RITRATTAZIONE : ECCO COSA SAPERE!

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RITRATTAZIONE : ECCO COSA SAPERE!

Che cos’è la ritrattazione? Obiettivo di questo articolo è fornirne una definizione, un elenco di sinonimi e contrari così come affrontare l’argomeno fornendo il significato giuridico di tale termine, indicando l’articolo del codice penale che la disciplina ed altresì il rapporto con la simulazione di reato e la falsa testimonianza.

 

Articolo:

il codice penale disciplina la ritrattazione all’art 376 cp, che dice: Nei casi previsti dagli articoli 371 bis, 372 e 373, il colpevole non è punibile se, nel procedimento penale in cui ha prestato il suo ufficio o reso le sue dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento.

Qualora la falsità sia intervenuta in una causa civile, il colpevole non è punibile se ritratta il falso e manifesta il vero prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile.

 

Definizione:

con riguardo alla possible definizione del termine ritrattazione, cerchiamo di capirne il significato riportando diverse definizioni che possoo essere fornite al riguardo.

Definizione n 1

ritrattazióne (ant. retrattazióne) s. f. [dal lat. retractatioonis, der. di retractare «ritrattare2»]. – 1. L’atto di chi, verbalmente o con uno scritto, ritratta (cioè smentisce, rinnega) quanto ha precedentemente asserito, sostenuto, dichiarato: r. di una promessa, di un’affermazione, delle proprie dottrine, dei proprî errori; r. di un’accusa; fare, esigere una r.; pronta, doverosa, pubblica, solenne r.; r. di falsa testimonianza, di falsa perizia, di falsa interpretazione, e r. (o più tecn. revoca) della confessione, in diritto. 2. Nel linguaggio contabile ant., annullamento di una partita.

Definizione n 2

sconfessione, smentita, disdetta, revoca, abiura, rettifica, negazione, cancellazione, eliminazione, annullamento

definizione n 3

Negazione di quanto è stato precedentemente affermato

definizione n 4

Dichiarare erroneo o falso qlco. che era stato affermato in precedenza

definizione n 5

1. il ritrattare, il disdire; la dichiarazione con cui si ritratta qualcosa

2. (dir.) in un processo, dichiarazione veritiera che ritratta una falsa testimonianza precedentemente resa

Etimologia: ← dal lat. retractatiōne(m).

definizione n 6

ritrattazione1
[ri-trat-ta-zió-ne]

s.f. (pl. -ni)
Nuova trattazione

ritrattazione2
[ri-trat-ta-zió-ne] ant. retrattazione
s.f. (pl. -ni)
Il ritrattare o il ritrattarsi: r. delle proprie convinzioni politiche
|| DIR Durante un processo, dichiarazione che ritratta una precedente testimonianza
Sinonimi e Contrari:

al fine di comprendere ancora meglio il significato della parola ritrattazione può essere utile individuare sinonimi e contrarii.

SINONIMI

ritirare: r. un’accusa

smentita

sconfessione (s.f.), smentita (s.f.), disdetta (s.f.), revoca (s.f.), abiura (s.f.), rettifica (s.f.), negazione (s.f.), cancellazione (s.f.), eliminazione (s.f.), annullamento (s.f)
CONTRARI

affermazione, conferma.

 

Rapporto con la simulazione di reato:

che rapporto sussiste tra la ritrattazione e la simulazone di reato? Cerchiamo di capirlo procedendo con ordine cominciando, innanzitutto, a descrivere le caratteristiche della simulazione di reato.

il delitto di simulazione di reato si realizza quando il soggetto agente tiene la segunte condotta: con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima, o sotto falso nome, diretta all’autorità giudiziaria o ad altra autorità che a questa abbia l’obbligo di riferire, affermi falsamente essere avvenuto un reato, ovvero simuli le tracce di un reato perché si possa iniziare un procedimento penale per accertarlo.

