ASSEGNO DI MANTENIMENTO CONIUGE: QUANDO NON CONVIENE AUMENTARLO?

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è ipotizzabile almeno un caso in cui aumentare l’assegno di mantenimento al coniuge beneficiario non converrebbe a costui?

Esempio:

Caia è separata consensualmente dal marito da tanti anni e percepisce da costui 400 euro mensili, quindi 4.800 euro l’ anno di mantenimento e questo è il suo unico reddito.
Caia ha ultimamente chiesto al marito di poter avere un aumento di circa 200/300 euro mensili, per arrivare a percepire circa 8.000 euro annui. Il marito è d’accordo, ma Caia ha questo problema: avendo perso una causa civile, con un suo creditore al quale deve parecchi soldi, si chiede se il creditore, siccome per il momento non ha agito in giudizio (dato l’esiguo reddito di cui Caia dispone), se tale reddito diventasse invece di 8.000 euro annui, cosa succederebbe? In altre parole, Se il creditore si rivolgesse al Giudice, il Giudice a fronte dell’aumento dell’assegno di mantenimento potrebbe concedere il pignoramento?

Per rispondere all’interrogativo inziamo dicendo che nei casi in cui l’assegno costituisce l’unica fonte di reddito e di sostentamento del beneficiario il pignoramento potrà essere eseguito soltanto nella misura in cui la parte residua – quindi quella che non è stata pignorata – sia idonea a garantire il soddifacimento delle esigenze primarie di vita del soggetto beneficiario dell’assegno.

Non essendoci, tuttavia, percentuali predeterminate costituenti il limite della pignorabilità dell’assegno, spetta al giudice decidere merito. Egli potrà, però, disporre il pignoramento soltando limitatamente alla parte dell’assegno che non sia destinata a soddisfare le strette esigenze di vita del beneficiario. L’assegno di mantenimento, infatti, non rientrando in nessuna delle fattispecie specifiche elencate nell’art 545 cpc (crediti impignorabili) è pignorabile (N.B. : teoricamente potrebbe essere pignorato anche interamente, ma solo se il beneficiario godesse di ulteriori fonti di reddito che gli garantissero un adeguato sostentamento, e non è questo il caso).

Nell’esempio in questione, l’aumento dell’importo dell’assegno di mantenimento annuale renderebbe in effetti probabilmente più facile per il creditore procedente il pignoramento. Se infatti 400,00 euro costituiscono un importo difficilmente riducibile, siccome il limite di pignorabilità per le pensioni è parametrato all’assegno sociale (che per il 2016 è di € 448,07) a seguito di un eventuale aumento di 200/300 euro l’importo mensile diverrebbe di circa 700,00 euro – somma che, se pur di poco, risulta maggiormente aggredibile nella parte che eccede i 448,07 euro (che evidentemente, senza ricorrere al suddetto aumento, non verrebbero nemmeno percepiti mensilmente dal beneficiario dell’assegno)

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