Contrattazione Collettiva : CHE COS’È?

COPERTINA ART CONTRATTAZIONE COLLETTIVA CHE COS'È

Contrattazione Collettiva : CHE COS’È?

La contrattazione collettiva è l’attività finalizzata alla stipulazione di contratti collettivi in cui vengono determinate le condizioni di lavoro.

Il contratto collettivo contiene sia clausole obbligatorie (che vincolano direttamente i soggetti stipulanti – oganizzazioni datoriali e sindacali) sia clausole normative che determinano, invece, le condizioni economiche e normative dei lavoratori.

Oggetto della contrattazione collettiva è il contratto collettivo di lavoro, dal quale sono regolati i rapporti individuali di lavoro subordinato anche nelle forme speciali (apprendistato, partime, ecc)

l’art 2128 cc, ad es, estende ai rapporti di lavoro a domicilio la normativa propria del lavoro subordinato. I lavoratori a domicilio, infatti, devono essere retribuiti sulla base di tariffe a cottimo pieno risultanti dai contratti collettivi della categoria.

Altri lavoratori il cui rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi sono: quelli domestici, agenti e rappresentanti di commercio e soci lavoratori di cooperative, lavoratori parasubordinati.

I soggetti del contratto collettivo sono quelle entità collettive che risultano portatrici, per investitura dei singoli, del relativo potere negoziale. Questi soggetti assumono la denominazione di sindacati. I sindacati stessi stabiliscono, al loro interno, gli agenti negoziali competenti per le trattative e la stipulazione del contratto collettivo.

La contrattazione collettiva si svolge a diversi livelli:

-livello interconfederale: in cui contrattano le confederazioni (CGIL, CISL, UIL) e le associazioni negoziali delle imprese (Confindustria, Confapi, le organizzazioni rappresentative dell’artigianato e della cooperazione). A questo livello si producono gli accordi interconfederali o i protocolli di intesa sulle relazioni industriali.

-livello nazionale di categoria: in cui contrattano le asociazioni nazionali rappresentanti le varie categorie (es metalmeccanici o chimici) e le relative associazioni imprenditoriali. Questo livello rappresenta i lavoratori di un determinato settore produttivo per tutto il territorio nazionale producendo i contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL).

-livello aziendale: produce un accordo decentrato (territoriale o aziendale). Il contratto collettivo aziendale è valido per i lavoratori di una determinata impresa o unità produttiva. I soggetti che contrattano sono le rappresentanze sindacali (RSA e RSU), da un lato, e l’imprenditore, dall’altro.

la stipulazione ed il rinnovo dei contratti avviene, generalmente, secondo le seguenti fasi:

1)preparazione ed elaborazione della proposta contrattuale: che ha il compito di aggiornare il precedente contratto in quelle parti che hanno formato oggetto di rivendicazione sindacale (solitamente elaborate attraverso assemblee di fabbrica con la partecipazione di tutti i lavoratori o novità legislative)

2)negoziazione e mediazione (eventuale) dei pubblico poteri: le trattative possono essere più o meno laboriose e, se si protraggono nel tempo, possono talvolta essere appoggiate dall’esterno mediante scioperi (che se si protraggono nel tempo possono indurre il datore di lavoro a venire incontro ai lavoratori oppure, al contrario, qualora lo sciopero non venisse accolto da tanti lavoratori, potrebbero essere i sindacati ad abbandonare alcune posizioni di contrasto e, quindi, a venire incontro ai datori di lavoro).

Può anche intervenire (in funzione di mediazione) il ministero del lavoro, quando l’accordo tra datori di lavoro e sindacati si fa sempre più difficile.

3)accordo: quando si raggiunge l’accordo questo viene sottoposto alle assemblee dei lavoratori per la ratifica oppure viene sottoposto ad un referendum. Ottenuta l’approvazione attraverso il lavoro espresso dalle assemblee il contratto collettivo si concreta nel testo definitivo (N.B. Le clausole che non hanno subito modifiche si intendono tacitamente rinnovate).

4)estensione ai sindacati non sitpulanti: il nuovo contratto collettivo può essere, in separata sede, stipulato anche dalle organizzazioni sindacali minori (che non abbiano partecipato materialmente alle contrattazioni) per far sì che si applichi anche ad esse l’accordo raggiunto con le tre confederazioni.

la struttura della contrattazione collettiva è articolata su due livelli:

a)nazionale (la cui funzione è quella di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque siano impiegati nel territorio nazionale)

b)aziendale (finalizzato ad adattare la disciplina generale alle specifiche realtà produttive)

il rapporto tra i due livelli è funzionale. Il contratto collettivo nazionale, infatti, è gerarchicamente sovraordinato rispetto a quello aziendale. La contrattazione collettiva aziendale si esercita, infatti, per le materie delegate dal ocntratto collettivo nazionale o dalla legge.

La durata del contratto collettivo è di 3 anni (sia per la parte economica che normativa).

Nell’intento di rendere più veloce il rinnovo dei contratti collettivi e per evitare eccessivi ritardi nei negoziati tra le parti, le piattaforme sindacali devono essere presentate anticipatamente rispetto alla scadenza del contratto collettivo (in particolare 6 mesi prima della scadenza del contratto nazionale e 2 mesi prima della scadenza per quello aziendale).