Il reato in questione, previsto all’art. 367 c.p., è unanimemente ritenuto un reato di pericolo che si perfeziona, quindi – ad eccezione delle ipotesi in cui appaia palesemente inverosimile – nel momento in cui la falsa denuncia comporta l’astratta possibilità che gli organi inquirenti si attivino per il suo accertamento, a prescindere dalla circostanza che l’autorità che riceve la dichiarazione mendace risulti o meno ingannata oppure che un procedimento penale abbia avuto effettivamente inizio.

Si tratta di un reato comune, volto a tutelare il seguente bene giuridico: la corretta e regolare amministrazione della giustizia,

il reato in questione può realizzarsi qualora il soggetto agente tenga una delle due seguenti condotte:

-simulazione reale o indiretta : si realizza attraverso la simulazione delle tracce di un reato che in realtà non è mai stato compiuto.

-simulazione diretta o formale : consiste nella falsa attestazione di un reato inesistente oppure diverso da quello che si è effettivamente verificato.

Con riguardo alla denuncia tale espressione va intesa in senso lato e, quindi, non necessariamente in senso tecnico. Ciò sigifica, in altre parole, che la denuncia deve avere ad oggetto fatti astrattamente riconducibili ad un ipotesi di reato essendo perciò indifferenche che si tratti di un delitto o di una contravvenzione).

Quanto alla consumazione del delitto in questione, è opportuno operare una distinzione tra le due possibili manifestazioni del delitto:

a)in caso di simulazione reale si registrano orientamenti difformi.

1)Secondo una prima impostazione il momento consumativo del reato va ricondotto al frangente in cui le tracce simulate vengono scoperte dagli organi inquirenti.

2)Secondo una sconda ricostruzione, invece, la consumazione avviene nell’istante in cui vengono realizzate le finte tracce, a prescindere quindi dalla cognizione o meno che l’autorità abbia avuto delle stesse.

b)in caso di simulazione diretta si ritiene pacificamente che il reato di consumi nel frangente in cui l’autorità giudiziaria,o quella che a questa abbia l’obbligo di riferire, acquisisca la falsa notitia criminis.

La simulazione di reato è un reato di pericolo, ciò significa quindi che l’opinione prevaente esclude la compatibilità dello stesso con l’istituto del tentativo.

Infine, sul piano soggettivo, il reato si perfeziona quando il soggetto agente abbia agito con dolo generico e quindi quando abbia tenuto la condotta con coscienza e volontà di presentare una falsa denuncia oppure di realizzare le tracce di un reato inesistente.

Possiamo a questo punto rispondere alla domanda “che rapporto sussiste tra la ritrattazione e la simulazone di reato?” come detto, l’istituto della ritrattazione che,all’art. 376 c.p., esclude la punibilità, per i reati di cui agli artt. 371 bis, 371 ter, 372 e 373 se, nel procedimento penale in cui il reo ha prestato il suo ufficio o reso le sue dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento.

Tuttavia, secondo l’opinione prevalente valida sia per il delitto di simulazione di reato sia per quelli di autocalunnia e calunnia, la ritrattazione riguarda soltanto i reati indicati all’art. 376 c.p. Di conseguenza, posto che l’elencazione contenuta in tale norma va necessariamente intesa in termini tassativi e non esemplificativi (nel rispetto quindi del principio di legalità) bisogna concludere che la ritrattazione non può applicarsi alla simulazione di reato.

 

Rapporto con la falsa testimonianza:

che rapporto sussiste tra la ritrattazione e la falsa testimonianza? Anche in questo caso, cerchiamo di capirlo procedendo con ordine.

Dimostrare che c’è stata una falsa testimonianza può essere davvero essenziale per le sorti di un processo civile o penale.

Per farlo, però, è necessario procedere nel seguente modo:

a)procurarsi i verbali di causa relativi alla deposizione testimoniale.

b)acquisire la documentazione o gli altri elementi (anche altre dichiarazioni) che siano idonei a provare che quanto affermato dal teste non corrisponde al vero oppure che egli si è dimostrato reticente rispetto a qualcosa che conosceva.

Ad esempio sarà davvero utile utile acquisire documentazione idonea a dimostrare che il teste, al momento del fatto sul quale ha deposto, si trovava in altro luogo oppure che, per un altro motivo, non poteva avervi assistito.

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