garanzia in tanto sussiste in quanto esista l’obbligazione principale. Da questo carattere di accessorietà discendono una serie di corollari: la fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore; ex art 1941 cc non può essere prestata a condizioni più onerose (c.d. fideiussione in duriorem causam) e non è valida se non è valida l’obbligazione principale. È comunque possibile, per espressa previsione dell’art 1939 cc, prestare la fideiussione per l’obbligazione assunta da un incapace. In tali ipotesi Il fideiussore può, quindi, opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salvo quella derivante da incapacità (art 1945 cc).

A causa della gravità delle conseguenze a cui la fideiussione dà luogo, l’assunzione dell’obbligazione fideiussoria non può desumersi da fatti concludenti. La volontà di prestare fideiussione, come prescritto dall’art 1937 cc, deve infatti essere espressa.

In virtù del principio generale che stabilisce la solidarietà tra debitori (art 1294 cc), il fideiussore è, inoltre, obbligato in solido con il debitore principale. È in ogni caso possibile convenire l’obbligo della previa escussione del debitore principale (c.d. beneficio di escussione, previsto dall’art 1944 cc). In questo caso al fideiussore convenuto in giudizio dal creditore è riconosciuto il diritto di sottrarsi alla condanna, eccependo che il creditore è obbligato prima sottoporre ad esecuzione i beni del debitore principale, che il fideiussore stesso è tenuto ad indicare. Soltanto, infatti, se l’esecuzione su tali beni risulterà infruttuosa in tutto o in parte, allora il fideiussore sarà condannato all’intera prestazione o parte residua.

Il fideiussore che abbia dovuto pagare il debito è, per tale ragione, surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore (art 1949 cc e art 1203, n.3 cc) potendo, cioè, valersi contro il debitore o gli eventuali condebitori di tutti i mezzi di garanzia che erano a disposizione del creditore.

Al fideiussore è altresì riconosciuta ha un’azione specifica (c.d. azione di regresso) contro il debitore, oltre alla sola surrogazione nei diritti e nelle ragioni del creditore. Ciò in forza di quanto disposto dall’art 1950 cc, anche nell’ipotesi in cui il creditore fosse ignaro della prestata fideiussione. Con l’azione di regresso il fideiussore potrà, quindi, farsi rimborsare tutto ciò che abbia pagato per il debitore principale.

A seguito della scadenza dell’obbligazione principale il fideiussore rimarrà comunque obbligato, ai sensi dell’art 1957 cc, a condizione che il creditore abbia proposto entro sei mesi le sue azioni contro il debitore e le abbia coltivate.

1 A.TORRENTE, Manuale di Diritto Privato, Milano, 2009, XLVIII, pag. 752 ss.

 

©Riproduzione riservata

entra nella PAGINA FB! CLICCA QUI: PAGINA FB DIRITTOSEMPLICE

-entra nel GRUPPO FB! CLICCA QUI: GRUPPO FB DIRITTOSEMPILCE.ALTERVISTA.ORG )

-aggiungimi su LINKEDIN

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER inserendo la mail nel box qui sotto! 😉

Precedente RICHIESTA DEMANSIONAMENTO PER MOTIVI DI SALUTE Successivo CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA: PERCHÉ È STATO INTRODOTTO IN ITALIA?