Entro i suddetti termine è obbligatorio dare avvio alle trattative. L’accordo fissa, altresì, un periodo di tregua sindacale di

-7 mesi dalla data di presentazione delle proposte per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali

-3 mesi per quelli aziendali

Per completezza, ricordiamo brevemente cos’è la tregua sindacale. volendo darne una definizione possiamo dire che con tale espressione si fa riferimento a tecniche contrattuali di prevenzione e regolazione dei conflitti collettivi, che sono inserite nella parte obbligatoria del contratto e con le quali le associazioni si assumono l’impegno, ad esempio, di non promuovere lo sciopero per conseguire la modificazione del contratto collettivo prima della sua scadenza. In altre parole, al fine di ottenere più facilmente un accordo con le corrispondenti associazioni sindacali a tutela dei datori di lavoro, le associazioni sindacali a tutela dei lavoratori promettono che non vi saranno scioperi – e questo può sicuramente tranquillizzare i datori di lavoro, ponendoli infatti al riparo da eventuali assenze dei lavoratori dal posto di lavoro che inevitabilmente si verrebbero a creare qualora fosse indetto uno sciopero.

per il c.d. Periodo di vacanza contrattuale (cioè dalla scadenza del contratto alla stipula del rinnovo) deve poi essere riconosciuta ai lavoratori una copertura economica il cui importo è demandato ai singoli contratti collettivi nazionali di categoria.

Il contratto aziendale può stabilire l’erogazione di premi variabili a seconda del raggiungimento di determinati obiettivi di produttività, efficienza e competitività delle imprese.

Al fine di garantire una maggiore equità salariale è stato cmq introdotto un elemento di garanzia retributiva per i lavoratori dipendenti di aziende prive di contrattazione aziendale e che quindi non potrebbero altrimenti usufruire dei premi variabili da essa disposti.

 

ai fini dellacontrattazione collettiva nazionale l’accertamento della rappresentatività sindacale avviene tenendo conto dei seguenti paramentri:

-dato associativo (costituito dalle iscrizioni dei lavoratori al sindacato)

-dato elettivo (costituito dai voti ottenuti da ciascun sindacato nelle elezioni delle RSU)

ai fini del computo dei parametri indicati , il dato associativo viene accertato cosiderando le deleghe per il versamento dei contributi sindacali in favore di ciscun sindacato (N.B. L’iscrizione del lavoratore al sindacato comporta il conferimento della delega al datore di lavoro per trattenere dalla retribuzione la quota corrispodente al contributo sindacale da versare poi all’associazione sindacale). Il datore di lavoro ha il compito di rilevare, per ciascuna organizzazione, il numero di deleghe rilasciate dai lavoratori e il numero di deleghe ricevuto da ogni associazione sindacale è raccolto dall’INPS.

Il numero degli iscritti, ai fini della rilevazione della rappresentanza di ciascuna organizzazione sindacale di categoria su base nazionale, è determinato dividendo il numero complessivo delle rilevazioni mensili, effettuata in virtù delle deleghe, per 12.

le organizzazioni sindacali, poi, inviano i verbali elettorali relativi alle elezioni delle RSU al Comitato Provinciale dei Garanti.

Il comitato raccoglie i dati relativi alle RSU validamente in carica e li raggruppa per ciascuna organizzazione sindacale di categoria.

I dati sono poi trasmessi al CNEL entro il mese di gennaio dell’anno successivo a quello di rilevazione.

 

A causa della mancata attuazione dell’art 39 Cost, il contratto collettivo che scaturisce dalla contrattazione collettiva ha natura civilistica e, quindi, non è fonte di diritto obiettivo. Ciò significa, in altre parole, che è vincolante solo per gli iscrittialle associazioni stipulanti.

Cmq, in passato il problema di definire a quali lavoratori si applicasse il contratto collettivo non si è posto perché il nostro sistema è stato a lungo caratterizzato da unità sindacale.

Di recente, invece, la conflittualità sviluppatasi in alcuni settori economici, con conseguente stipulazione di conratti separati (= contratti sottoscritto solo da alcune sigle sindacali) hanno fatto nascere la necessità di un sistema di regole certe.

Con gli accordi interconfederali del 2011 e 2013 – attuati dall’accordo interconfederale del 2014, recante il testo unico della rappresentanza – è stato formalizzato un procedimento per conferire efficacia ed esigibilità ai contratti collettivi. In particolare:

-l’efficiacia implica: l’applicazione del contratto collettivoa tutti i lavoratori del settore, indipendentemente dal fatto che siano iscritti o meno ad uno dei sindacati stipulanti.

-l’esigibilità implica: l’osservanza del contratto collettivo da parte di tutte le organizzazioni sindacali, anche se formalmente non lo hanno sottoscritto (in quanto dissenzienti).

N.B.: tali effetti si realizzano limitatamente alle parti che hanno sottoscritto i citati accordi di riforma della contrattazione collettiva. Si tratta, quindi, delle associazioni affiliate alla Confindustria e delle confederazioni CGIL, CISL, UIL – relativamente al settore industriale. Le confederazioni hanno, poil il compito di garantire l’osservanza delle predette regole da parte delle federazioni di categoria e della rappresentanze sindacali ad esse aderenti.

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