Articolo 1372 cc : COMMENTO!

COPERTINA ART 1372 CC COMMENTO

Articolo 1372 cc : COMMENTO!

 

articolo 1372 cc (efficacia del contratto):

1. Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge.
2. Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge.

 

La ratio dell’articolo 1372 cc è la seguente: codificare il c.d. principio di relatività, secondo cui il contratto produce effetti soltanto tra le parti e, quindi, NON verso i i terzi. Essi, infatti, essendo soggetti estranei al vincolo contrattuale non possono, di regola, essere destinatari dei suoi effetti.

(N.B.: La norma sancisce, tuttavia, anche un diritto per le parti del contratto: il diritto di sciogliersi dall’accordo a condizione che tale atto di scioglimento corrisponda alla volontà di entrambe).

 

Commento:

In base al c.1 dell’articolo 1372 cc, la conclusione del contratto costituisce Il momento a partire dal quale esso è vincolante per entrambe le parti. Prima della conclusione del contratto, quindi, esse sono naturalmente esenti da vincoli (in quanto il contratto è ancora inesistente).

Durante le trattative, l’unico tipo di responsabilità nella quale entrambi i futuri contraenti potrebbero incorrere è, infatti, quella precontrattuale.

Questo primo comma usa l’espressione “forza di legge tra le parti”. Il legislatore ha voluto, in tal modo, affermare espressamente che un contratto è come fosse una vera e propria legge, che le parti dello stesso sono tenute ad osservare. Proprio da tale “forza”, infatti, discende la responsabilità contrattuale in capo alla parte, qualora essa venga meno agli obblighi da essa precentemente assunti al momento della stipulazione del contratto.

Sempre il c.1 dell’articolo 1372 cc utilizza un’altra espressione che merita di essere spiegata. Tale espressione è “mutuo dissenso”. Essa è utilizzata per indicare il venir meno del consenso da parte di ENTRAMBI i contraenti! (da qui la ragione dell’utilizzo del termine “mutuo”).

La legge, comunque, non ammette solo lo scioglimento concorde ma anche quello unilaterale (articolo 1373 codice civile) il quale, però, è consentito a condizione che siano rispettati determinati requisiti previsti dalla suddetta norma, NON potendo quindi conseguire alla semplice ed incondizionata volontà di uno dei contraenti.

 

Il c.2 dell’articolo 1372 cc afferma, poi, che “Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi” tranne nei casi previsti dalla legge. “I terzi” sono – semplicemente – tutti coloro che non sono parte del contratto. Il fatto che il contratto non possa produrre effetti diretti nei confronti dei terzi rappresenta, da un lato, conseguenza del principio di relatività del contratto e, dall’altro, conseguenza della regola per cui l’attività altrui NON può pregiudicare a proprio piacimento la sfera patrimoniale dei singoli.
Tuttavia – come accennato – il contratto può in alcuni casi produrre effetti verso i terzi. In che senso? Nel senso che i terzi, in presenza di particolari condizioni (previste di volta in volta dal codice civile), possono essere destinatari degli effetti del contratto stipulato dalle parti.

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