DIRITTO agli ALIMENTI: ai FRATELLI e SORELLE quando spetta?

COPERTINA ART diritto agli alimenti ai fratelli e sorelle germani o unilaterali quando spetta?

Diritto agli alimenti : ai fratelli e sorelle germani o unilaterali quando spetta?

Gli alimenti consistono in un’obbligazione che la legge prevede in favore di chi sia carico di una serie di soggetti indicati nell’art 433 cc e versi in stato di bisogno.

In questo articolo ci occuperemo del n. 6 dell’art 433 cc : il diritto spettante ai fratelli e alle sorelle germani o unilaterali.

Cosa si intende con l’espressione “stato di bisogno”? Con essa ci si riferisce alla situazione di mancanza di risorse o mezzi sufficienti per provvedere autonomamente al proprio sostentamento. Al fine di verificare se il soggetto che richiede gli alimenti versi nella situazione prevista dalla legge è necessario prendere in considerazione tutte le risorse economiche di cui tale soggetto disponga (non tralasciando, quindi, nemmeno i redditi che si ricavino dal godimento di beni immobili in usufrutto o proprietà.

Qualora il soggetto che, per legge, è tenuto a corrispondere gli alimenti ai sensi dell’art 433 cc si trovi al di sotto di una determinata soglia reddituale la legge, tuttavia, non prevede dei limiti che gli consentano di vedersi riconosciuto un esonero dall’obbligo di corresponsione degli stessi. In altre parole, anche godendo di scarse fonti di reddito, il soggetto tenuto a versare gli alimenti non può contravvenire all’adempimento di tale obbligo.

Per far fronte alle molteplici situazioni di disagio, nelle quali perfino il soggetto tenuto a versare gli alimenti può trovarsi, il legislatore e la giurisprudenza hanno, fortunatamente, previsto una serie di regole e fornito molteplici interpretazioni delle norme riguardanti l’istituto degli alimenti che, in alcuni casi, sono favorevoli per coloro i quali siano obbligati alla corresponsione degli alimenti e, tuttavia, versino essi stessi in difficoltà economiche.
Gli alimenti devono essere assegnati

1)in proporzione al bisogno di chi ne fa domanda

2)tenendo conto delle condizioni economiche/patrimoniali del soggetto obbligato a versarli,

il punto (2) necessita di ulteriori precisazioni.

Innanzitutto il soggetto richiedente (colui il quale, quindi, abbia bisogno degli alimenti) per poter sperare di veder accolta la propria richiesta è obbligato a provare sia lo stato di bisogno (in cui dice di versare) sia l’impossibilità di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento, mediante la prestazione di un’attività lavorativa.

ATTENZIONE: lo stato di bisogno può anche essere la conseguenza di scelte di vita poco accurate (come la decisione di smettere di studiare – precludendosi quindi la possibilità di svolgere determinate professioni il cui esercizio richiede un più elevato livello di istruzione; oppure l’aver deciso – ad esempio per pigrizia o altre ragioni – di non svolgere determinati lavori, pur compatibili con il proprio livello di istruzione e /o capacità. In altre parole, la persona che chiede gli alimenti potrebbe anche trovarsi “per sua colpa” nella situazione di averne bisogno. Questo, purtroppo, non è sufficiente ad escludere l’obbligo di legge. Tuttavia, essendo comunque richiesto al soggetto richiedente di dimostrare l’impossibilità di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento, mediante la prestazione di un’attività lavorativa, è necessario che l’assenza di un impiego sia comunque accompagnata da continui tentativi di trovarne uno. In altre parole, il soggetto richiedente deve in ogni caso attivarsi per cercare di far fronte allo stato di bisogno nel quale si trova.

il soggetto obbligato al versamento degli alimenti è tenuto a versarli tenendo conto dei limiti delle proprie condizioni reddituali, senza quindi un disagio eccessivo e solo dopo aver, con priorità, soddisfatto i propri bisogni. Nel caso specifico previsto dal n.6 dell’art 433 cc, gli alimenti dovuti tra fratelli e sorelle devono essere limitati allo stretto necessario. In altre parole, devono limitarsi a soddisfare i bisogni primari (vitto, alloggio, cure mediche, vestiti ed eventualmente alle spese per l’istruzione, se il destinatario degli alimenti è un minore).

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