Quando Equitalia può iscrivere ipoteca sul fondo patrimoniale?

COPERTINA ART Quando Equitalia può iscrivere ipoteca sul fondo patrimoniale?

Quando Equitalia può iscrivere ipoteca sul fondo patrimoniale?

Equitalia ha la possibilità di iscrivere l’ipoteca sulla casa o su altri immobili inseriti nel fondo patrimoniale SOLO in determinate condizioni:

-quando il debito sia stato contratto (dal marito o dalla moglie) per uno scopo che attenga ai bisogni familiari (es: il reddito da lavoro – che rappresenta la fonte e la forma di sostentamento principale della famiglia).

N.B. L’iscrizione dell’ipoteca risulta comunque ammissibile anche quando il debito superi i 20.000 euro (per il pignoramento, invece, il debito deve necessariamente essere superiore a 120.000 euro)

Cosa accade qualora NON si versi in una delle situazioni appena descritte e, nonostante ciò, equitalia abbia iscritto l’ipoteca? Semplice: sia l’ipoteca che il pignoramento (successivo ad essa) sono illegittimi.

La giurisprudenza, soprattutto negli ultimi tempi, “è andata giù pesante” nei confronti dell’istituto del fondo patrimoniale, con molteplici sentenze che minano sempre di più la sua portata fino a far pensare che, da qui a pochi anni, la stessa sopravvivenza dell’istituto venga meno.

Non esistento una nozione univoca ed astratta di bisogni di famiglia, la valutazione deve necessariamente essere fatta caso per caso , in relazione alle condizioni ed alla necessità di ogni famiglia coinvolta (tenendo ovviamente conto delle condizioni economiche della stessa).

Possiamo dire, comunque, che questo concetto comprende:

a)tutte le esigenze volte al mantenimento ed allo sviluppo del nucleo familiare

b)il potenziamento della capacità lavorativa dei suoi membri.

Come va inteso, quindi, Il concetto di bisogni della famiglia?

La risposta è semplice: va inteso in senso ampio. In altre parole esso comprende tutte le esigenze volte al mantenimento della famiglia.

Per i debiti fiscali valgono le medesime regole. Anche per essi, infatti, è necessario che l’inerenza diretta e immediata con le esigenze della famiglia sia valutata caso per caso (e quindi, anche questa volta, NON astrattamenta ma, invece, in concreto).

Il credito fiscale che inerisca all’attività di impresa legittima sempre l’esecuzione forzata sui beni del fondo in quanto ogni attività con finalità lucrative, di impresa o professionali è comunque tesa al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.

Questa interpretazione costituisce un deficit grave per il fondo. Perché? Perché legittima l’esecuzione forzata in qualunque ipotesi di obbligazione riconnessa all’attività professionale o imprenditoriale di uno dei coniugi, con conseguente indebolimento della funzione primaria dell’istituto.

Tuttavia vi solo altre sentenze di segno opposto che hanno, invece, stabilito che il fondo non risponde del debito fiscale di un coniuge per la propria attività o professione. Perché? perché non ha nessuna attinenza con i bisogni della famiglia!

Da tutto ciò si evince che il dibattito sul punto è ancora aperto.

La Cassazione ha confermato che allo scopo di valutare l’aggredibilità dei beni del fondo patrimoniale è necessario accertare la riconducibilità o meno del debito alle esigenze della famiglia – anche con riguardo ai debiti fiscali.

…per rimanere aggiornato sui prossimi articoli:

-entra nella PAGINA FB! CLICCA QUI: PAGINA FB DIRITTOSEMPLICE

-entra nel GRUPPO FB! CLICCA QUI: GRUPPO FB DIRITTOSEMPILCE.ALTERVISTA.ORG )

-aggiungimi su LINKEDIN

©Riproduzione riservata

Precedente Locazione : Significato e Definizione Successivo BENE GIURIDICO : CHE COS'È? - Diritto Raccontato