Articolo 15 Costituzione : COMMENTO

COPERTINA ART 15 COST COMMENTO

Articolo 15 Costituzione : COMMENTO

l’articolo 15 costituzione disciplina il diritto alla libertà e alla segretezza della corrispondenza. Tale articolo, quindi, disciplina il c.d. Diritto alla riservatezza.

Il c.1 dell’ articolo 15 costituzione dispone che la libertà e la segretezza della corrispondenza o di altra forma di comunicazione sono inviolabili.

Commento:

con il termine “corrispondenza” l’articolo 15 costituzione si riferisce a qualunque tipo di corrispondenza (es scritta, telegrafica, ecc)

con il termine “comunicazione” si riferisce, invece, a qualunque tipo di comunicazione (telematica, telefonica, informatica)

con i termini “libertà” e “segretezza” la norma si riferisce ai due principi, strettamente connessi, al rispetto dei quali è collegata l’effettiva tutela del diritto alla riservatezza. Infatti, soltanto la certezza di potersi esprimere liberamente e di poter selezionare i destinatari della propria comunicazione/corrispondenza (escludendo quindi ogni altro soggetto che non venga designato come destinatario) garantisce l’effettivo rispetto del diritto in esame.

Il c.2 dell’articolo 15 costituzione, poi, per dimostrare l’elevatissimo livello di tutela predisposto in relazione al diritto alla riservatezza, dispone che eventuali limitazioni a tale diritto possono essere disposte SOLO!!! dall’autorità giudiziaria, con atto motivato, e nel rispetto delle garanzie previste dalla legge (riserva di legge e riserva di giurisdizione).

Un esempio di limitazione di tale diritto è costituito dalle INTERCETTAZIONI. Esse, infatti, possono essere disposte SOLO!! dal PM (con decreto motivato) ed hanno un’originaria durata di 15 gg, prorogabile per ulteriori 15 gg con decreto motivato dal PM.

Un altro esempio di limitazione di tale diritto è costituito da limitazioni che interessano particolari status sociali (l’infermo, il minore e il detenuto). Nei loro riguardi, infatti, la completa riservatezza delle comunicazioni/corrispondenze è limitata nel seguente modo: nei riguardi dell’infermo, esse devono essere comunicate al tutore; nei riguardi del minore esse devono essere comunicate al rappresentante legale o al tutore (qualora ne facciano richiesta) e, infine, nei riguardi dei detenuti esse devono essere preventivamente vagliate dal direttore dell’istituto penitenziario il quale, una volta apposto il visto di conferma sul contenuto delle medesime, renderà possibile la consegna al detenuto interessato.

…Per rimanere aggiornato sui prossimi articoli:

-entra nella PAGINA FB! CLICCA QUI: PAGINA FB DIRITTOSEMPLICE

entra nel GRUPPO FB! CLICCA QUI: GRUPPO FB DIRITTOSEMPILCE.ALTERVISTA.ORG )

©Riproduzione riservata

Precedente Art 18 cpc : COMMENTO Successivo Articolo 1372 cc : COMMENTO!