BENE GIURIDICO : CHE COS’È? – Diritto Raccontato
Qual è la definzione di bene giuridico? il codice civile lo definisce all’art 810 nel seguente modo: sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti. Nonostante da tale definizione possa apparire che “bene” e “cosa” siano sinomimi in realtà non è così. I concetti di “bene” e “cosa”, infatti, sono spesso confusi ed utilizzati come sinonimi. Quando si parla di bene giuridico, In realtà, bisogna tener presente la sua definizione è molto diversa da quella di “cosa”.
La cosa è una parte di materia. Inoltre, non ogni cosa è un bene. Ad esempio, non sono beni:
a)le cose dalle quali non è possibile trarre alcun vantaggio (es una stella)
b)le cose di cui tutti possono fruire allo stesso modo e senza limitazioni (es: la luce del sole)
il bene, quindi, è un qualcosa di un po’ diverso. l’art 810 cc enuncia che “sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti”. In altre parole, un bene giuridico è una cosa suscettibile di appropriazione ed utilizzo. Per tale ragione, a differenza di una cosa, ha sempre un valore.
Ma allora che rapporto c’è tra beni e cose?
I beni, così come intesi dall’art 810 cc, sono una species all’interno del più ampio genus delle cose.
In senso economico, inoltre, il bene è la cosa che ha un valore. In senso giuridico, invece, il bene non è tanto la cosa (res) in quanto tale ma, piuttosto, il diritto sulla cosa. Perché? Perché è il diritto ad avere un valore in funzione della negoziabilità della cosa. È possibile, infatti, che sulla medesima res concorrano più diritti (es proprietà, usufrutto, locazione, ecc).
La scelta di considerare il “bene” come sinonimo di “diritto” è fatta propria dal legislatore, ad es, nell’art 2740 cc. Il c.1 di tale norma, infatti, dice che “il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tuti i suoi beni presenti e futuri”.
Il concetto di bene giuridico, quindi, ricomprende un genus davvero molto ampio. Questo genus, infatti, ricomprende oltre ai diritti sulle cose anche altri tipi di diritti (es i crediti) che hanno oggetto elementi patrimoniali che, tuttavia, NON sono “cose”.
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